Art. III.c.2 - Requisiti minimi degli alloggi e dei locali ad uso residenziale e loro pertinenze

 

A. Alloggi residenziali

1 - Gli alloggi residenziali devono avere le seguenti caratteristiche:

·       per ogni abitante deve essere assicurata una superficie abitabile non infe­riore a 14 mq per i primi 4 abitanti e a 10 mq per ciascuno dei successivi;

·       gli alloggi monostanza non possono avere superficie inferiore a 28 mq se per una sola persona e a 38 mq se per due persone;

·       ogni alloggio deve essere dotato di una stanza di soggiorno di superficie, al netto di eventuali bow-window, non inferiore a 14 mq;

·       ogni alloggio deve essere fornito di almeno un bagno completo di tutti gli apparecchi igienici (lavabo, vaso, bidè, vasca o doccia);

·       in alloggi di piccole dimensioni (fino ad una superficie utile netta di mq. 65) o nel caso di ristrutturazioni sono consen­tite le cucine in nicchia, eventualmente annesse al soggiorno purché comu­nichino ampiamente con quest'ultimo e siano munite di adeguato impianto di aspirazione forzata sui fornelli. Gli angoli cottura, se di superficie superiore a mq. 2 (in nicchia, in aredo o in locale proprio) non sono conteggiabili nella superficie dei locali di soggiorno.

·       è prescritto il rispetto dei requisiti di accessibilità, visitabilità e/o adattabilità per quanto richiesto dalle disposizioni di legge in materia di superamento delle barriere architettoniche. Il rispetto di tali norme non è richiesto per i locali abitabili del sottotetto quanto l’unità immobiliare cui sono funzionalmente connessi risulti dotata di almeno un locale di soggiorno, una camera da letto, servizio igienico e sistemi di cottura che risultino adeguatamente accessibili, visitabili e/o adattabili.

B. Locali degli alloggi residenziali

2 - Gli ambienti abitativi (soggiorno, sala da pranzo, camera da letto, cucina e ambienti abitabili in genere) devono avere i seguenti requisiti minimi:

a)       altezza: l'altezza netta misurata dal pavimento all'intradosso del solaio e/o all'intradosso delle travi secondarie non deve essere inferiore a m. 2,70. [1]

Inoltre:

·       per il piano terreno l'altezza minima dal piano del marciapiede strada­le, o da quello del terreno sistemato per gli edifici arretrati almeno di 5,00 m dal filo stradale, all'intradosso del soffitto non può essere inferiore a m. 3,50, riducibile a m. 3,00 nel caso di strumenti urbanistici esecutivi oppure nel caso di aree vincolate a norma della l. 1497/39 per esigenze di natura ambientale; sono anche ammesse altezze minori al piano terra nel caso di ampliamento di edifici esistenti, al solo fine di conseguire l'allineamento degli orizzontamenti di calpe­stio;

·       per i sottotetti abitabili l'altezza media minima ammessa misurata in ogni stanza con il criterio ponderale è di m. 2,70 riducibili a m. 2,40 per i locali accessori; non sono abitabili e/o utilizzabili le superfici di calpestio dell’unità immobiliare con altezza inferiore a m. 1,70 riducibili a m. 1,40[2] nei servizi igienici e ripostigli quando tale riduzione risulti compatibile con le caratteristiche ergonomiche d’uso. Le superfici non riconducibili a tali minimi possono essere dedicate unicamente ad armadiature e ripostigli con ampiezza non superiore a 60 cm. netti di profondità e devono essere prive di finestrature. La formazione di sottotetti abitabili è ulteriormente disciplinata all'art. III.c.11. La separazione tra sottotetto abitabile e quelli non abitabili deve essere realizzata con tramezzatura in laterizio fisso fissa; gli spazi non abitabili potranno essere ispezionabili con aperture di dimensioni massime 1,00 x 1,20 (passo d’uomo);

·       per i locali coperti a volta in edifici esistenti l'altezza minima all'imposta non deve essere di norma inferiore a m. 1,80 misurata al perimetro della superficie effettivamente utilizzabile.

·       gli impalcati a mezza altezza (soppalchi) sono ammessi unicamente in alloggi monostanza o, per alloggi pluri stanza, quando riferiti ad usi integrativi delle normali attività proprie dei locali di soggiorno (studio, biblioteca, ecc.) e alla condizione che la parte a tutta altezza del locale abbia un volume di almeno 40 mc ed un altezza minima di m. 4,50; la parte soppalcata non deve comunque coprire più del 50% del locale con un altezza di almeno m. 2,20 per il locale sotto e sopra il soppalco; la superficie di calpestio del soppalco non può essere delimitata da pareti (salvo gli elementi strutturali dell’edificio) o arredi fissi, la parte superiore del soppalco deve essere munita  di balaustra di altezza non inferiore a m. 1,00.

Le norme di cui ai precedenti capoversi si applicano negli interventi di nuova costruzione, di ristrutturazione totale e risanamento conservativo in cui si preveda la modifica delle quote di imposta degli orizzontamen­ti e negli interventi di sostituzione edilizia.

Nel caso di ampliamenti di unità immobiliari esistenti sono ammesse eccezionalmente caratteristiche diverse da quelle sopra stabilite ove motivatamente necessario per la conservazione delle caratteristiche tipologiche e architettoniche dell'edificio.

Nelle operazioni di restauro conservativo, di ristrutturazione interna e risanamento in cui non si preveda la modifica delle quote d'imposta degli orizzontamenti è ammessa l'altezza minima netta tra pavimento e soffitto di m. 2,40. [3] nei locali con soffitto voltato tale altezza è misurata alla chiave.

b) superficie: le stanze da letto non possono avere superficie inferiore a 9,00 mq se singole e a 14,00 mq se doppie; le stanze di soggiorno non possono avere superficie inferiore a 14,00 mq e possono essere dotate di cucine in nicchia nei casi previsti dal 1° c; le cucine propriamente dette devono avere superficie non inferiore a 5,00 mq.

Il lato minore dei locali sopra citati non deve essere inferire a m. 2,50 con eccezione delle cucine per le quali è consentita la misura minima di m. 1,80; la profondità, riferita alla superficie minima, non può mai essere superiore al doppio dell’altezza;

c) illuminazione e ventilazione: i locali di abitazione devono essere dotati di aerazione naturale diretta da spazi esterni liberi. Devono essere dotati di finestre apribili sull'esterno e tali da consentire una uniforme distribuzione della luce nell'ambiente. La superficie finestrata apribile non deve essere inferiore a 1/8 della superficie del pavimento. Il davanzale delle finestre non deve essere più alto di m. 1,15; nei locali sottotetto abitabili, quando non sia possibile rispettare tale altezza massima, occorrerà prevedere sistemi di apertura manovrabili a congrua altezza.

3 - I vani accessori compresi all'interno degli alloggi residenziali (servizi igienici, ripostigli, corridoi, ecc.) devono avere i seguenti requisiti mini­mi:

a) altezza: l'altezza netta, [4] misurata come alla precedente lett. a), non deve essere inferiore a m. 2,40;

b) superficie: il locale destinato al servizio igienico, se costituente unico servizio dell'alloggio, deve avere una superficie sufficiente per essere attrezzato con WC, bidè, lavabo, vasca o doccia, e tale per cui gli apparecchi siano posizionati ad almeno 15 cm di distanza l'uno dall'altro.

Se oltre tale locale è presente nell'alloggio un locale WC separato, esso deve avere una superficie di almeno 1,00 mq e deve essere dotato di antibagno di superficie non inferiore a 1,00 mq dotato di lavabo (nel caso esista un locale WC separato il servizio igienico principale può essere privo di WC). L'antibagno non è necessario quando al locale WC si acceda da un vano accessorio;

c) illuminazione e ventilazione: nei locali per i servizi igienici il rapporto tra la superficie delle finestre e quella dei pavimenti non deve essere inferiore a 1/12 e in nessun caso la superficie della finestra può essere inferiore a 0,80 mq.

È consentita l'installazione di servizi igienici in ambienti non diretta­mente aerati ed illuminati dall'esterno a condizione che:

·       ciascuno di detti ambienti sia dotato di un idoneo sistema di ventila­zione forzata che assicuri un ricambio medio orario non inferiore a 6 volte la cubatura degli ambienti;

·       gli impianti siano collegati ad acquedotti che diano garanzie di funzio­namento continuo e gli scarichi siano dotati di efficiente e distinta ventilazione;

·       in ciascuno di detti ambienti non vengano installati apparecchi a fiamma libera.

I servizi igienici in ogni caso non possono avere accesso diretto dai locali abitabili, a meno che non costituiscano servizio esclusivo della stanza da cui hanno accesso e l'unità immobiliare sia dotata di altro servizio igienico completo al servizio della generalità dei residenti.

 

C. Locali accessori esterni agli alloggi residenziali

4 - I locali accessori esterni all'alloggio e/o comuni a più unità immobiliari (cantine, lavanderia comune, ecc.) devono avere altezza netta, misurata come alla lett. a) del 2° c., non inferiore a m. 2,40, riducibile a m. 2,10 per i disimpegni aventi carattere di varco se di superficie inferiore a 4,00 mq.

5 - I locali accessori esterni all'alloggio e/o comuni a più unità immobiliari ma destinati ad impianti tecnici (centrali termiche, centrali di condiziona­mento, macchinari ascensori, ecc.) o al rimessaggio di autoveicoli (autorimes­se singole o collettive) devono avere per ciascuna destinazione dimensioni e caratteristiche determinate dalle norme di legge e dai regolamenti ad esse relative, con specifico riguardo alle norme di prevenzione.

 

D. Sotterranei, seminterrati

6 - I locali sotterranei non possono essere adibiti a permanenza diurna o notturna di persone, neppure negli edifici esistenti.

7 - I locali seminterrati negli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente possono essere abitabili su esplicito parere del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica e Dipartimento di Prevenzione di ASL alle seguenti condizioni:

·       almeno 1/2 del perimetro delle pareti delimitanti il locale deve essere fuori terra;

·       il piano di calpestio deve essere superiore di almeno 1 m al livello massimo delle acque del sottosuolo;

·       lo scarico delle acque deve essere fatto in modo da escludere rigurgiti;

·       l'altezza minima interna fuori terra dei locali deve essere di almeno 1,50 m sul piano di spiccato; [5]

·       il pavimento deve essere impermeabile, costruito su vespaio o intercapedine sufficientemente ventilati;

·       i muri devono essere efficacemente protetti contro l'umidità del suolo; intorno ai muri esterni, ove l'altezza dl piano di spiccato dal pavimento sia superiore a m. 0,50 deve essere fatta un'intercapedine ventilata e fognata, a partire da 0,30 m sotto il piano del pavimento interno, o a partire dal piano di fondazione se a quota più elevata. In luogo dell'in­tercapedine può essere ammessa la formazione di un cappotto di calcestruzzo con additivi impermeabilizzanti di spessore sufficiente a garantire la impermeabilità delle acque di percolamento;

·       la superficie netta illuminante non deve essere inferiore a 1/8 della super­ficie del locale, con finestre aprentesi a m 0,15 sul piano di spiccato, direttamente su spazi privati o cortili regolamentari, e comunque con davanzale non più alto di m. 1,15;

·       la profondità netta del locale non deve essere superiore al doppio della sua altezza.

 



[1] l’altezza è misurata ai sensi dell’Art. 36 del Regolamento Edilizio.

[2] L’altezza è misurata sulla parete in laterizio.

[3] l’altezza è misurata ai sensi dell’Art. 36 del Regolamento Edilizio.

[4] l’altezza è misurata ai sensi dell’Art. 36 del Regolamento Edilizio.

[5] l’altezza è misurata ai sensi dell’Art. 36 del Regolamento Edilizio.