A.
Alloggi residenziali
1
- Gli alloggi residenziali devono avere le seguenti caratteristiche:
·
per ogni abitante deve essere assicurata una
superficie abitabile non inferiore a 14 mq per i primi 4 abitanti e a 10 mq
per ciascuno dei successivi;
·
gli alloggi monostanza
non possono avere superficie inferiore a 28 mq se per una sola persona e a 38
mq se per due persone;
·
ogni alloggio deve essere dotato di una stanza
di soggiorno di superficie, al netto di eventuali bow-window, non inferiore a
14 mq;
·
ogni alloggio deve essere fornito di almeno un
bagno completo di tutti gli apparecchi igienici (lavabo, vaso, bidè, vasca o
doccia);
·
in alloggi di piccole dimensioni (fino ad una
superficie utile netta di mq. 65) o nel caso di ristrutturazioni sono consentite
le cucine in nicchia, eventualmente annesse al soggiorno purché comunichino
ampiamente con quest'ultimo e siano munite di adeguato impianto di aspirazione
forzata sui fornelli. Gli angoli cottura, se di superficie superiore a mq. 2
(in nicchia, in aredo o in locale proprio) non sono
conteggiabili nella superficie dei locali di soggiorno.
·
è prescritto il rispetto dei requisiti di
accessibilità, visitabilità e/o adattabilità per quanto
richiesto dalle disposizioni di legge in materia di superamento delle barriere
architettoniche. Il rispetto di tali norme non è richiesto per i locali
abitabili del sottotetto quanto l’unità immobiliare cui sono funzionalmente
connessi risulti dotata di almeno un locale di soggiorno, una camera da letto,
servizio igienico e sistemi di cottura che risultino adeguatamente accessibili,
visitabili e/o adattabili.
B.
Locali degli alloggi residenziali
2
- Gli ambienti abitativi (soggiorno, sala da pranzo, camera da letto, cucina e
ambienti abitabili in genere) devono avere i seguenti requisiti minimi:
a)
altezza: l'altezza netta misurata dal
pavimento all'intradosso del solaio e/o all'intradosso delle travi secondarie
non deve essere inferiore a m. 2,70. [1]
Inoltre:
·
per il piano terreno l'altezza minima dal piano
del marciapiede stradale, o da quello del terreno sistemato per gli edifici
arretrati almeno di
·
per i sottotetti abitabili l'altezza media
minima ammessa misurata in ogni stanza con il criterio ponderale è di m. 2,70 riducibili
a m. 2,40 per i locali accessori; non sono abitabili e/o utilizzabili le superfici
di calpestio dell’unità immobiliare con altezza inferiore a m. 1,70 riducibili
a m. 1,40[2] nei
servizi igienici e ripostigli quando tale riduzione risulti compatibile con le
caratteristiche ergonomiche d’uso. Le superfici non riconducibili a tali minimi
possono essere dedicate unicamente ad armadiature e ripostigli con ampiezza non superiore a in laterizio fisso fissa;
gli spazi non abitabili potranno essere ispezionabili con aperture di
dimensioni massime 1,00 x 1,20 (passo d’uomo);
·
per i locali coperti a volta in edifici
esistenti l'altezza minima all'imposta non deve essere di norma inferiore a m.
1,80 misurata al perimetro della superficie effettivamente utilizzabile.
·
gli impalcati a mezza altezza (soppalchi) sono
ammessi unicamente in alloggi monostanza o, per alloggi
pluri stanza, quando riferiti ad usi integrativi
delle normali attività proprie dei locali di soggiorno (studio, biblioteca,
ecc.) e alla condizione che la parte a tutta altezza del locale abbia un volume
di almeno 40 mc ed un altezza minima di m. 4,50; la
parte soppalcata non deve comunque coprire più del 50% del locale con un altezza di almeno m. 2,20 per il locale sotto e sopra il
soppalco; la superficie di calpestio del soppalco non può essere delimitata da
pareti (salvo gli elementi strutturali dell’edificio) o arredi fissi, la parte superiore del soppalco deve
essere munita di balaustra di altezza
non inferiore a m. 1,00.
Le
norme di cui ai precedenti capoversi si applicano negli interventi di nuova
costruzione, di ristrutturazione totale e risanamento conservativo in cui si
preveda la modifica delle quote di imposta degli orizzontamenti e negli
interventi di sostituzione edilizia.
Nel
caso di ampliamenti di unità immobiliari esistenti sono ammesse eccezionalmente
caratteristiche diverse da quelle sopra stabilite ove motivatamente necessario
per la conservazione delle caratteristiche tipologiche e architettoniche
dell'edificio.
Nelle
operazioni di restauro conservativo, di ristrutturazione interna e risanamento
in cui non si preveda la modifica delle quote d'imposta degli orizzontamenti è
ammessa l'altezza minima netta tra pavimento e soffitto di m. 2,40. [3] nei
locali con soffitto voltato tale altezza è misurata alla chiave.
b)
superficie: le stanze da letto non possono avere superficie inferiore a
9,00 mq se singole e a 14,00 mq se doppie; le stanze di soggiorno non possono
avere superficie inferiore a 14,00 mq e possono essere dotate di cucine in
nicchia nei casi previsti dal 1° c; le cucine propriamente dette devono avere
superficie non inferiore a 5,00 mq.
Il
lato minore dei locali sopra citati non deve essere inferire a m. 2,50 con
eccezione delle cucine per le quali è consentita la misura minima di m. 1,80;
la profondità, riferita alla superficie minima, non può mai essere superiore al
doppio dell’altezza;
c)
illuminazione e ventilazione: i locali di abitazione devono essere
dotati di aerazione naturale diretta da spazi esterni liberi. Devono essere
dotati di finestre apribili sull'esterno e tali da consentire una uniforme
distribuzione della luce nell'ambiente. La superficie finestrata apribile non
deve essere inferiore a 1/8 della superficie del pavimento. Il davanzale delle
finestre non deve essere più alto di m. 1,15; nei locali sottotetto abitabili,
quando non sia possibile rispettare tale altezza massima, occorrerà prevedere
sistemi di apertura manovrabili a congrua altezza.
3
- I vani accessori compresi all'interno degli alloggi residenziali (servizi
igienici, ripostigli, corridoi, ecc.) devono avere i seguenti requisiti minimi:
a)
altezza: l'altezza netta, [4] misurata
come alla precedente lett. a), non deve essere inferiore a m. 2,40;
b)
superficie: il locale destinato al servizio igienico, se costituente
unico servizio dell'alloggio, deve avere una superficie sufficiente per essere
attrezzato con WC, bidè, lavabo, vasca o doccia, e tale per cui gli apparecchi
siano posizionati ad almeno
Se
oltre tale locale è presente nell'alloggio un locale WC separato, esso deve
avere una superficie di almeno 1,00 mq e deve essere dotato di antibagno di
superficie non inferiore a 1,00 mq dotato di lavabo (nel caso esista un locale
WC separato il servizio igienico principale può essere privo di WC). L'antibagno
non è necessario quando al locale WC si acceda da un vano accessorio;
c)
illuminazione e ventilazione: nei locali per i servizi igienici il
rapporto tra la superficie delle finestre e quella dei pavimenti non deve
essere inferiore a 1/12 e in nessun caso la superficie della finestra può essere
inferiore a 0,80 mq.
È
consentita l'installazione di servizi igienici in ambienti non direttamente
aerati ed illuminati dall'esterno a condizione che:
·
ciascuno di detti ambienti sia dotato di un
idoneo sistema di ventilazione forzata che assicuri un ricambio medio orario
non inferiore a 6 volte la cubatura degli ambienti;
·
gli impianti siano collegati ad acquedotti che
diano garanzie di funzionamento continuo e gli scarichi siano dotati di
efficiente e distinta ventilazione;
·
in ciascuno di detti ambienti non vengano
installati apparecchi a fiamma libera.
I
servizi igienici in ogni caso non possono avere accesso diretto dai locali
abitabili, a meno che non costituiscano servizio esclusivo della stanza da cui
hanno accesso e l'unità immobiliare sia dotata di altro servizio igienico
completo al servizio della generalità dei residenti.
C.
Locali accessori esterni agli alloggi residenziali
4
- I locali accessori esterni all'alloggio e/o comuni a più unità immobiliari
(cantine, lavanderia comune, ecc.) devono avere altezza netta, misurata come
alla lett. a) del 2° c., non inferiore a m. 2,40, riducibile a m. 2,10 per i
disimpegni aventi carattere di varco se di superficie inferiore a 4,00 mq.
5
- I locali accessori esterni all'alloggio e/o comuni a più unità immobiliari ma
destinati ad impianti tecnici (centrali termiche, centrali di condizionamento,
macchinari ascensori, ecc.) o al rimessaggio di autoveicoli (autorimesse
singole o collettive) devono avere per ciascuna destinazione dimensioni e
caratteristiche determinate dalle norme di legge e dai regolamenti ad esse
relative, con specifico riguardo alle norme di prevenzione.
D.
Sotterranei, seminterrati
6
- I locali sotterranei non possono essere adibiti a permanenza diurna o
notturna di persone, neppure negli edifici esistenti.
7
- I locali seminterrati negli interventi di recupero del patrimonio edilizio
esistente possono essere abitabili su esplicito parere del Servizio di Igiene e
Sanità Pubblica e Dipartimento di Prevenzione di ASL alle seguenti condizioni:
·
almeno 1/2 del perimetro delle pareti
delimitanti il locale deve essere fuori terra;
·
il piano di calpestio deve essere superiore di
almeno
·
lo scarico delle acque deve essere fatto in modo
da escludere rigurgiti;
·
l'altezza minima interna fuori terra dei locali
deve essere di almeno sul piano di spiccato; [5]
·
il pavimento deve essere impermeabile, costruito
su vespaio o intercapedine sufficientemente ventilati;
·
i muri devono essere efficacemente protetti
contro l'umidità del suolo; intorno ai muri esterni, ove l'altezza dl piano di spiccato dal pavimento sia superiore a m. 0,50
deve essere fatta un'intercapedine ventilata e fognata, a partire da
·
la superficie netta illuminante non deve essere
inferiore a 1/8 della superficie del locale, con finestre aprentesi a m 0,15
sul piano di spiccato, direttamente su spazi privati o cortili regolamentari, e comunque con davanzale non più alto
di m. 1,15;
·
la profondità netta del locale non deve essere
superiore al doppio della sua altezza.
[1] l’altezza
è misurata ai sensi dell’Art. 36 del Regolamento Edilizio.
[2] L’altezza
è misurata sulla parete in laterizio.
[3] l’altezza
è misurata ai sensi dell’Art. 36 del Regolamento Edilizio.
[4] l’altezza
è misurata ai sensi dell’Art. 36 del Regolamento Edilizio.
[5] l’altezza
è misurata ai sensi dell’Art. 36 del Regolamento Edilizio.