Art. III.c.3 - Requisiti minimi dei locali commerciali e loro pertinenze

 

1 - I locali commerciali devono avere i seguenti requisiti minimi:

a)       altezza: l'altezza netta interna [1] dal pavimento all'intradosso del soffitto non deve essere inferiore  m. 3,00 se situati al pt.. Per edifici esistenti di vecchio impianto in aree di interesse documentario la altezza minima all’intradosso è ridotta a m. 2,70; se il soffitto è a volta si misura all'intradosso della volta. *

 Sono fatte salve prescrizioni di maggiori altezze  contenute in leggi e regolamenti specifici.

Per i locali commerciali di grandi dimensioni possono essere prescritte dal Comune altezze utili interne maggiori;

b) superficie: le superfici e le dimensioni minime sono stabilite al piano commerciale per tipi di attività; in assenza del piano commerciale o di particolari prescrizioni contenute in leggi e/o regolamenti specifici la CIE può prescrivere minimi dimensionali di superficie[2];

c) dotazioni: tutti i locali a destinazione commerciale devono essere dotati di almeno un gabinetto di superficie non inferiore a 1,00 mq e di relativo antibagno di superficie non inferiore a 1,00 mq. Tutti i locali destinati a ristoranti, tavole calde, bar, ritrovo notturni, ecc., devono essere dotati di almeno due gabinetti divisi per sesso con antibagno dotato di lavabo.

Per locali di grandi dimensioni il Comune può di volta in volta prescrivere un numero maggiore di gabinetti divisi per sesso e relativi antibagni. Per locali commerciali al dettaglio di superficie superiore a mq. 400 è comunque prescritta la realizzazione di servizi igienici per il pubblico;

d) illuminazione e ventilazione: la ventilazione e l'illuminazione dei locali commerciali e dei relativi servizi igienici devono avere le caratteristiche previste per i locali degli alloggi residenziali e relativi servizi igienici (lett. c), cc. 2° e 3°, art. III.c.2), salvo requisiti di maggiore illuminazio­ne o ventilazione richiesti da leggi e/o regolamenti specifici. La ventilazione può altresì essere integrata con sistemi meccanici che ne migliorino l’efficienza. Quando la ventilazione naturale non risulti sufficiente, è prescritto il condizionamento dei locali. E’ comunque previsto il rispetto degli standard illuminotecnici UNI. Il rispetto degli standard sopra richiamati e di norme e regolamenti è dimostrato in specifica relazione tecnica accettata dal Comune che si avvale degli organi tecnici competenti ;

e) impalcati e soppalchi: si richiedono i requisiti stabiliti per i soppalchi negli alloggi residenziali dovendo l'altezza minima sotto il soppalco essere almeno pari a m. 2,70, riducibile a m. 2,40 per locali di lavoro o depositi. La superficie di calpestio del soppalco non può essere superiore a 1/3 metà della superficie del locale.

2 - I sotterranei e i vespai devono essere ben ventilati in tutta la loro estensione.

3 - I locali ad uso commerciale devono rispondere alle prescrizioni stabilite dal rd. 530/27 e dal dpr. 547/55.

4 - Si richiamano i disposti del dl. 626/94.

5 - L'eventuale costruzione ed utilizzazione ad usi speciali di locali dotati di impianto di condizionamento d'aria può essere autorizzata, caso per caso, se l'Amministrazione comunale ritiene che ciò sia idoneo a garantire condizio­ni igieniche corrispondenti a quelle dei locali aerati con finestre, con riserva di revoca dell'autorizzazione nei casi di cattivo o difettoso funzio­namento dell'impianto, e fatto salvo il parere obbligatorio dei competenti servizi  ASL.

6 - Si richiamano, in quanto applicabili, le norme vigenti per la prevenzione degli infortuni, per l’igiene e per l’eliminazione delle barriere architettoniche

 



[1] l’altezza è misurata ai sensi dell’Art. 36 del Regolamento Edilizio.

[2] A seguito delle modifiche ex officio della Regione Piemonte in sede di approvazione con D.G.R. n. 9-5152 del 29/01/2007, tutti i riferimenti agli “Indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per l’insediamenti del commercio in sede fissa, in attuazione del D.Lgs. 114/98” si considerano eliminati dagli elaborati di P.R.G.C. in quanto non adeguati alle norme vigenti (D.C.R. n. 59-10831 del 24/03/06)