1
- I locali commerciali devono avere i seguenti requisiti minimi:
a)
altezza: l'altezza netta interna [1] dal
pavimento all'intradosso del soffitto non deve essere inferiore m. 3,00 se situati al pt.. Per edifici
esistenti di vecchio impianto in aree di interesse documentario la altezza
minima all’intradosso è ridotta a m. 2,70; se il soffitto è a volta si
misura all'intradosso della volta. *
Sono
fatte salve prescrizioni di maggiori altezze contenute in leggi e regolamenti
specifici.
Per
i locali commerciali di grandi dimensioni possono essere prescritte dal Comune
altezze utili interne maggiori;
b)
superficie: le superfici e le dimensioni minime sono stabilite al piano
commerciale per tipi di attività; in assenza del piano commerciale o di
particolari prescrizioni contenute in leggi e/o regolamenti specifici ;[2]
c)
dotazioni: tutti i locali a destinazione commerciale devono essere
dotati di almeno un gabinetto di superficie non inferiore a 1,00 mq e di
relativo antibagno di superficie non inferiore a 1,00 mq. Tutti i locali
destinati a ristoranti, tavole calde, bar, ritrovo notturni, ecc., devono
essere dotati di almeno due gabinetti divisi per sesso con antibagno dotato di
lavabo.
Per
locali di grandi dimensioni il Comune può di volta in volta prescrivere un
numero maggiore di gabinetti divisi per sesso e relativi antibagni. Per locali
commerciali al dettaglio di superficie superiore a mq. 400 è comunque
prescritta la realizzazione di servizi igienici per il pubblico;
d)
illuminazione e ventilazione: la ventilazione e l'illuminazione dei
locali commerciali e dei relativi servizi igienici devono avere le
caratteristiche previste per i locali degli alloggi residenziali e relativi servizi
igienici (lett. c), cc. 2° e 3°, art. III.c.2), salvo requisiti di maggiore
illuminazione o ventilazione richiesti da leggi e/o regolamenti specifici. La ventilazione può altresì essere
integrata con sistemi meccanici che ne migliorino l’efficienza. Quando la
ventilazione naturale non risulti sufficiente, è prescritto il condizionamento
dei locali. E’ comunque previsto il rispetto degli
standard illuminotecnici UNI. Il rispetto degli standard sopra richiamati e di
norme e regolamenti è dimostrato in specifica relazione tecnica accettata dal
Comune che si avvale degli organi tecnici competenti ;
e)
impalcati e soppalchi: si richiedono i requisiti stabiliti per i
soppalchi negli alloggi residenziali dovendo l'altezza minima sotto il soppalco
essere almeno pari a m. 2,70, riducibile a m. 2,40 per locali di lavoro o
depositi. La superficie di calpestio del soppalco non può essere superiore a 1/3 metà della superficie del locale.
2
- I sotterranei e i vespai devono essere ben ventilati in tutta la loro estensione.
3
- I locali ad uso commerciale devono rispondere alle prescrizioni stabilite dal
rd. 530/27 e dal dpr.
547/55.
4
- Si richiamano i disposti del dl. 626/94.
5
- L'eventuale costruzione ed utilizzazione ad usi speciali di locali dotati di
impianto di condizionamento d'aria può essere autorizzata, caso per caso, se
l'Amministrazione comunale ritiene che ciò sia idoneo a garantire condizioni
igieniche corrispondenti a quelle dei locali aerati con finestre, con riserva
di revoca dell'autorizzazione nei casi di cattivo o difettoso funzionamento
dell'impianto, e fatto salvo il parere obbligatorio
dei competenti servizi
ASL.
6
- Si richiamano, in quanto applicabili, le norme vigenti per la prevenzione
degli infortuni, per l’igiene e per l’eliminazione delle barriere
architettoniche
[1] l’altezza
è misurata ai sensi dell’Art. 36 del Regolamento Edilizio.
[2] A seguito delle modifiche ex
officio della Regione Piemonte in sede di approvazione con D.G.R. n. 9-5152 del
29/01/2007, tutti i riferimenti agli “Indirizzi generali e criteri di programmazione
urbanistica per l’insediamenti del commercio in sede fissa, in attuazione del D.Lgs. 114/98” si considerano
eliminati dagli elaborati di P.R.G.C. in quanto non adeguati alle norme vigenti
(D.C.R. n. 59-10831 del 24/03/06)