Art. III.c.4 - Requisiti minimi dei locali destinati ad uffici, studi professionali, laboratori scientifici e tecnici

 

1 - I locali destinati ad uffici, studi professionali, laboratori scientifici e tecnici devono avere i seguenti requisiti minimi:

a) altezza: l'altezza netta interna [1] misurata dal pavimento all'intradosso del soffitto e/o delle travi secondarie non deve essere inferiore a m 2,70, fatte salve particolari prescrizioni contenute in leggi e/o regolamenti specifici relativi ai laboratori scientifici e tecnici; negli interventi di recupero è ammessa  una altezza minima pari a quella stabilita per i locali commerciali ( art. III.c.3.).

b) illuminazione e ventilazione: l'illuminazione e la ventilazione dei locali e dei relativi servizi igienici devono avere le caratteristiche previste per i locali degli alloggi residenziali e relativi servizi igienici (lett. c), cc. 2° e 3°, art. III.c.2), salvo requisiti di maggiore illuminazione o ventila­zione richiesti da leggi e/o regolamenti specifici relativi ai laboratori scientifici e tecnici.

2 - Si richiamano i disposti del dl. 626 /94.

3 - Si applica il 5°e 6° c. dell'art. III.c.3.

 



[1] l’altezza è misurata ai sensi dell’Art. 36 del Regolamento Edilizio.