1
- I locali destinati ad uffici, studi professionali, laboratori scientifici e
tecnici devono avere i seguenti requisiti minimi:
a)
altezza: l'altezza netta interna [1] misurata
dal pavimento all'intradosso del soffitto e/o delle travi secondarie non
deve essere inferiore a m 2,70, fatte salve particolari prescrizioni contenute
in leggi e/o regolamenti specifici relativi ai laboratori scientifici e
tecnici; negli interventi di recupero è ammessa una altezza minima pari a quella
stabilita per i locali commerciali ( art. III.c.3.).
b)
illuminazione e ventilazione: l'illuminazione e la ventilazione dei
locali e dei relativi servizi igienici devono avere le caratteristiche previste
per i locali degli alloggi residenziali e relativi servizi igienici (lett. c),
cc. 2° e 3°, art. III.c.2), salvo requisiti di maggiore illuminazione o ventilazione
richiesti da leggi e/o regolamenti specifici relativi ai laboratori scientifici
e tecnici.
2
- Si richiamano i disposti del dl. 626 /94.
3
- Si applica il 5°e 6° c. dell'art.
III.c.3.