Art. III.c.5 - Requisiti per depositi e magazzini (senza accesso al pubblico)

 

1 - I depositi e i magazzini devono essere ben aerati e illuminati e devono avere pareti ricoperte da intonaco civile. In particolare i depositi o magaz­zini di derrate alimentari devono avere le pareti imbiancate e ricoperte da uno zoccolo alto almeno m 1,50 formato da vernice o altro materiale liscio, impermeabile e lavabile.

2 - I pavimenti devono essere in battuto di cemento, in piastrelle di ceramica o in altro materiale liscio, duro e compatto.

3 - I depositi di derrate devono essere muniti di canale scaricatore con sifone idraulico allacciato alla fognatura per scaricare le acque di lavaggio.

4 - I depositi e magazzini possono anche essere ubicati in locali interrati.

5 - Si richiamano i disposti del dl. 626 /94.

6 - Si applica il 5° c. dell'art. III.c.3.

7 - Ove ai locali di deposito a magazzino abbia accesso il pubblico si applicano le norme stabilite ai precedenti artt. III.c.3, III.c.4, III.c.6 in ragione del servizio svolto.

8 - Sono fatte salve diverse prescrizioni dei competenti servizi ASL in ragione dei prodotti, materiali e sostanze oggetto di deposito.