Art. III.c.7 - Requisiti per alberghi, alberghi residenziali e residenze turistiche alberghiere

 

1 - Le caratteristiche dimensionali degli edifici ad uso albergo devono ri­spettare le disposizioni del rd. 1102/25 modificato dal dpr. 1437/70 e l. 34/98. Le camere d'albergo devono avere le caratteristiche che seguono.

2 - Camere alberghiere:

a) altezza: l'altezza interna utile non deve essere inferiore a m. 2,70 [1] misu­rata dal pavimento all'intradosso del solaio. Nel caso di soffitto inclinato l'altezza media non deve essere inferiore a m. 2,70 con un minimo di m. 1,80 nel punto più basso.

L'altezza minima è riferita alle superfici minime delle stanze di cui alla successiva lett. b): le parti di stanza eccedenti tali minimi possono anche avere altezza inferiore;

b) superficie: le camere devono rispettare le superfici minime di cui al rd. 1102/25 modificato dal dpr. 1437/70, e cioè:

·       camere a 1 letto, superficie non inferiore a 8,00 mq;

·       camere a 2 letti, superficie non inferiore a 14,00 mq;

·       camere a 3 letti, superficie non inferiore a 20,00 mq;

·       camere a 4 letti, superficie non inferiore a 26,00 mq;

c) illuminazione e ventilazione: le camere devono essere dotate di aerazione naturale diretta da spazi liberi e devono essere fornite di finestre apribili sull'esterno e tali da consentire una uniforme distribuzione della luce nell'am­biente; la superficie finestrata apribile non deve essere inferiore a 1/8 della superficie del pavimento.

3 - Servizi igienici a servizio delle camere:

a) dotazione: è obbligatorio avere acqua calda e fredda erogata nella camera o nel bagno privato per qualsiasi categoria alberghiera;

b) definizione di bagno completo: si intende un locale dotato di lavabo, WC, bidè, vasca o doccia, specchio con presa di corrente, acqua calda e fredda. Gli apparecchi devono essere collocati a una distanza reciproca non inferiore a cm. 15. Il bagno deve essere rivestito con piastrelle per un'altezza non inferiore a m. 2,00.

A seconda della classificazione dell'albergo una certa percentuale di camere deve obbligatoriamente essere dotata di bagno completo privato; qualora vi siano camere senza bagno privato ogni piano deve almeno avere un bagno com­pleto comune;

c) altezza: l'altezza interna netta utile dei bagni completi non deve essere inferiore a m. 2,40; [2]

d) illuminazione e ventilazione: nei bagni completi il rapporto tra la super­ficie delle finestre e quella dei pavimenti non deve essere inferiore a 1/12 e in nessun caso la superficie delle finestre può essere inferiore a mq 0,80. È consentita l'installazione di servizi igienici in ambienti non direttamente aerati ed illuminati dall'esterno a condizione che:

·       ciascuno degli ambienti sia dotato di un idoneo sistema di ventilazione forzata che assicuri un ricambio medio orario non inferiore a 5 volte la cubatura degli ambienti stessi;

·       gli ambienti siano collegati ad acquedotti che siano dotati di efficiente e distinta ventilazione primaria e secondaria;

·       negli ambienti non vengano installati apparecchi a fiamma libera.

4 - Si richiamano i disposti del dl. 626 /94, nonchè le norme vigenti per la prevenzione degli infortuni, per l’igiene e per l’eliminazione delle barriere architettoniche, in quanto applicabili..

 



[1] l’altezza è misurata ai sensi dell’Art. 36 del Regolamento Edilizio.

[2] l’altezza è misurata ai sensi dell’Art. 36 del Regolamento Edilizio.