1
- Le caratteristiche dimensionali degli edifici ad uso albergo devono rispettare
le disposizioni del rd. 1102/25 modificato dal dpr. 1437/70 e l. 34/98. Le camere d'albergo devono avere
le caratteristiche che seguono.
2
- Camere alberghiere:
a)
altezza: l'altezza interna utile non deve essere inferiore a m. 2,70 [1] misurata
dal pavimento all'intradosso del solaio. Nel caso di soffitto inclinato
l'altezza media non deve essere inferiore a m. 2,70 con un minimo di m. 1,80
nel punto più basso.
L'altezza
minima è riferita alle superfici minime delle stanze di cui alla successiva
lett. b): le parti di stanza eccedenti tali minimi possono anche avere altezza
inferiore;
b)
superficie: le camere devono rispettare le superfici minime di cui al rd. 1102/25 modificato dal dpr.
1437/70, e cioè:
·
camere a 1 letto, superficie non inferiore a
8,00 mq;
·
camere a 2 letti, superficie non inferiore a
14,00 mq;
·
camere a 3 letti, superficie non inferiore a
20,00 mq;
·
camere a 4 letti, superficie non inferiore a
26,00 mq;
c)
illuminazione e ventilazione: le camere devono essere dotate di aerazione
naturale diretta da spazi liberi e devono essere fornite di finestre apribili
sull'esterno e tali da consentire una uniforme distribuzione della luce nell'ambiente;
la superficie finestrata apribile non deve essere inferiore a 1/8 della
superficie del pavimento.
3
- Servizi igienici a servizio delle camere:
a)
dotazione: è obbligatorio avere acqua calda e fredda erogata nella camera o nel
bagno privato per qualsiasi categoria alberghiera;
b)
definizione di bagno completo: si intende un locale dotato di lavabo, WC, bidè,
vasca o doccia, specchio con presa di corrente, acqua calda e fredda. Gli
apparecchi devono essere collocati a una distanza reciproca non inferiore a cm.
15. Il bagno deve essere rivestito con piastrelle per un'altezza non inferiore
a m. 2,00.
A
seconda della classificazione dell'albergo una certa percentuale di camere deve
obbligatoriamente essere dotata di bagno completo privato; qualora vi siano
camere senza bagno privato ogni piano deve almeno avere un bagno completo
comune;
c)
altezza: l'altezza interna netta utile dei bagni completi non deve essere
inferiore a m. 2,40; [2]
d)
illuminazione e ventilazione: nei bagni completi il rapporto tra la superficie
delle finestre e quella dei pavimenti non deve essere inferiore a 1/12 e in
nessun caso la superficie delle finestre può essere inferiore a mq 0,80. È
consentita l'installazione di servizi igienici in ambienti non direttamente
aerati ed illuminati dall'esterno a condizione che:
·
ciascuno degli ambienti sia dotato di un idoneo
sistema di ventilazione forzata che assicuri un ricambio medio orario non
inferiore a 5 volte la cubatura degli ambienti stessi;
·
gli ambienti siano collegati ad acquedotti che
siano dotati di efficiente e distinta ventilazione primaria e secondaria;
·
negli ambienti non vengano installati apparecchi
a fiamma libera.
4
- Si richiamano i disposti del dl. 626 /94, nonchè le norme vigenti per la
prevenzione degli infortuni, per l’igiene e per l’eliminazione delle barriere
architettoniche, in quanto applicabili..