Art. III.c.8 - Requisiti minimi delle unitā abitative per complessi a destina­zione paralberghiera

 

1 - Per impianto a destinazione paralberghiera si intende una impresa turisti­co-ricettiva composta da unitā abitative a rotazione d'uso integrate da servizi comuni (sala da soggiorno comune, bar, servizi igienici comuni, ricezione, eventuale cucina centralizzata, ecc.) per un minimo del 15% della superficie totale di calpestio.

La tipologia e la quantificazione dei servizi comuni integranti le unitā abitative a rotazione d'uso e le modalitā attraverso le quali č garantita la suddetta rotazione d'uso sono definite mediante convenzione da stipulare con il Comune.

2 - Le unitā abitative attrezzate anche con cucina-soggiorno devono possedere le caratteristiche dimensionali ed i restanti requisiti previsti dall'art. III.c.2 per gli alloggi ad uso residenziale.

3 - Si richiamano le disposizioni di leggi statali e regionali vigenti in materia.