A) - Aree di interesse ambientale e documentario.
1. Sono le parti di territorio comunale individuate
dal P.R.G. comprendenti la porzione dell’insediamento urbano di interesse
ambientale, o semplicemente documentario. La delimitazione individuata dal
P.R.G. ha altresì efficacia di zona di recupero ai fini e per gli effetti
dell’art. 27 della L. 457/78.
3. Le destinazioni d’uso in atto degli edifici sono
di norma confermate, salvo che gli edifici stessi vengano definiti dal P.R.G. a
destinazione d’uso impropria, o che le attività in essi ospitate siano oggetto
di provvedimenti per la tutela dell’igiene e della salute pubblica.
4. Sugli edifici a destinazione d’uso confermata a
norma del precedente comma, ma non ammessa in riferimento alla classe di
destinazione cui l’area appartiene, e fatte salve diverse prescrizioni
topograficamente definite dal P.R.G. sono ammessi interventi di ordinaria e
straordinaria manutenzione.
5. Il P.R.G. delimita gli immobili obbligatoriamente
soggetti a strumento urbanistico esecutivo e gli immobili che possono essere
soggetti ad intervento diretto. Per gli immobili in cui è ammesso l’intervento
diretto il P.R.G. fissa, con vincolo topograficamente definito, i tipi di
intervento necessari e/o consentiti.
6. Nell’area soggetta a strumento urbanistico
esecutivo la precisazione dei tipi di intervento, ove non stabilita dal P.R.G.
è demandata allo strumento esecutivo stesso nei limiti di cui al precedente
articolo (**) II.I.3 C)
8. Sugli edifici ricadenti in aree soggette alla
formazione di strumenti urbanistici esecutivi, e fino alla loro adozione, sono
ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di
risanamento conservativo, senza modificazione delle destinazioni d’uso e che
non comportino l’allontanamento degli abitanti, nonché interventi di
risanamento conservativo che siano disciplinati da convenzione ai sensi
dell’art. 8 della legge 28.1.1977 n. 10.
10. I
requisiti degli interventi sono definiti nell’allegato C1 (Normativa tecnica).
11. Le autorimesse private,
ove non reperibili all’interno delle costruzioni dovranno essere interrate,
totalmente o parzialmente, e l’estradosso del solaio di copertura dovrà
risultare convenientemente sistemato per l’accessibilità con pavimentazione o a
verde.
12. Gli interventi di nuova costruzione
individuati dal P.R.G. nella area di interesse ambientale documentario dovranno
avvenire nel rispetto della sagoma massima del numero di piani fuori terra e
delle destinazioni d’uso fissate e nei seguenti limiti:
- per i fabbricati destinati ad autorimessa diversi da quelli di cui al
precedente 11°c.: tetto ad una falda in coppi o a doppia falda paramenti in
cotto a vista o intonaco civile o rustico in cemento, serramenti in legno; altezza
massima in gronda non superiore a mt. 2,50
- per i fabbricati a destinazione residenziale e terziaria: le modalità costruttive
dovranno rispettare quanto indicato al Titolo II.B dell’allegato C1 “Normativa
tecnica”. L’altezza degli edifici per almeno
B) - Complessi di non recente impianto, privi di
interesse ambientale e documentario.
(**) 2. Si richiamano i disposti al 10 e 11 comma del precedente
paragrafo A.
(**) Gli interventi previsti nello stralcio
planimetrico in scala 1:2000 allegato e non compresi in comparti, possono
essere eseguiti con intervento diretto, nel rispetto delle previsioni di filo
massimo di fabbricazione e di numero massimo di piani fuori terra. La
volumetria ammissibile è calcolata attribuendo superficie utile di mq. 9 ogni
metro lineare di fronte ed una altezza interpiano di m. 3,50 per il piano terra
e di m. 3,00 per gli altri piani. L’arretramento del piano alto, ove prescritto
è fissato in m. 2,50. Tutti gli interventi sono da intendersi sottoposti a
cautela compositiva.