Art. IV.I.1.1 - Aree di interesse ambientale e documentario e complessi di non recente impianto privi di interesse ambientale e documentario.

 

A) - Aree di interesse ambientale e documentario.

1. Sono le parti di territorio comunale individuate dal P.R.G. comprendenti la porzione dell’insediamento urbano di interesse ambientale, o semplicemente documentario. La delimitazione individuata dal P.R.G. ha altresì efficacia di zona di recupero ai fini e per gli effetti dell’art. 27 della L. 457/78.

2. In tali aree, sono obiettivi prioritari la conservazione, il risanamento, la ricostruzione ed una migliore utilizzazione del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente.

3. Le destinazioni d’uso in atto degli edifici sono di norma confermate, salvo che gli edifici stessi vengano definiti dal P.R.G. a destinazione d’uso impropria, o che le attività in essi ospitate siano oggetto di provvedimenti per la tutela dell’igiene e della salute pubblica.

4. Sugli edifici a destinazione d’uso confermata a norma del precedente comma, ma non ammessa in riferimento alla classe di destinazione cui l’area appartiene, e fatte salve diverse prescrizioni topograficamente definite dal P.R.G. sono ammessi interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione.

5. Il P.R.G. delimita gli immobili obbligatoriamente soggetti a strumento urbanistico esecutivo e gli immobili che possono essere soggetti ad intervento diretto. Per gli immobili in cui è ammesso l’intervento diretto il P.R.G. fissa, con vincolo topograficamente definito, i tipi di intervento necessari e/o consentiti.

6. Nell’area soggetta a strumento urbanistico esecutivo la precisazione dei tipi di intervento, ove non stabilita dal P.R.G. è demandata allo strumento esecutivo stesso nei limiti di cui al precedente articolo (**) II.I.3 C)  

7. In ogni caso il Comune può in sede di formazione del programma pluriennale di attuazione o con specifica deliberazione consigliare, indicare gli immobili, i complessi edilizi e le aree ove, in aggiunta a quelli individuati dal P.R.G., l’intervento di recupero è subordinato alla formazione di strumento urbanistico esecutivo, da realizzare da parte dei privati, anche con interventi di edilizia convenzionata, assistito o meno dal contributo dello stato, o direttamente dal Comune mediante l’impegno dei fondi destinati da leggi di settore al recupero del patrimonio abitativo e dei proventi alle concessioni e delle sanzioni, a norma dell’art. 12 della legge n. 10/77.

8. Sugli edifici ricadenti in aree soggette alla formazione di strumenti urbanistici esecutivi, e fino alla loro adozione, sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, senza modificazione delle destinazioni d’uso e che non comportino l’allontanamento degli abitanti, nonché interventi di risanamento conservativo che siano disciplinati da convenzione ai sensi dell’art. 8 della legge 28.1.1977 n. 10.

9. In ogni caso gli interventi dovranno interessare almeno l’intero edificio e le sue pertinenze catastali ed essere compatibili con le prescrizioni generali e particolari di cui al presente titolo nonché con le seguenti norme:

10. I requisiti degli interventi sono definiti nell’allegato C1 (Normativa tecnica).

11. Le autorimesse private, ove non reperibili all’interno delle costruzioni dovranno essere interrate, totalmente o parzialmente, e l’estradosso del solaio di copertura dovrà risultare convenientemente sistemato per l’accessibilità con pavimentazione o a verde.

12.  Gli interventi di nuova costruzione individuati dal P.R.G. nella area di interesse ambientale documentario dovranno avvenire nel rispetto della sagoma massima del numero di piani fuori terra e delle destinazioni d’uso fissate e nei seguenti limiti:

-     per i fabbricati destinati ad autorimessa diversi da quelli di cui al precedente 11°c.: tetto ad una falda in coppi o a doppia falda paramenti in cotto a vista o intonaco civile o rustico in cemento, serramenti in legno;  altezza massima in gronda non superiore a mt. 2,50

-     per i fabbricati a destinazione residenziale  e terziaria: le modalità costruttive dovranno rispettare quanto indicato al Titolo II.B dell’allegato C1 “Normativa tecnica”. L’altezza degli edifici per almeno 3 metri di fronte non dovrà, di norma, essere superiore all’altezza dell’edificio adiacente per il quale sia prescritta la conservazione e le coperture dovranno risultare allineate. E’ fatto salvo un diverso andamento della copertura quando ciò, a giudizio del Comune, non pregiudichi la continuità ambientale

 

B) - Complessi di non recente impianto, privi di interesse ambientale e documentario.

1. In tali aree sono ammessi interventi di sostituzione edilizia e ristrutturazione urbanistica, in attuazione di strumenti urbanistici esecutivi, di iniziativa pubblica o privata, estesi all’intera area individuata dal P.R.G., in attuazione delle prescrizioni topograficamente stabilite, e secondo i parametri e modalità di intervento dettati nelle schede allegate dal n. 1 C.S. al n. 8 C.S.

(**) 2. Si richiamano i disposti al 10 e 11 comma del  precedente paragrafo A.

(**) Gli interventi previsti nello stralcio planimetrico in scala 1:2000 allegato e non compresi in comparti, possono essere eseguiti con intervento diretto, nel rispetto delle previsioni di filo massimo di fabbricazione e di numero massimo di piani fuori terra. La volumetria ammissibile è calcolata attribuendo superficie utile di mq. 9 ogni metro lineare di fronte ed una altezza interpiano di m. 3,50 per il piano terra e di m. 3,00 per gli altri piani. L’arretramento del piano alto, ove prescritto è fissato in m. 2,50. Tutti gli interventi sono da intendersi sottoposti a cautela compositiva.