Art. IV.I.1.2 - Aree a capacità insediativa esaurita.

 

1. Sono le aree in cui il tessuto edilizio è generalmente di epoca recente, e non richiede interventi di ristrutturazione urbanistica.

In tali aree il P.R.G. propone il recupero dell’impianto urbanistico ad una più elevata qualità dell’ambiente attraverso il miglioramento della mobilita’ veicolare pubblica, la eliminazione di barriere che limitano l’accessibilità e la percorribilità del tessuto urbano, e la conseguente formazione di vie pedonali, ed attraverso la individuazione di aree di arredo urbano e di servizio pubblico.

2. L’attuazione delle proposte del P.R.G. e, in generale, la esecuzione di interventi tesi al miglioramento del livello delle urbanizzazioni tecniche e sociali avvengono per intervento diretto da parte del Comune, o previa formazione di comparti di sistemazione urbanistica ed edilizia a norma del  precedente art. II.I.3, 13°c.

3. Il disegno urbano di dettaglio individuato dal P.R.G. può subire variazioni, limitatamente alla localizzazione della viabilità pedonale e delle aree di arredo urbano, solo nell’ambito di strumenti urbanistici esecutivi o comparti che propongano organiche soluzioni alternative, o nell’ambito di comparti di sistemazione urbanistica la cui estensione deve garantire all’interno la compiuta attuazione di soluzioni alternative, e all’esterno la continuità e la coerenza dell’impianto complessivo.

4. Nello stesso modo il Comune può provvedere mediante la formazione di strumenti urbanistici esecutivi o con progetti esecutivi di opere pubbliche, alla localizzazione di nuovi percorsi pedonali, di parcheggi e di aree di arredo urbano.

5. Le variazioni o le nuove previsioni a norma dei precedenti 3’ e 4’ comma non costituiscono variante del P.R.G. e divengono esecutive contestualmente allo strumento attuativo o al comparto in cui sono comprese.

6. Nelle aree libere, per quanto non interessate dagli interventi ammessi è vietata la formazione di depositi o accumuli anche temporanei di materiali, dette aree vanno convenientemente sistemate a prato, a giardino o a verde di isolato, o a verde urbano attrezzato, o pavimentate ove non soggette a coltivazioni.

7. Sugli edifici esistenti a destinazione residenziale, e nelle aree ad essi asservite, sono ammessi i seguenti interventi:

a) allacciamento ai pubblici servizi

b) sistemazione del suolo, ivi comprese recinzioni

c) ordinaria e straordinaria manutenzione

d) restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione

e) realizzazioni di volumi tecnici che si rendono indispensabili a seguito della installazione di impianti tecnologici necessari per le esigenze delle abitazioni, nonchè autorimesse di pertinenza coi limiti stabiliti al successivo art. II.c.II.9 della Normativa Tecnica, e fatte salve maggiori dotazioni richieste da documentate esigenze d’uso.

f) (*) ampliamento e sopraelevazione di edifici uni-bifamiliari esistenti che non comportino aumento del volume esistente all’entrata in vigore delle presenti norme, superiore al 30% e per un massimo di 200 mc.

In alternativa, sostituzione edilizia con demolizione e ricostruzione di soli edifici uni-bifamiliari esistenti, ampliamenti e sopraelevazioni secondo le seguenti modalità e quantità:

a)     fino alla concorrenza della massima capacità edificatoria stabilita in i.f. = 1,2 per gli edifici con volumetria in essere inferiore di oltre 200 mc. rispetto a quella massima configurabile applicando l’indice fondiario di 1,2 mc/mq;

b)     fino alla concorrenza della massima capacità edificatoria stabilita in i.f. = 1,2 incrementata del 20% rispetto alla volumetria esistente per tutti gli altri edifici che necessitino di miglioramenti igienici e funzionali. Gli interventi edilizi sopra disciplinati, nelle due alternative, possono essere eseguiti anche per parti, ma, comunque una sola volta rispetto alle quantità massime edificabili in ciascun caso, e non sono cumulabili;

c)     l’altezza degli edifici non sia superiore a 2 piani fuori terra + sottotetto abitabile (rispettivamente 7,50 mt + 3,00 mt). Laddove il fabbricato sia contornato da edifici superiori a 3 p.f.t. l’altezza degli edifici non sia superiore a 3 piani fuori terra + sottotetto abitabile (rispettivamente 10,50 m + 3,00 m).

Si precisa che gli interventi sul patrimonio edilizio esistente ivi descritto non potranno consentire la realizzazione di edifici eccedenti le 3 unità immobiliari.

g) variazioni di destinazione d’uso in attuazione delle destinazioni di P.R.G. che non comportino modifiche alla sagoma esterna degli edifici.

h) modesti ampliamenti delle abitazioni limitatamente ai volumi necessari al miglioramento degli impianti igienico-sanitari.

8. Le aree divenute libere in seguito alla cessazione o al trasferimento di attività produttive sono edificabili per usi residenziali nei seguenti limiti:

-     l’indice di densità fondiaria non potrà essere superiore a (**) i.f. = 1,5 mc x mq

-     l’altezza degli edifici non potrà essere superiore a mt. 10,50

-     il rapporto di copertura non potrà essere superiore  a R.C. = 30%

9. È ammessa la esecuzione di autorimesse a norma del successivo Titolo II B in all. C1 (Normativa Tecnica), sempreché il rapporto complessivo di copertura sul lotto non superi il 30% al lordo degli edifici esistenti.

10. È altresì ammesso l’ampliamento, la sopraelevazione e la sostituzione edilizia con demolizione e ricostruzione di edifici esistenti diversi da quelli di cui alla lettera f) dell’8° comma, sempreché:

-     la S.U., abitabile complessiva in progetto dell’edificio non sia superiore alla S.U. abitabile esistente, ammettendosi in ogni caso ampliamenti di volume fino alla concorrenza della massima capacità edificatoria stabilita in i.f. = 1,2;

Si precisa che l’ampliamento volumetrico può essere utilizzato esclusivamente per elevare l’altezza utile interna dei vani abitabili e per la realizzazione di edifici accessori alla residenza;

-     le pertinenze edificate accessorie all’abitazione non superino i limiti indicati all’art. II.II.2 per il parametro “Superficie utile”;

-     l’altezza degli edifici non sia superiore a mt. 10,50 e la superficie coperta non sia superiore  al  30% della superficie fondiaria;

-     nella ricostruzione si attuino le previsioni di arretramento e di destinazione di uso stabilite dal P.R.G.;

-     L’intervento potrà essere disciplinato da convenzione a discrezione dell’Amministrazione comunale sentita la Commissione Edilizia.

11. Negli stessi limiti di cui al precedente comma ma con altezza massima pari a 10,50 mt + 3,00 mt in caso di sottotetto abitabile (corrispondenti a 3 piani fuori terra + sottotetto abitabile), sono edificabili le aree non asservite a costruzioni esistenti o divenute libere in seguito a frazionamento, sempreché i valori assegnati ad i.f e a R.C. risultino rispettati nei lotti edificati risultanti dal frazionamento stesso. Alla istanza di concessione devono essere allegati il certificato storico catastale ed atti documentari del lotto originario e delle quantità edificate preesistenti.

12. È altresì ammesso l’ampliamento di edifici esistenti destinati ad attività terziarie (commerciali, direzionali, ricettive), nei limiti indicati all’art. III.I.3., comma 3.2., o, per le suddette attività in essere alla entrata in vigore delle presenti norme, anche in eccedenza a tali limiti, fermi restando i parametri di utilizzazione fissati al precedente 10° c., pari a mc. 1,2/mq. o, per edifici valutabili in termini di superficie, mq. 0,3/mq.

13. Il Comune può, in sede di programma di attuazione o con deliberazione Consigliare, prevedere la formazione di comparti a norma del precedente (**) art. II.I.3, 13°c, comprendenti immobili, aree ed edifici, per l’attuazione di progetti di opere di urbanizzazione primaria; in tal caso alla copertura della spesa, il cui ammontare è analiticamente determinato, si provvede con addebito ai proprietari degli immobili o aventi titolo.

14. Nel caso di edifici, esistenti o in progetto, su aree a margine con aree agricole, che risultino sprovvisti di idoneo accesso da viabilità pubblica compresa nell’ambito degli insediamenti esistenti, l’accesso stesso può essere previsto in area agricola, sempreché il tratto interessato non sia più lungo di m. 25.