1. Sono le aree in cui il tessuto edilizio è
generalmente di epoca recente, e non richiede interventi di ristrutturazione
urbanistica.
In tali aree il P.R.G. propone il recupero
dell’impianto urbanistico ad una più elevata qualità dell’ambiente attraverso
il miglioramento della mobilita’ veicolare pubblica,
la eliminazione di barriere che limitano l’accessibilità e la percorribilità
del tessuto urbano, e la conseguente formazione di vie pedonali, ed attraverso
la individuazione di aree di arredo urbano e di servizio pubblico.
2. L’attuazione delle proposte del P.R.G. e, in
generale, la esecuzione di interventi tesi al miglioramento del livello delle
urbanizzazioni tecniche e sociali avvengono per intervento diretto da parte del
Comune, o previa formazione di comparti di sistemazione urbanistica ed edilizia
a norma del precedente
art. II.I.3, 13°c.
3. Il disegno urbano di dettaglio individuato dal
P.R.G. può subire variazioni, limitatamente alla localizzazione della viabilità
pedonale e delle aree di arredo urbano, solo nell’ambito di strumenti
urbanistici esecutivi o comparti che propongano organiche soluzioni
alternative, o nell’ambito di comparti di sistemazione urbanistica la cui
estensione deve garantire all’interno la compiuta attuazione di soluzioni
alternative, e all’esterno la continuità e la coerenza dell’impianto
complessivo.
4. Nello stesso modo il Comune può provvedere
mediante la formazione di strumenti urbanistici esecutivi o con progetti
esecutivi di opere pubbliche, alla localizzazione di nuovi percorsi pedonali,
di parcheggi e di aree di arredo urbano.
5. Le variazioni o le nuove previsioni a norma dei
precedenti
6. Nelle
aree libere, per quanto non interessate dagli interventi ammessi è vietata la
formazione di depositi o accumuli anche temporanei di materiali, dette aree
vanno convenientemente sistemate a prato, a giardino o a verde di isolato, o a
verde urbano attrezzato, o pavimentate ove non soggette a coltivazioni.
7. Sugli
edifici esistenti a destinazione residenziale, e nelle aree ad essi asservite,
sono ammessi i seguenti interventi:
a) allacciamento ai pubblici servizi
b) sistemazione del suolo, ivi comprese recinzioni
c) ordinaria e straordinaria manutenzione
d) restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione
e) realizzazioni di volumi tecnici che si rendono
indispensabili a seguito della installazione di impianti tecnologici necessari
per le esigenze delle abitazioni, nonchè
autorimesse di pertinenza coi limiti stabiliti al successivo art. II.c.II.9
della Normativa Tecnica, e fatte salve maggiori dotazioni richieste da
documentate esigenze d’uso.
f) (*) ampliamento e sopraelevazione di edifici
uni-bifamiliari esistenti che non comportino aumento del volume esistente
all’entrata in vigore delle presenti norme, superiore al 30% e per un massimo
di 200 mc.
In alternativa, sostituzione edilizia con
demolizione e ricostruzione di soli edifici uni-bifamiliari esistenti,
ampliamenti e sopraelevazioni secondo le seguenti modalità e quantità:
a) fino alla concorrenza della
massima capacità edificatoria stabilita in i.f. = 1,2
per gli edifici con volumetria in essere inferiore di oltre 200 mc. rispetto a
quella massima configurabile applicando l’indice fondiario di 1,2 mc/mq;
b) fino alla concorrenza della
massima capacità edificatoria stabilita in i.f. = 1,2
incrementata del 20% rispetto alla volumetria esistente per tutti gli altri
edifici che necessitino di miglioramenti igienici e funzionali. Gli interventi
edilizi sopra disciplinati, nelle due alternative, possono essere eseguiti
anche per parti, ma, comunque una sola volta rispetto alle quantità massime
edificabili in ciascun caso, e non sono cumulabili;
c) l’altezza degli edifici non sia superiore
a 2 piani fuori terra + sottotetto abitabile (rispettivamente 7,50 mt + 3,00
mt). Laddove il fabbricato sia contornato da
edifici superiori a 3 p.f.t. l’altezza degli edifici non sia superiore a 3
piani fuori terra + sottotetto abitabile (rispettivamente
Si precisa che gli interventi sul
patrimonio edilizio esistente ivi descritto non potranno consentire la
realizzazione di edifici eccedenti le 3 unità immobiliari.
g) variazioni di destinazione d’uso in attuazione
delle destinazioni di P.R.G. che non comportino modifiche alla sagoma esterna
degli edifici.
h) modesti ampliamenti delle abitazioni
limitatamente ai volumi necessari al miglioramento degli impianti
igienico-sanitari.
8. Le aree divenute libere in
seguito alla cessazione o al trasferimento di attività produttive sono
edificabili per usi residenziali nei seguenti limiti:
- l’indice di densità
fondiaria non potrà essere superiore a (**) i.f. =
1,5 mc x mq
- l’altezza degli edifici non
potrà essere superiore a mt. 10,50
- il rapporto di copertura non
potrà essere superiore
a R.C. = 30%
9. È
ammessa la esecuzione di autorimesse a norma del successivo Titolo II B in all. C1 (Normativa Tecnica), sempreché il rapporto
complessivo di copertura sul lotto non superi il 30% al lordo degli edifici
esistenti.
10. È
altresì ammesso l’ampliamento, la sopraelevazione e la sostituzione edilizia
con demolizione e ricostruzione di edifici esistenti diversi da quelli di cui
alla lettera f) dell’8° comma, sempreché:
-
Si
precisa che l’ampliamento volumetrico può essere utilizzato esclusivamente per
elevare l’altezza utile interna dei vani abitabili e per la realizzazione di
edifici accessori alla residenza;
- le pertinenze edificate
accessorie all’abitazione non superino i limiti indicati all’art. II.II.2 per
il parametro “Superficie utile”;
- l’altezza degli edifici non
sia superiore a mt. 10,50 e la superficie coperta non sia superiore al
30% della superficie fondiaria;
- nella ricostruzione si
attuino le previsioni di arretramento e di destinazione di uso stabilite dal
P.R.G.;
- L’intervento
potrà essere disciplinato da convenzione a discrezione dell’Amministrazione
comunale sentita
11. Negli stessi limiti di cui
al precedente comma ma
con altezza massima pari a 10,50 mt + 3,00 mt in caso di sottotetto abitabile
(corrispondenti a 3 piani fuori terra + sottotetto abitabile), sono edificabili le aree non
asservite a costruzioni esistenti o divenute libere in seguito a frazionamento,
sempreché i valori assegnati ad i.f e a R.C. risultino
rispettati nei lotti edificati risultanti dal frazionamento stesso. Alla
istanza di concessione devono essere allegati il certificato storico catastale
ed atti documentari del lotto originario e delle quantità edificate
preesistenti.
12. È
altresì ammesso l’ampliamento di edifici esistenti destinati ad attività
terziarie (commerciali, direzionali, ricettive), nei limiti indicati all’art.
III.I.3., comma 3.2., o, per le suddette attività in essere alla
entrata in vigore delle presenti norme, anche in eccedenza a tali limiti, fermi
restando i parametri di utilizzazione fissati al precedente 10°
c.,
pari a mc. 1,2/mq. o, per edifici valutabili in termini di superficie, mq.
0,3/mq.
13. Il Comune può, in sede di
programma di attuazione o con
deliberazione Consigliare, prevedere la formazione di comparti a norma del
precedente (**) art. II.I.3, 13°c, comprendenti immobili, aree ed edifici, per
l’attuazione di progetti di opere di urbanizzazione primaria; in tal caso alla
copertura della spesa, il cui ammontare è analiticamente determinato, si
provvede con addebito ai proprietari degli immobili o aventi titolo.
14. Nel caso
di edifici, esistenti o in progetto, su aree a margine con aree agricole, che
risultino sprovvisti di idoneo accesso da viabilità pubblica compresa
nell’ambito degli insediamenti esistenti, l’accesso stesso può essere previsto
in area agricola, sempreché il tratto interessato non sia più lungo di m. 25.