Art. IV.I.1.3 - Aree di completamento.

 

1. Tale classificazione comprende le aree totalmente o parzialmente urbanizzate, costituite prevalentemente da tasselli di suolo inedificato, la cui edificazione, prevista dal P.R.G., non comporta dotazioni infrastrutturali maggiori di quelle necessarie alla definitiva urbanizzazione della parte del tessuto edificato in cui ricadono fatte salve diverse prescrizioni topograficamente definite dal P.R.G..

2. Le previsioni del P.R.G. in tali aree si attuano di norma con semplice concessione, singola o in comparto, ad eccezione delle aree per cui è prescritto lo strumento urbanistico esecutivo e fatto salvo il ricorso a strumenti urbanistici esecutivi, ove richiesti dal programma pluriennale di attuazione o da deliberazione del Consiglio Comunale.

3. Il Comune può, in sede di programma di attuazione o con deliberazione del Consiglio Comunale, prevedere la formazione di comparti a norma del precedente art. II.I.3, (**) 13°c. comprendenti immobili, aree ed edifici, per l’attuazione di progetti di opere di urbanizzazione primaria; in tal caso alla copertura della spesa il cui ammontare è analiticamente determinato, si provvede con addebito ai proprietari degli immobili o aventi titolo.

4. Sugli edifici esistenti ricadenti nelle aree soggette a S.U.E.  e fino all’approvazione di questo sono ammessi gli interventi di cui alle lettere a, b, c, d, del 7° comma del precedente art. IV.I.1.2., nonché degli artt. I.c.III.4, I.c.III.6, I.c.III.7 dell’all. C.1 “Normativa tecnica”.

5. (*) Sugli stessi edifici destinati all’abitazione permanente che risultino occupati sono ammessi,  una-tantum nel rispetto dei parametri di utilizzazione stabiliti dal P.R.G.C., gli interventi di cui alle lettere e) ed h) del precedente articolo IV.I.1.2. La concessione e/o autorizzazione sono rilasciate previo impegno dell’avente titolo a partecipare, per quanto dovuto, alla formazione degli S.U.E. e gli oneri ad esso relativi con delega al Comune a provvedere.

6. Si richiama il disposto al 14°c. del precedente art. IV.I.1.2.