1. Tale classificazione comprende le aree totalmente
o parzialmente urbanizzate, costituite prevalentemente da tasselli di suolo
inedificato, la cui edificazione, prevista dal P.R.G., non comporta dotazioni
infrastrutturali maggiori di quelle necessarie alla definitiva urbanizzazione
della parte del tessuto edificato in cui ricadono fatte salve diverse
prescrizioni topograficamente definite dal P.R.G..
2. Le previsioni del P.R.G. in tali aree si attuano
di norma con semplice concessione, singola o in comparto, ad eccezione delle
aree per cui è prescritto lo strumento urbanistico esecutivo e fatto salvo il
ricorso a strumenti urbanistici esecutivi, ove richiesti dal programma pluriennale
di attuazione o da deliberazione del
Consiglio Comunale.
3. Il Comune può, in sede di programma di attuazione
o con deliberazione del Consiglio
Comunale, prevedere la formazione di comparti a norma del precedente art.
II.I.3, (**) 13°c. comprendenti immobili, aree ed edifici, per l’attuazione di
progetti di opere di urbanizzazione primaria; in tal caso alla copertura della
spesa il cui ammontare è analiticamente determinato, si provvede con addebito
ai proprietari degli immobili o aventi titolo.
4. Sugli edifici esistenti ricadenti nelle aree
soggette a S.U.E. e fino
all’approvazione di questo sono ammessi gli interventi di cui alle lettere a,
b, c, d, del 7° comma del precedente art. IV.I.1.2., nonché degli
artt. I.c.III.4, I.c.III.6, I.c.III.7 dell’all. C.1
“Normativa tecnica”.
5. (*) Sugli stessi edifici destinati all’abitazione
permanente che risultino occupati sono ammessi, una-tantum nel rispetto dei parametri
di utilizzazione stabiliti dal P.R.G.C., gli interventi di cui alle lettere e)
ed h) del precedente articolo IV.I.1.2. La concessione e/o autorizzazione sono
rilasciate previo impegno dell’avente titolo a partecipare, per quanto dovuto,
alla formazione degli S.U.E. e gli oneri ad esso relativi con delega al Comune
a provvedere.
6. Si richiama
il disposto al 14°c. del precedente
art. IV.I.1.2.