Art. IV.I.1.4 - Aree di nuovo impianto.

 

1. Tale classificazione comprende le aree pressoché inedificate ove l’utilizzo edificatorio è subordinato alla realizzazione di un nuovo impianto infrastrutturale in attuazione delle previsioni topograficamente definite dal P.R.G. e/o di strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa pubblica o privata.

2. (**) L’utilizzo edificatorio è subordinato alla formazione di strumenti urbanistici esecutivi; fino alla loro entrata in vigore nelle aree da essi delimitate non sono  ammesse nuove costruzioni   manufatti la cui esecuzione possa  comportare maggiori oneri di trasformazione o di nuovo impianto,  e sugli edifici esistenti sono ammessi gli interventi di  cui al  quarto e quinto (4°, 5°) comma dell’art. IV.I.1.3.

(**) 3. In ogni caso, l’attivazione di interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia nelle aree di nuovo impianto è subordinata alla predisposizione di perizie geologico-tecniche a norma di legge.

(**) 4 - Fatte salve analisi e prove specifiche, si indicano i seguenti criteri di compatibilità idro-geotecnica per la progettazione delle opere:

(**) a) strutture sotterranee:

(**) a1 - interventi in distretti urbanistici afferenti al capoluogo: l’approfondimento delle strutture non potrà essere superiore a mt. 8

(**) a2 - in distretti urbanistici afferenti la frazione Mappano: l’approfondimento delle strutture non potrà essere superiore a mt. 4

(**) b) strutture in elevazione:

(**) 1 - Edifici sino a 2 piani f.t.: nessuna indagine specifica al di fuori delle prescrizioni di legge.

(**) 2 - Edifici c.s. sino a 5 piani f.t.: sono consigliabili, in linea di massima, alcune indagini in situ per accertare il cedimento sotto carico del terreno, il modulo elastico e la reazione di sottofondo, tramite prove di carico statico su piastra.

(**) 3 - Eventuali edifici c.s. oltre i 5 piani f.t. e manufatti diversi di particolare importanza: si suggerisce in questo caso una indagine geognostica completa corredata da sondaggi diretti con prelievo continuo di campioni e relative prove geotecniche.