1. Tale classificazione comprende le aree pressoché
inedificate ove l’utilizzo edificatorio è subordinato alla realizzazione di un
nuovo impianto infrastrutturale in attuazione delle previsioni topograficamente
definite dal P.R.G. e/o di strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa pubblica
o privata.
2. (**) L’utilizzo edificatorio è subordinato alla
formazione di strumenti urbanistici esecutivi; fino alla loro entrata in vigore
nelle aree da essi delimitate non sono ammesse nuove costruzioni nè manufatti la cui
esecuzione possa comportare maggiori
oneri di trasformazione o di nuovo impianto,
e sugli edifici esistenti sono ammessi gli interventi di cui al
quarto e quinto (4°, 5°) comma dell’art. IV.I.1.3.
(**)
(**) 4 - Fatte salve analisi e prove specifiche, si
indicano i seguenti criteri di compatibilità idro-geotecnica per la
progettazione delle opere:
(**) a) strutture sotterranee:
(**) a1 - interventi in distretti urbanistici
afferenti al capoluogo: l’approfondimento delle strutture non potrà essere
superiore a mt. 8
(**) a2 - in distretti urbanistici afferenti la
frazione Mappano: l’approfondimento delle strutture non potrà essere superiore
a mt. 4
(**) b) strutture in elevazione:
(**) 1 - Edifici sino a 2 piani f.t.: nessuna
indagine specifica al di fuori delle prescrizioni di legge.
(**) 2 - Edifici c.s. sino a 5 piani f.t.: sono
consigliabili, in linea di massima, alcune indagini in situ per accertare il
cedimento sotto carico del terreno, il modulo elastico e la reazione di sottofondo,
tramite prove di carico statico su piastra.
(**) 3 - Eventuali edifici c.s. oltre i 5 piani f.t.
e manufatti diversi di particolare importanza: si suggerisce in questo caso una
indagine geognostica completa corredata da sondaggi diretti con prelievo
continuo di campioni e relative prove geotecniche.