Art. IV.I.1. - Classi di intervento.

 

1. Ai  fini dell’ammissibilità  di interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia,  e dei relativi requisiti, il territorio comunale urbanizzato e/o urbanizzando è classificato come segue, in riferimento alla destinazione d’uso prevalente:

A) per aree destinate ad usi residenziali:

a1) aree di interesse ambientale e documentario

a2) aree a capacità insediativa esaurita

a3) aree di completamento

a4) aree di nuovo impianto.

B) per aree destinate ad impianti produttivi: b1) area ed impianto esistente confermato

b2) area di riordino e completamento.

2. Le aree di cui alle lett. a1, a2, a3 e B costituiscono gli Insediamenti Esistenti. Le aree di cui alla lett. a4 costituiscono gli Insediamenti in progetto.

3. Il P.R.G. individua altresì la zona ove, per le condizioni di degrado  del patrimonio  edilizio  ed  urbanistico  esistente, si rendono opportuni interventi rivolti alla  migliore utilizzazione del patrimonio abitativo, e alla conservazione, al risanamento ed alla  ricostruzione   del  patrimonio   edilizio  ed  urbanistico compromesso (Art. 27 L. 457/78).