1. Ai fini dell’ammissibilità di interventi di trasformazione urbanistica
ed edilizia, e dei relativi requisiti,
il territorio comunale urbanizzato e/o urbanizzando è classificato come segue,
in riferimento alla destinazione d’uso prevalente:
A) per aree destinate ad usi residenziali:
a1) aree di interesse ambientale e documentario
a2) aree a capacità insediativa esaurita
a3) aree di completamento
a4) aree di nuovo impianto.
B) per aree destinate ad impianti produttivi: b1)
area ed impianto esistente confermato
b2) area di riordino e completamento.
2. Le aree di
cui alle lett. a1, a2, a3 e B costituiscono gli Insediamenti Esistenti. Le aree
di cui alla lett. a4 costituiscono gli Insediamenti in progetto.
3. Il P.R.G. individua
altresì la zona ove, per le condizioni di degrado del patrimonio edilizio
ed urbanistico esistente, si rendono opportuni interventi
rivolti alla migliore utilizzazione del
patrimonio abitativo, e alla conservazione, al risanamento ed alla ricostruzione del
patrimonio edilizio ed
urbanistico compromesso (Art.