Art. IV.I.2.1 - Aree ed impianti produttivi esistenti confermati

 

1. Il P.R.G. individua le aree e  gli impianti produttivi esistenti di cui si conferma la localizzazione.

 

1.1. A) Impianti industriali o artigianali

Sugli impianti ed attrezzature a destinazione industriale o artigianale, o ad essi sussidiarie, sono comunque ammessi interventi di ristrutturazione interna e di adeguamento tecnologico e funzionale. Sono ammessi, una tantum, interventi di

ampliamento sempreché:

a) l’area coperta dell’edificio non sia superiore al 60% della area ad esso direttamente asservita, e U.F. massimo pari a 0,70 mq x mq S.F.

b) vengano attuate le previsioni di P.R.G., ove interessanti direttamente aree ed edifici.

È altresì ammessa la demolizione e ricostruzione di impianti obsoleti. Si applicano in tal caso le norme relative alle aree di riordino e completamento; la S.C. non potrà essere superiore al 50% di S.F. e U.F. a 0,70 mq x mq di S.F.

(*)  Negli stessi limiti di cui al precedente capoverso sono ammessi interventi di completamento nelle aree libere non asservite ad edifici esistenti o divenute tali in seguito a frazionamento, sempreché i valori assegnati a R.C. e a U.F. siano rispettati nei lotti edificati risultanti dal frazionamento stesso. (omesso)

Per gli interventi edilizi di cui agli artt. I.c.III.9, I.c.III.14, I.c.III.15 ove il PRGC non preveda specifiche localizzazioni per servizi pubblici o le preveda solo in parte, è ammessa la monetizzazione delle stesse o della quota parte mancante, nella misura prevista dal precedente art. III.I.4 comma 1.2.

Per gli altri interventi edilizi non è richiesto il reperimento (o monetizzazione) degli standard pubblici.

 

1.2. B) Impianti a destinazione terziaria

Sugli impianti ed attrezzature a destinazione terziaria, o ad essa sussidiaria sono comunque ammessi interventi di ammodernamento, di ristrutturazione interna, di adeguamento tecnologico e funzionale.

Non sono ammessi ampliamenti degli impianti esistenti. È invece ammessa la sostituzione edilizia degli impianti obsoleti sempreché nella ricostruzione si attuino le prescrizioni di P.R.G.C. per le aree di riordino e completamento; la S.C. non potrà essere superiore al 30% di S.F. e la S.U. di nuova costruzione non potrà essere superiore alla S.U. esistente.

 

2. Ove il P.R.G. non preveda specifiche localizzazioni di aree per servizi, o le preveda solo in parte, è ammessa la monetizzazione delle stesse, o dalla quota parte mancante, nella misura corrispondente alla percentuale fissata per la destinazione d’uso specifica confermata.

3. In ogni caso ed indipendentemente dalla monetizzazione di cui al precedente comma, è condizione preliminare al rilascio di concessioni o di autorizzazioni la reale disponibilità di aree di sosta e parcheggio in misura non inferiore al 10% dell’area asservita all’edificio o all’impianto.

4. All’adeguamento delle urbanizzazioni per tali aree si provvede con la formazione di comparti a norma del precedente art. II.I.3, (**) 13° c.