1. Il P.R.G. individua le aree e gli impianti produttivi esistenti di
cui si conferma la localizzazione.
1.1. A) Impianti industriali o artigianali
Sugli impianti ed attrezzature a destinazione industriale
o artigianale, o ad essi sussidiarie, sono comunque ammessi interventi di
ristrutturazione interna e di adeguamento tecnologico e funzionale. Sono
ammessi, una tantum, interventi di
ampliamento sempreché:
a) l’area coperta dell’edificio non sia superiore al
60% della area ad esso direttamente asservita, e U.F. massimo pari a 0,70 mq x
mq S.F.
b) vengano attuate le previsioni di P.R.G., ove
interessanti direttamente aree ed edifici.
È altresì ammessa la demolizione e ricostruzione di
impianti obsoleti. Si applicano in tal caso le norme relative alle aree di riordino
e completamento;
(*) Negli stessi limiti di cui al
precedente capoverso sono ammessi interventi di completamento nelle aree libere
non asservite ad edifici esistenti o divenute tali in seguito a frazionamento,
sempreché i valori assegnati a R.C. e a U.F. siano rispettati nei lotti
edificati risultanti dal frazionamento stesso. (omesso)
Per gli interventi
edilizi di cui agli artt. I.c.III.9, I.c.III.14, I.c.III.15 ove il PRGC non
preveda specifiche localizzazioni per servizi pubblici o le preveda solo in
parte, è ammessa la monetizzazione delle stesse o della quota parte mancante,
nella misura prevista dal precedente art. III.I.4 comma 1.2.
Per gli altri
interventi edilizi non è richiesto il reperimento (o monetizzazione) degli
standard pubblici.
1.2. B) Impianti a destinazione terziaria
Sugli impianti ed attrezzature a destinazione
terziaria, o ad essa sussidiaria sono comunque ammessi interventi di
ammodernamento, di ristrutturazione interna, di adeguamento tecnologico e
funzionale.
Non sono ammessi ampliamenti degli impianti
esistenti. È invece ammessa la sostituzione edilizia degli impianti obsoleti
sempreché nella ricostruzione si attuino le prescrizioni di P.R.G.C. per le
aree di riordino e completamento;
2. Ove il P.R.G. non
preveda specifiche localizzazioni di aree per servizi, o le preveda solo in
parte, è ammessa la monetizzazione delle stesse, o dalla quota parte mancante,
nella misura corrispondente alla percentuale fissata per la destinazione d’uso
specifica confermata.
4. All’adeguamento
delle urbanizzazioni per tali aree si provvede con la formazione di comparti a
norma del precedente art. II.I.3, (**) 13° c.