1. Tale classificazione comprende:
1.1. A)
- le aree a destinazione
industriale, artigianale o terziaria in cui gli impianti esistenti sono
generalmente obsoleti e/o inutilizzati e la dotazione infrastrutturale delle
aree assolutamente inadeguata.
1.2. In tali
aree le previsioni del P.R.G. si attuano con strumenti urbanistici esecutivi .
1.3. B)
- le aree libere da costruzioni
in cui si ritiene ammissibile la realizzazione di impianti destinati, nel caso
di destinazione terziaria, al potenziamento dell’armatura terziaria urbana e
territoriale; nel caso di destinazione industriale alla rilocalizzazione
di impianti esistenti in sedi inidonee o alle necessità di razionalizzazione
del ciclo produttivo di unità locali esistenti; nel caso di destinazione
artigianale, alla rilocalizzazione di impianti
artigianali esistenti nel tessuto urbano a prevalente destinazione residenziale
con peso occupazionale non superiore a 10 addetti, o al nuovo insediamento di
attività con capacità occupazionale, calcolato come al precedente art. II.II.3.
non superiore a 10 addetti, appartenenti a rami produttivi di servizio alle
attività residenziali, all’automobile, agli impianti, e comunque attività per ciclo
produttivo, non comprese nel I’ elenco delle industrie insalubri.
3. L’adeguamento delle urbanizzazioni primarie o la
nuova infrastrutturazione di aree assogettate a
strumento urbanistico esecutivo avviene a cura dei concessionari o del Comune;
in tal caso il corrispettivo per l’esecuzione delle opere di urbanizzazione è
determinato in modo analitico e non potrà comunque essere inferiore a quello
determinato in via sintetica per gli interventi diretti.
4. Nelle aree ove è previsto l’intervento diretto il
corrispettivo per le opere di urbanizzazione primaria è determinato in via
sintetica e le opere sono eseguite dal Comune, o, per quanto possibile, dai
concessionari.
5. Gli indici di utilizzazione delle aree sono
fissati nei quadri sinottici dei valori parametrici.
(**) 6.
Il P.R.G. delimita le aree
preferenzialmente destinate alla formazione di Piani per gli insediamenti produttivi ex art.
42 l.r. 56/77, anche stabilendo la quota
di ripartizione tra intervento pubblico e privato. Il Comune può in sede di P.P.A., ammettere la
formazione di P.E.C. aventi titolo sostitutivo del P.I.P. previa intesa
con i proponenti al
fine di agevolare l’avvio di eventuali processi di rilocalizzazione che risultino necessari.
7. (*) Sugli impianti esistenti ricadenti nelle aree
assoggettate a S.U.E. e fino all’approvazione di
questo, sono ammessi i seguenti interventi, nel rispetto dei parametri di utilizzazione
prestabiliti dal P.R.G.C.
a) allacciamento ai pubblici
servizi;
b) sistemazione del suolo, ivi
comprese le recinzioni delle aree asservite negli atti autorizzativi di primo
impianto;
c) ordinaria e straordinaria
manutenzione;
d) restauro, risanamento
conservativo e ristrutturazione senza modifica delle destinazioni d’uso
dell’impianto;
e) ampliamento della S.U. degli
impianti per non più di mq. 500, semprechè non
comportante aumento della superficie coperta;
f) realizzazione di volumi
tecnici necessari al rispetto delle normative di Legge di prevenzione degli
infortuni e dell’inquinamento e/o necessari agli impianti tecnologici.
8. (*) Gli
interventi di cui alle
lettere d), e), f), sono ammessi unicamente
su impianti produttivi
che risultino in attività
e se diretti alla loro funzionalità; la concessione e/o
l’autorizzazione sono rilasciate
previo impegno dell’avente titolo a partecipare, per quanto
dovuto, alla formazione del S.U.E. e agli oneri ad esso
relativi, con delega al Comune a
provvedere.
9. (*) Gli interventi suddetti dovranno rispettare
gli indici di utilizzazione delle aree fissati dal Piano.