Art. IV.I.2.2 - Aree per impianti produttivi di riordino e completamento.

 

1. Tale classificazione comprende:

1.1. A)  -  le aree a destinazione industriale, artigianale o terziaria in cui gli impianti esistenti sono generalmente obsoleti e/o inutilizzati e la dotazione infrastrutturale delle aree assolutamente inadeguata.

1.2. In tali aree le previsioni del P.R.G. si attuano con strumenti urbanistici esecutivi .

1.3. B)  -  le aree libere da costruzioni in cui si ritiene ammissibile la realizzazione di impianti destinati, nel caso di destinazione terziaria, al potenziamento dell’armatura terziaria urbana e territoriale; nel caso di destinazione industriale alla rilocalizzazione di impianti esistenti in sedi inidonee o alle necessità di razionalizzazione del ciclo produttivo di unità locali esistenti; nel caso di destinazione artigianale, alla rilocalizzazione di impianti artigianali esistenti nel tessuto urbano a prevalente destinazione residenziale con peso occupazionale non superiore a 10 addetti, o al nuovo insediamento di attività con capacità occupazionale, calcolato come al precedente art. II.II.3. non superiore a 10 addetti, appartenenti a rami produttivi di servizio alle attività residenziali, all’automobile, agli impianti, e comunque attività per ciclo produttivo, non comprese nel I’ elenco delle industrie insalubri.

2. In tali aree le previsioni di P.R.G. si attuano sia con intervento diretto, sia con strumento urbanistico esecutivo, secondo le prescrizioni cartografiche.

3. L’adeguamento delle urbanizzazioni primarie o la nuova infrastrutturazione di aree assogettate a strumento urbanistico esecutivo avviene a cura dei concessionari o del Comune; in tal caso il corrispettivo per l’esecuzione delle opere di urbanizzazione è determinato in modo analitico e non potrà comunque essere inferiore a quello determinato in via sintetica per gli interventi diretti.

4. Nelle aree ove è previsto l’intervento diretto il corrispettivo per le opere di urbanizzazione primaria è determinato in via sintetica e le opere sono eseguite dal Comune, o, per quanto possibile, dai concessionari.

5. Gli indici di utilizzazione delle aree sono fissati nei quadri sinottici dei valori parametrici.

(**)  6.  Il P.R.G.  delimita le aree preferenzialmente destinate alla formazione di Piani per gli insediamenti produttivi  ex art. 42  l.r.  56/77,  anche stabilendo  la quota  di ripartizione tra intervento pubblico e privato.  Il Comune può in sede di P.P.A., ammettere la formazione di  P.E.C.  aventi titolo sostitutivo del P.I.P.  previa  intesa  con i  proponenti  al  fine  di agevolare l’avvio di  eventuali processi di rilocalizzazione  che risultino necessari.

7. (*) Sugli impianti esistenti ricadenti nelle aree assoggettate a  S.U.E.  e fino  all’approvazione  di  questo,  sono  ammessi i seguenti interventi,  nel rispetto dei parametri di utilizzazione prestabiliti dal P.R.G.C.

a)    allacciamento ai pubblici servizi;

b)   sistemazione del suolo, ivi comprese le recinzioni delle aree asservite negli atti autorizzativi di primo impianto;

c)    ordinaria e straordinaria manutenzione;

d)   restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione senza modifica delle destinazioni d’uso dell’impianto;

e)    ampliamento della S.U. degli impianti per non più di mq. 500, semprechè non comportante aumento della superficie coperta;

f)    realizzazione di volumi tecnici necessari al rispetto delle normative di Legge di prevenzione degli infortuni e dell’inquinamento e/o necessari agli impianti tecnologici.

8. (*)  Gli  interventi  di  cui alle  lettere d),  e), f), sono ammessi  unicamente  su  impianti  produttivi  che  risultino  in attività  e se diretti alla  loro  funzionalità; la concessione e/o l’autorizzazione  sono rilasciate previo  impegno dell’avente titolo  a partecipare,  per quanto  dovuto,  alla  formazione del S.U.E.  e agli  oneri ad  esso  relativi,  con delega al Comune a provvedere.

9. (*) Gli interventi suddetti dovranno rispettare gli indici di utilizzazione delle aree fissati dal Piano.