1. Tale classificazione comprende le aree pressoché
inedificate ove l’utilizzo edificatorio è subordinato alla realizzazione di un
nuovo impianto infrastrutturale in attuazione delle previsioni topograficamente
definite dal P.R.G.C..
2. L’utilizzo edificatorio è sempre subordinato alla
formazione di strumenti urbanistici esecutivi, e ove richiesto nelle schede
d’area alla preliminare o contestuale approvazione dello Studio Unitario
d’Ambito; fino alla loro entrata in vigore nelle aree da essi delimitate non
sono ammesse nuove costruzioni nè manufatti la cui
esecuzione possa comportare maggiori oneri di trasformazione o di nuovo
impianto, e sugli edifici esistenti sono ammessi gli interventi:
a) allacciamento ai pubblici servizi
b) sistemazione del suolo, ivi comprese recinzioni
c) ordinaria e straordinaria manutenzione
d) restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione
e) realizzazioni di volumi tecnici che si rendono indispensabili
a seguito della installazione di impianti tecnologici necessari alla
riqualificazione funzionale delle strutture esistenti;
nonché quelli relativi agli articoli I.c.III.4, I.c.III.6,
I.c.III.7 dell’allegato C1 “Normativa Tecnica”.
3. Gli interventi ammessi per ogni area di nuovo impianto
sono precisati nelle rispettive Schede Normative e ad esse si rimanda per i
parametri urbanistici ed edilizi nonché eventuali prescrizioni puntuali.
5. La redazione dei S.U.E. dovrà rispettare quanto
prescritto all’art.. IV.III.8 in merito alla
compatibilità con la
zonizzazione acustica assunta dal Comune per il proprio
territorio.