Art. IV.I.2.3 – Aree di nuovo impianto

 

1. Tale classificazione comprende le aree pressoché inedificate ove l’utilizzo edificatorio è subordinato alla realizzazione di un nuovo impianto infrastrutturale in attuazione delle previsioni topograficamente definite dal P.R.G.C..

2. L’utilizzo edificatorio è sempre subordinato alla formazione di strumenti urbanistici esecutivi, e ove richiesto nelle schede d’area alla preliminare o contestuale approvazione dello Studio Unitario d’Ambito; fino alla loro entrata in vigore nelle aree da essi delimitate non sono ammesse nuove costruzioni manufatti la cui esecuzione possa comportare maggiori oneri di trasformazione o di nuovo impianto, e sugli edifici esistenti sono ammessi gli interventi:

a) allacciamento ai pubblici servizi

b) sistemazione del suolo, ivi comprese recinzioni

c) ordinaria e straordinaria manutenzione

d) restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione

e) realizzazioni di volumi tecnici che si rendono indispensabili a seguito della installazione di impianti tecnologici necessari alla riqualificazione funzionale delle strutture esistenti;

nonché quelli relativi agli articoli I.c.III.4, I.c.III.6, I.c.III.7 dell’allegato C1 “Normativa Tecnica”.

3. Gli interventi ammessi per ogni area di nuovo impianto sono precisati nelle rispettive Schede Normative e ad esse si rimanda per i parametri urbanistici ed edilizi nonché eventuali prescrizioni puntuali.

4. In ogni caso, l’attivazione di interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia nelle aree di nuovo impianto è subordinata al rispetto delle prescrizioni geologico-tecniche di carattere generale e di quelle contenute nella relativa Scheda di Approfondimento.

5. La redazione dei S.U.E. dovrà rispettare quanto prescritto all’art.. IV.III.8 in merito alla compatibilità con la  zonizzazione acustica assunta dal Comune per il proprio territorio.