Art. IV.II.1. - Tipi di intervento sul patrimonio edilizio esistente.

 

1. I principali tipi di intervento di  trasformazione edilizia e conservazione  del  patrimonio  edilizio  esistente  ammessi  dal P.R.G. sono i seguenti:

1 - manutenzione ordinaria

2 - manutenzione straordinaria

3 - restauro

4 - risanamento conservativo

5 - ristrutturazione

2. Il P.R.G.  classifica  nelle tavole di progetto  alle diverse scale  gli edifici in  base  al  tipo  di  intervento  su di essi ammesso.

3. (*)  Non costituiscono Variante al P.R.G.C.  le modificazioni parziali o totali  ai  singoli tipi  di  intervento ammissibili a norma dell’art.  IV.2.2. e definiti dal P.R.G.C. per il recupero del   patrimonio  edilizio  esistente   nell’area   di  interesse ambientale e documentario,  con l’esclusione degli  interventi di cui  alla  lettera e)  del 3’  comma  dell’art.  13,  della Legge Regionale  61/84,   e  che  non  comportino  variazioni,  se  non limitate,   nel  rapporto  tra  capacità   insediativa  ed  aree destinate  a pubblici  servizi.  Le modificazioni sono decise dal Comune,   con  deliberazione  motivata  dal  Consiglio  Comunale, contestualmente alla deliberazione di  approvazione  del P.P.A. e relativa agli interventi in esso inclusi.

4. La consistenza degli interventi edilizi ammessi nell’ambito dei tipi di intervento sopra definiti è specificata in all. C1 - Normativa tecnica.