Art. IV.II.2. - Edifici esistenti  ricadenti nelle fasce di rispetto.

 

1. Sugli edifici, impianti ed attrezzature ricadenti nell’area di rispetto cimiteriale  sono consentiti unicamente interventi di restauro, risanamento e ristrutturazione, oltreché gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

2. Sugli edifici ricadenti nelle fasce di rispetto della viabilità ed in quelle di cui al precedente art. III.I.2. salvo quanto disposto al precedente comma sono  ammessi aumenti non superiori al 20% del volume esistente alla data di adozione delle presenti norme; gli aumenti ammessi, ove richiedano ampliamento della superficie coperta, dovranno avvenire sul lato opposto a quello fronteggiante l’impianto cui si riferisce la fascia di rispetto.

3. Gli interventi di cui ai precedenti commi dovranno comunque avvenire nel rispetto di ogni altra prescrizione relativi alle classi di destinazioni ed ai tipi di intervento.