1. Sugli edifici, impianti ed attrezzature ricadenti
nell’area di rispetto cimiteriale sono consentiti unicamente interventi
di restauro, risanamento e ristrutturazione, oltreché gli interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria.
2. Sugli edifici ricadenti nelle fasce di rispetto
della viabilità ed in quelle di cui al precedente art. III.I.2. salvo quanto
disposto al precedente comma sono ammessi aumenti non superiori al 20%
del volume esistente alla data di adozione delle presenti norme; gli aumenti
ammessi, ove richiedano ampliamento della superficie coperta, dovranno avvenire
sul lato opposto a quello fronteggiante l’impianto cui si riferisce la fascia
di rispetto.
3. Gli interventi di cui ai precedenti commi
dovranno comunque avvenire nel rispetto di ogni altra prescrizione relativi
alle classi di destinazioni ed ai tipi di intervento.