Art. IV.II.3. - Edifici esistenti con destinazioni d’uso in contrasto con le classi di destinazione.

 

1. Fatto salvo quanto stabilito nei precedenti articoli sugli edifici esistenti con destinazione d’uso in contrasto con le destinazioni di zona sono ammessi i seguenti interventi, oltre a quanto stabilito in altri articoli e ferme restando le altre prescrizioni di carattere normativo o topograficamente definite:

a) sugli edifici a prevalente destinazione residenziale ricadenti in aree non residenziali destinate ad uso agricolo

interventi di cui all’7° c. del precedente art. IV.I.1.2.

b) su impianti ed attrezzature al servizio della agricoltura ricadenti in aree a destinazione residenziale:

b1. nelle aree di interesse ambientale e documentario: interventi stabiliti dal P.R.G. con prescrizioni topograficamente definite

b2. nelle aree a capacità insediativa esaurita di completamento o nuovo impianto: manutenzione ordinaria e straordinaria

c) su edifici, impianti ed attrezzature, a qualsiasi destinazione d’uso, ricadenti in  aree destinate ad impianti pubblici e di uso pubblico, o destinate alla viabilità e accessibilità, sempreché in contrasto con tali destinazioni: manutenzione ordinaria

(*) Ove detti edifici abbiano destinazione residenziale (abitazione ed accessori) e ricadono in aree destinate ad arredo urbano o riservate a parco pubblico metropolitano, sono ammessi gli interventi di cui all’art. IV.II.5 delle presenti N.d.A. L’area di pertinenza di detti edifici delimitata da recinzione, non potrà essere superiore, ancorché in proprietà, a cinque volte la superficie coperta degli edifici stessi.

2. Nelle aree a destinazione agricola è altresì ammessa la ricostruzione dell’edificio, se a destinazione residenziale, in area attigua non interessata da previsioni di viabilità o servizi, nei limiti di cui alla precedente lettera a) riferite alle specifiche destinazioni d’uso dell’edificio preesistente.

3. In ogni caso gli impianti produttivi esistenti agricoli, industriali o artigianali in contrasto con le previsioni del P.R.G. dovranno nel tempo al cessare dell’attività provvedere alla rilocalizzazione in aree destinate all’esercizio di tali attività. Le modalità operative per il trasferimento e per il conseguente riuso degli immobili dismessi possono essere soggetti a convenzione a norma dell’art. 53 della L.R. n° 56/77 o specificati nelle Schede Normative delle aree in cui essi ricadono. Per i predetti impianti in contrasto con le previsioni di P.R.G.C. , la Schede Normative possono indicare gli interventi ammessi e le relative modalità di attuazione.

4. Gli interventi di ampliamento di cui al presente articolo sono concessi una-tantum.