1. Fatto salvo quanto stabilito nei precedenti
articoli sugli edifici esistenti con destinazione d’uso in contrasto con le
destinazioni di zona sono ammessi i seguenti interventi, oltre a quanto
stabilito in altri articoli e ferme restando le altre prescrizioni di carattere
normativo o topograficamente definite:
a) sugli edifici a prevalente destinazione
residenziale ricadenti in aree non residenziali nè destinate
ad uso agricolo
interventi di cui all’7° c. del precedente art.
IV.I.1.2.
b) su impianti ed attrezzature al servizio della
agricoltura ricadenti in aree a destinazione residenziale:
b1. nelle aree di interesse ambientale e
documentario: interventi stabiliti dal P.R.G. con prescrizioni topograficamente
definite
b2. nelle aree a capacità insediativa esaurita di
completamento o nuovo impianto: manutenzione ordinaria e straordinaria
c) su edifici, impianti ed attrezzature, a qualsiasi
destinazione d’uso, ricadenti in aree destinate ad impianti pubblici e
di uso pubblico, o destinate alla viabilità e accessibilità, sempreché in
contrasto con tali destinazioni: manutenzione ordinaria
(*) Ove detti edifici abbiano destinazione
residenziale (abitazione ed accessori) e ricadono in aree destinate ad arredo
urbano o riservate a parco pubblico metropolitano, sono ammessi gli interventi
di cui all’art. IV.II.5 delle presenti N.d.A. L’area di pertinenza di detti
edifici delimitata da recinzione, non potrà essere superiore, ancorché in
proprietà, a cinque volte la superficie coperta degli edifici stessi.
2. Nelle aree a destinazione agricola è altresì
ammessa la ricostruzione dell’edificio, se a destinazione residenziale, in area
attigua non interessata da previsioni di viabilità o servizi, nei limiti di cui
alla precedente lettera a) riferite alle specifiche destinazioni d’uso
dell’edificio preesistente.
nel tempo al cessare dell’attività provvedere alla rilocalizzazione in aree
destinate all’esercizio di tali attività. Le modalità operative per il trasferimento
e per il conseguente riuso degli immobili dismessi possono essere soggetti a convenzione
a norma dell’art. 53 della L.R. n° 56/77 o specificati nelle
Schede Normative delle aree in cui essi ricadono. Per i predetti impianti in contrasto con le previsioni di P.R.G.C. ,
4. Gli interventi di ampliamento di cui al presente
articolo sono concessi una-tantum.