Art. IV.II.4. - Piantumazioni e alberate.

 

A) PIANTUMAZIONI

Nelle aree dove il P.R.G.  prescrive con vincolo topograficamente definito intervento di piantumazione,  si dovrà  dare luogo alla formazione di cortine alberate,  con essenze da concordare con il Comune.

In  tali  aree  può  essere eccezionalmente consentita, e previa autorizzazione del Comune,  la coltivazione di alberi da taglio e per la  coltura industriale  del  legno,  purché  con  essenze a rapido accrescimento.

La destinazione  d’uso di  tali aree è  quella propria dell’area come stabilita dal P.R.G. con apposita simbologia e didascalia.

Nell’ambito  di  S.U.E.   a  tali  aree  può  essere  attribuita destinazione  di  aree   di  servizio  di  distretto   per  verde attrezzato  e non,  ferma restando  la  caratteristica tipologica generale dell’intervento come definita al 1’ comma.

Nel rispetto degli indirizzi di Piano è ammessa l’utilizzazione parziale di tali aree per la formazione di opere di infrastrutturazione primaria.

 

B) ALBERATE

 

Ove il P.R.G. prescrive con indicazione topograficamente definita la costituzione di alberate in fregio alla  viabilità, si dovrà dare luogo alla messa a dimora di alberi  con essenze ornamentali da concordare con il  Comune,  contestualmente alla realizzazione delle infrastrutture viarie. Tale intervento costituisce opera di urbanizzazione primaria.