Art.  IV.III.1.2 -  Fasce di rispetto di torrenti, e canali e laghi

Fermo restando quanto prescritto al successivo art. IV.III.5 “Vincolo ai sensi della legge 1497/1939 e dell’art. 9 della L.R. 56/77”, le fasce di rispetto del reticolo idrografico esistente (come indicati sulla tavola 6 sulle tavole 6.2-DEF in scala 1:5000 “Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica”), tenuto conto dell’art. 29 della L.R. 56/77, del R.D. 523/04 e delle indagine idrauliche effettuate in occasione del presente adeguamento del P.R.G.C., sono state definite come segue:

a)    all’esterno del territorio comunale urbanizzato: per quanto riguarda il Torrente Stura, ci si è ricondotti a quanto indicato dal Piano di Gestione dei Rischi di Alluvione (PGRA) con i conseguenti limiti di inedificabilità ribaditi nel precedente articolo IV.III.1.1 e nella Relazione geologica ed individuabili nella Tavola 6. P.S.F.F. PAI, con i conseguenti limiti di inedificabilità ribaditi nell’Allegato A-DEF “Relazione geologica” ed individuabili sulle tavole 6.1-DEF e 6.2-DEF dalla classe di pericolosità geomorfologica IIIa. Per quanto concerne il reticolo idrografico minore a cielo libero o intubato, le fasce di rispetto si collocano in classe IIIa, IIIb2 e IIIb3 secondo quanto specificato nella Relazione Geologica, nella Tavola 6 e sulle tavole di progetto del P.R.G.C. (tav. 1.2/1 in scala 1:5000, tav. 1.3a/b, tav. 1.4, tav. 1.3.1.a/b , tav. 1.4.1 in scala 2.000) . il limite di inedificabilità è stato determinato sulla base di criteri morfologici-idraulici. In particolare per quanto concerne il Rio Mottone, è stata individuata una fascia di rispetto assoluta di estensione pari a 100 m (coincidente con la

b)    classe di pericolosità geomorfologica IIIb2, come indicato sulla tavola 6.1-DEF e 6.2-DEF), come meglio specificato nell’Allegato A-DEF; per gli altri corsi d’acqua secondari ritenuti significativi per la pericolosità geomorfologica (Gora dei Mulini, Bealera Sturetta, Fosso Calorio, Gora Giapper), nonché le restanti porzioni del Rio Mottone, vista l’assenza di elementi di rischio morfologico-idraulico, si prescrive una fascia pari a 10 m ambo i lati , nel rispetto del R.D. 523/04.

 

c)       in coerenza con quanto prescritto nell’Allegato A-DEF “Relazione geologica”, al reticolo idrografico secondario, a cielo libero o incubato, così come individuato negli allegati 6.1/6-DEF sono vietate le opere che possono alterare le caratteristiche idrauliche esistenti. Al reticolo minore ritenuto significativo ai fini della pericolosità geomorfologica, si impone una fascia di inedificabilità pari a 10 metri applicabile nel caso di nuove costruzioni, ad ampliamenti o completamenti di edifici esistenti al fine di preservare la possibilità di possibili lavori per il ripristino a cielo aperto dei tratti intubati o combinati ed alla manutenzione di quelli già a cielo libero.

 

Lungo l’alveo del corso d’acqua denominato Torrente Stura, riconosciuto corso d’acqua pubblico, il P.R.G.C. individua per una profondità di 150 m le aree sottoposte a vincolo paesistico ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 42 del 22/01/04.

Le fasce indicate sulle tavole di progetto sono da intendersi illustrative e dovranno essere debitamente interpretate all’atto di puntuali provvedimenti sulla base di misurazioni dello stato dei luoghi da effettuare da parte del proponente.

All'interno di tali fasce possono essere ammessi interventi per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria previste dal Piano e di quelle finalizzate all'uso pubblico del bene (opere di protezione idrogeologica, percorsi pedonali, opere relative alla realizzazione di servizi pubblici o di uso pubblico, attrezzature sportive pubbliche o di uso pubblico, ecc.).

Sui manufatti edilizi eventualmente esistenti in tali fasce sono ammessi interventi previsti dalle rispettive zone urbanistiche di appartenenza, ottenuto il benestare regionale (se non subdelegato) vincolante ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. 42 del 22/01/04.

La realizzazione di nuovi manufatti edilizi, nel rispetto delle indicazioni del P.R.G.C., è subordinata al rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell’art 149 del D.Lgs. 42 del 22/01/04.

Non è richiesta la predetta autorizzazione per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici, così come previsto all’art. 149 del D.Lgs. 42 del 22/01/04.

Tutti gli interventi ammessi, anche quelli subordinati alla formazione di strumenti urbanistici esecutivi, devono garantire l’accessibilità delle sponde garantendo la loro tutela e manutenzione.

 

Il Lago di cava Isola del Pescatore ai sensi dell’art.15 del Piano Paesaggistico Regionale è classificato lago e pertanto sottoposto alle prescrizioni, direttive ed indirizzi del suddetto articolo del PPR. Sulle tavole di Progetto del PRGC è riportata il perimetro del lago.