1. Il P.R.G,
in applicazione della delib. 26/97 del Comitato Istituzionale della Autorità di
Bacino del Fiume Po, alla tav.1.2/1. (1:5000), con riferimento al Torrente
Stura, individua con apposito segno grafico:
- la fascia di
deflusso di piena (Fascia A) individuata dal limite tra le fasce A e B
- la fascia di
esondazione (Fascia B) individuata
dal limite tra le fasce B e C
- la fascia di esondazione di progetto (Fascia B di
progetto) individuata dal limite di progetto tra le fasce B e C
- l’Area di
inondazione per piena catastrofica (Fascia C) individuata dal limite esterno della
fascia C
2. Nel
territorio compreso nelle suddette aree e fasce di applica la disciplina
dettata dalle Norme di Attuazione del Piano Stralcio delle Fasce Fluviali
adottato con la suddetta deliberazione dal Comitato Istituzionale,
con le modifiche ed integrazioni
dettate dal Piano per l'assetto Idrogeologico (PAI) approvato con D.P.C.M. in
data 24.5.2001, pubblicato sulla G.U. n. 166 del 19.7.2001, ed in particolare la seguente disciplina urbanistica: all’art 29 per quanto riguarda la
fascia A, all’art. 30 per la fascia B, all’art. 31 per la fascia C e all’art.
39 per quanto attiene gli interventi urbanistici e gli indirizzi alla
pianificazione urbanistica.
La pianificazione urbanistica è stata effettuata nel
rispetto degli indirizzi alla pianificazione di cui all’art. 18 , a seguito di
indagini idrologico-idrauliche costituenti gli allegati A, A-1-DEF, B-DEF.
Con specifico riferimento all’art. 39 delle N.d.A. de
P.A.I., gli interventi edilizi saranno ricondotti ai seguenti:
a) per il
territorio compreso nelle fasce A e B:
a1. le aree non edificate ed esterne al
perimetro del centro edificato[1]
dei comuni hanno vincolo speciale di
tutela idrogeologica ai sensi dell’art. 5, 2°c. lett. a) della L. 17 Ago. 1942
n°1150;
a2. alle
aree esterne al perimetro del centro edificato1 si applicano le
norme di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 39 delle N.d.A. del P.A.I.
sono esclusivamente consentite le opere relative ad interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo senza aumento di superficie o volume e con interventi volti a mitigare la vulnerabilità dell’edificio;
a3. è consentita la realizzazione di nuove opere pubbliche di
competenza degli organi statali, regionali o degli altri enti territoriali e quelle di interesse
pubblico a condizione che non modifichino i fenomeni idraulici naturali che
possono aver luogo nelle fasce, costituendo significativo ostacolo al deflusso
e non limitino in modo significativo la capacità di invaso. I progetti devono
essere corredati da uno studio che documenti l’assenza dei suddetti fenomeni.
Gli interventi e gli studi sono sottoposti all’Autorità Idraulica competente ai
fini dell’espressione di parere di compatibilità rispetto al Piano di Bacino o
ai suoi stralci. Si richiamano - come
prevalenti - le disposizioni degli artt. 18 e 29 del PAI.
b) nel
territorio compreso nella fascia B sono inoltre esclusivamente consentite:
b1. opere di nuova edificazione, di ampliamento e di ristrutturazione edilizia, comportanti anche aumento di superficie o volume, interessanti edifici per attività agricole e residenze rurali connesse alla conduzione aziendale, purché le superfici abitabili siano realizzate a quote compatibili con la piena di riferimento;
b2. interventi di ristrutturazione edilizia interessanti edifici
residenziali, comportanti anche sopraelevazione degli edifici con aumento
di superficie o volume, non superiori a quelli potenzialmente allagabili, con
contestuale dismissione d’uso di queste ultime a condizione che gli stessi non
aumenti il livello di rischio e non comportino significativo ostacolo o
riduzione apprezzabili delle capacità di invaso delle aree stesse, previa
rinuncia da parte del soggetto interessato al risarcimento in caso di danno o
in presenza di copertura assicurativa;
b3. interventi di adeguamento igienico-funzionale
degli edifici esistenti, ove necessario, per il rispetto della legislazione in
vigore anche in materia di sicurezza del lavoro connessi ad esigenze delle
attività e degli usi in atto. Si
richiamano - come prevalenti - le disposizioni degli artt. 18 e 30 del PAI.
In
conformità al comma 2 dell’art. 39 delle N.d.A. del P.A.I. ed alla Circolare
P.G.R. n° 7/LAP del 06/05/1996, tenuto conto dei disposti dell’art. 18 del
P.A.I.,
In
particolare nel territorio compreso nella fascia C si applicano le norme
stabilite dal P.R.G.C. in ragione della destinazione d’uso e delle classi e
tipi di intervento ivi previsti.
A seguito dell’individuazione delle classi di pericolosità
geomorfologica, gli interventi ammessi per le singole aree compresi in fascia C
dovranno rispettare le prescrizioni e le eventuali limitazioni dettate dagli
elaborati geologico-idraulici: capitolo 7 dell’Allegato A-DEF “Relazione
geologica”, Allegato A-1-DEF “Schede contenenti le prescrizioni di carattere
geologico-tecniche relative a ciascuna area di completamento, espansione e
variante”, richiamati ai successivi art. IV.III.1.1. e IV.III.1.2.
Di
conseguenza per i terreni posti tra il limite esterno della fascia C ed il
limite di progetto tra le fasce B e C, la fruibilità urbanistica è condizionata
alla realizzazione e al collaudo dell’argine in progetto che dovrà essere
realizzato in concomitanza con
Gli
ambiti definiti nella fascia C dovranno obbligatoriamente rientrare nel Piano
di Protezione Civile da redigere a cura dell’Amministrazione Comunale ai sensi
della legge 225/1992.
c) d) nel
territorio compreso nella fascia C si applicano le norme stabilite dal P.R.G.C.
in ragione della destinazione d’uso, delle classi e tipi di intervento
previste. (***)
Nelle more della revisione
del P.R.G.C. conseguente all'assunzione di indagini idrogeologiche specifiche
da redigersi ai sensi della Circolare regionale 7/LAP/96, si applicano alle
aree le limitazioni ed i condizionamenti previsti agli articoli 18 e 31 del
PAI. Nello specifico, nei territori della fascia C delimitati con segno grafico
indicato come "limite di progetto tra la fascia B e la fascia C"
nelle tavole grafiche del P.R.G.C., fino all'avvenuta realizzazione delle opere
di difesa e di minimizzazione del rischio si applicano le disposizioni relative
alla fascia B.
3. Sono fatte
salve le ulteriori limitazioni agli interventi di trasformazione urbanistica ed
edilizia in applicazione della disciplina di P.R.G. relativa alla destinazione
d’uso delle aree comprese nelle fasce A e B ed alle classi e tipi di interventi
ivi ammessi.
4. Si
richiamano le norme dettate all’art. III.I.2., par. E
[1] per centro edificato, ai fini dell'applicazione delle presenti Norme, si intende quello di cui all'art. 18 della L. 22 ottobre 1971, n. 865, ovvero le aree che al momento dell'approvazione del presente Piano siano edificate con continuità, compresi i lotti interclusi ed escluse le aree libere di frangia. Laddove sia necessario procedere alla delimitazione del centro edificato ovvero al suo aggiornamento, l'Amministrazione comunale procede all'approvazione del relativo perimetro.