Art. IV.III.1 - (sostituito) Aree oggetto del Piano Stralcio delle Fasce Fluviali.

 

1. Il P.R.G, in applicazione della delib. 26/97 del Comitato Istituzionale della Autorità di Bacino del Fiume Po, alla tav.1.2/1. (1:5000), con riferimento al Torrente Stura, individua con apposito segno grafico:

- la fascia di deflusso di piena (Fascia A) individuata dal limite tra le fasce A e B

- la fascia di esondazione (Fascia B) individuata dal limite tra le fasce B e C

- la fascia di esondazione di progetto (Fascia B di progetto) individuata dal limite di progetto tra le fasce B e C

- l’Area di inondazione per piena catastrofica (Fascia C) individuata dal limite esterno della fascia C

2. Nel territorio compreso nelle suddette aree e fasce di applica la disciplina dettata dalle Norme di Attuazione del Piano Stralcio delle Fasce Fluviali adottato con la suddetta deliberazione dal Comitato Istituzionale, con le modifiche ed integrazioni dettate dal Piano per l'assetto Idrogeologico (PAI) approvato con D.P.C.M. in data 24.5.2001, pubblicato sulla G.U. n. 166 del 19.7.2001, ed in particolare la seguente disciplina urbanistica: all’art 29 per quanto riguarda la fascia A, all’art. 30 per la fascia B, all’art. 31 per la fascia C e all’art. 39 per quanto attiene gli interventi urbanistici e gli indirizzi alla pianificazione urbanistica.

La pianificazione urbanistica è stata effettuata nel rispetto degli indirizzi alla pianificazione di cui all’art. 18 , a seguito di indagini idrologico-idrauliche costituenti gli allegati A, A-1-DEF, B-DEF.

Con specifico riferimento all’art. 39 delle N.d.A. de P.A.I., gli interventi edilizi saranno ricondotti ai seguenti:

a) per il territorio compreso nelle fasce A e B:

a1. le aree non edificate ed esterne al perimetro del centro edificato[1] dei comuni hanno vincolo speciale di tutela idrogeologica ai sensi dell’art. 5, 2°c. lett. a) della L. 17 Ago. 1942 n°1150;

a2. alle aree esterne al perimetro del centro edificato1 si applicano le norme di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 39 delle N.d.A. del P.A.I.

sono esclusivamente consentite le opere relative ad interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo senza aumento di superficie o volume e con interventi volti a mitigare la vulnerabilità dell’edificio;

a3. è consentita la realizzazione di nuove opere pubbliche di competenza degli organi statali, regionali o degli altri  enti territoriali e quelle di interesse pubblico a condizione che non modifichino i fenomeni idraulici naturali che possono aver luogo nelle fasce, costituendo significativo ostacolo al deflusso e non limitino in modo significativo la capacità di invaso. I progetti devono essere corredati da uno studio che documenti l’assenza dei suddetti fenomeni. Gli interventi e gli studi sono sottoposti all’Autorità Idraulica competente ai fini dell’espressione di parere di compatibilità rispetto al Piano di Bacino o ai suoi stralci. Si richiamano - come prevalenti - le disposizioni degli artt. 18 e 29 del PAI.

b) nel territorio compreso nella fascia B sono inoltre esclusivamente consentite:

b1. opere di nuova edificazione, di ampliamento e di ristrutturazione edilizia, comportanti anche aumento di superficie o volume, interessanti edifici per attività agricole e residenze rurali connesse alla conduzione aziendale, purché le superfici abitabili siano realizzate a quote compatibili con la piena di riferimento;

b2. interventi di ristrutturazione edilizia interessanti edifici residenziali, comportanti anche sopraelevazione degli edifici con aumento di superficie o volume, non superiori a quelli potenzialmente allagabili, con contestuale dismissione d’uso di queste ultime a condizione che gli stessi non aumenti il livello di rischio e non comportino significativo ostacolo o riduzione apprezzabili delle capacità di invaso delle aree stesse, previa rinuncia da parte del soggetto interessato al risarcimento in caso di danno o in presenza di copertura assicurativa;

b3. interventi di adeguamento igienico-funzionale degli edifici esistenti, ove necessario, per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di sicurezza del lavoro connessi ad esigenze delle attività e degli usi in atto. Si richiamano - come prevalenti - le disposizioni degli artt. 18 e 30 del PAI.

 

In conformità al comma 2 dell’art. 39 delle N.d.A. del P.A.I. ed alla Circolare P.G.R. n° 7/LAP del 06/05/1996, tenuto conto dei disposti dell’art. 18 del P.A.I., la Variante n° 4 al P.R.G.C. provvede a classificare le parti del territorio interessate dal P.S.F.F. sulla base della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica. Si rimanda pertanto alle precisazioni sulle limitazioni agli interventi edilizi correlati alle differenti classi di rischio individuate (si confronti: art. IV.III.1.1 delle presenti N.d.A., capitolo 7 dell’Allegato A-DEF “Relazione geologica”, e Allegato A-1-DEF “Schede contenenti le prescrizioni di carattere geologico-tecniche relative a ciascuna area di completamento, espansione e variante”).

In particolare nel territorio compreso nella fascia C si applicano le norme stabilite dal P.R.G.C. in ragione della destinazione d’uso e delle classi e tipi di intervento ivi previsti.

A seguito dell’individuazione delle classi di pericolosità geomorfologica, gli interventi ammessi per le singole aree compresi in fascia C dovranno rispettare le prescrizioni e le eventuali limitazioni dettate dagli elaborati geologico-idraulici: capitolo 7 dell’Allegato A-DEF “Relazione geologica”, Allegato A-1-DEF “Schede contenenti le prescrizioni di carattere geologico-tecniche relative a ciascuna area di completamento, espansione e variante”, richiamati ai successivi art. IV.III.1.1. e IV.III.1.2.

Di conseguenza per i terreni posti tra il limite esterno della fascia C ed il limite di progetto tra le fasce B e C, la fruibilità urbanistica è condizionata alla realizzazione e al collaudo dell’argine in progetto che dovrà essere realizzato  in concomitanza con la Circonvallazione di Venaria Reale (si vedano le tavole di progetto della presente Variante 4 al P.R.G.C.). Resta inteso che in assenza della suddetta opera di riassetto territoriale di carattere pubblico sono consentite solamente trasformazioni dell’esistente che non aumentino carico antropico in applicazione del comma 4 dell’art. 39 delle N.d.A. del P.A.I. e/o le norme tecniche d cui alla Circolare P.G.R. 8/PET del 08/07/1999.

Gli ambiti definiti nella fascia C dovranno obbligatoriamente rientrare nel Piano di Protezione Civile da redigere a cura dell’Amministrazione Comunale ai sensi della legge 225/1992.

c) d) nel territorio compreso nella fascia C si applicano le norme stabilite dal P.R.G.C. in ragione della destinazione d’uso, delle classi e tipi di intervento previste. (***)

Nelle more della revisione del P.R.G.C. conseguente all'assunzione di indagini idrogeologiche specifiche da redigersi ai sensi della Circolare regionale 7/LAP/96, si applicano alle aree le limitazioni ed i condizionamenti previsti agli articoli 18 e 31 del PAI. Nello specifico, nei territori della fascia C delimitati con segno grafico indicato come "limite di progetto tra la fascia B e la fascia C" nelle tavole grafiche del P.R.G.C., fino all'avvenuta realizzazione delle opere di difesa e di minimizzazione del rischio si applicano le disposizioni relative alla fascia B.

3. Sono fatte salve le ulteriori limitazioni agli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia in applicazione della disciplina di P.R.G. relativa alla destinazione d’uso delle aree comprese nelle fasce A e B ed alle classi e tipi di interventi ivi ammessi.

4. Si richiamano le norme dettate all’art. III.I.2., par. E

 



[1]  per centro edificato, ai fini dell'applicazione delle presenti Norme, si intende quello di cui all'art. 18 della L. 22 ottobre 1971, n. 865, ovvero le aree che al momento dell'approvazione del presente Piano siano edificate con continuità, compresi i lotti interclusi ed escluse le aree libere di frangia. Laddove sia necessario procedere alla delimitazione del centro edificato ovvero al suo aggiornamento, l'Amministrazione comunale procede all'approvazione del relativo perimetro.