1.
Con riferimento a
quanto disposto dal D.Lgs 105/2015 sono da intendersi:
§ Stabilimenti Seveso di
soglia inferiore quelli definiti all’art.
3 comma 1 lettera b);
§ Stabilimenti Seveso di
soglia superiore quelli definiti
all’art. 3 comma 1 lettera c);
§ Stabilimenti sottosoglia Seveso le aziende che prevedono la detenzione o l’impiego in
quantità pari o superiori al 20% delle rispettive quantità limite per
l’applicazione dei requisiti di soglia inferiore delle sostanza pericolose
definite dall’allegato 1 parti 1 e 2 del D.Lgs
105/2015. Particolare attenzione è rivolta alle aziende che detengono le
seguenti sostanze:
a)
“sostanza pericolose”
classificate nella sezione “Pericoli per la salute” della Parte 1 che
presentino almeno una delle seguenti indicazioni di pericolo: H330, H331,
nonché quelle classificate nella sezione “Altri pericoli” di cui alla Parte 1
dell’Allegato 1 al d.lgs. 105/2015 che presentino l’informazione supplementare
sul pericolo EUH029
b)
“sostanze pericolose”
classificate nella sezione “Pericoli fisici” della Parte 1 nelle categorie P3b
o P5c
c)
“prodotti petroliferi
e combustibili alternativi” come definiti dalla Parte 2
d)
“sostanze pericolose”
classificate nella sezione “Pericoli per l’ambiente” della Parte 1
2.
Nelle aree ad
altissima vulnerabilità ambientale di cui all’art. 13.1 delle Norme di Attuazione della
Variante Seveso al PTC, non è ammesso l’insediamento di stabilimenti soggetti
al D.lgs. 105/2015 né quello di attività che detengono prodotti petroliferi
(come definiti nella parte 1 dell’Allegato 1 del D.lgs. 105/2015) e sostanze
e/o preparati di cui alla categoria 9 della parte 2 dell’Allegato 1 del D.lgs.
105/2015 né le aziende definite Sottosoglia Seveso.
Analogo divieto si applica alla modifica o trasformazione
di attività esistenti che per effetto delle variazioni ricadono nei casi di cui
sopra. Sono escluse da tale divieto le attività che ricadono nei casi di cui
sopra esclusivamente a seguito di modifiche normative.
3.
Nelle aree a rilevante
vulnerabilità ambientale di
cui all’art. 13.2 delle Norme di Attuazione della Variante Seveso al PTC, si
applicano i seguenti divieti localizzativi:
§ Non è ammessa la localizzazione di stabilimenti a
pericolo di eventi incidentali di tipo energetico nelle aree caratterizzate
dalla presenza di aree di interesse paesaggistico ai sensi del d.lgs 42/2004 e s.m.i. art 142 lett. g) e aree soggette a
vincolo idrogeologico;
§ Non è ammessa la localizzazione di stabilimenti a
pericolo di eventi incidentali a ricaduta ambientale nelle aree caratterizzate
dalla presenza di acquiferi sotterranei ad alta/elevata vulnerabilità, zone di
ricarica delle falde o in territori con soggiacenza inferiore
a 3m dal piano campagna.
4.
Nelle rimanenti aree
del territorio comunale (aree a rilevante
vulnerabilità ambientale non ricadenti nel comma precedente), per
l’insediamento di stabilimenti soggetti al D.lgs. 105/2015 o di soli
stabilimenti Sottosoglia Seveso che detengono
prodotti petroliferi (come definiti nella parte 1 dell’Allegato 1 del D.lgs.
105/2015) e sostanze e/o preparati di cui alla categoria 9 della parte 2
dell’Allegato 1 del D.lgs. 105/2015, si applicano le procedure di cui al D.lgs.
105/2015.
5.
Non è ammesso
l’insediamento di uno stabilimento soggetto al D.lgs. 105/2015 qualora
nell’area di esclusione da esso generata siano presenti o previsti dal piano
regolatore elementi territoriali vulnerabili di categoria A o B di cui al D.M.
09/05/2001.
6.
Non è ammesso
l’insediamento di uno stabilimento di cui alla lettera a) del comma 1 del
presente articolo, qualora entro una distanza pari a 200 m misurata dal perimetro
dello stabilimento siano presenti o previsti dal Piano Regolatore elementi
territoriali vulnerabili di categoria A o B di cui al D.M. 09/05/2001.
7.
Non è ammesso
l’insediamento di uno stabilimento di cui alle lettere b) e c) del comma 1 del
presente articolo, qualora entro una distanza pari a 100 m misurata dal
perimetro dello stabilimento siano presenti o previsti dal Piano Regolatore
elementi territoriali vulnerabili di categoria A o B di cui al D.M. 09/05/2001.
8.
Analogo divieto si
applica alla modifica o trasformazione di attività Seveso o Sottosoglia
Seveso esistenti che per effetto delle variazioni ricadono nei casi di cui ai
commi precedenti. Sono escluse da tale divieto le attività che ricadono nei
casi di cui ai commi precedenti esclusivamente a seguito di modifiche normative
(ad es. variazione della classificazione delle sostanze, etc.).
9.
L’insediamento, la
modifica o la trasformazione di aziende Sottosoglia
Seveso di cui alle lettere c) e d) del comma 1 del presente articolo:
§ Non sono mai ammessi nelle zone ad altissima
vulnerabilità ambientale
§ Nelle seguenti zone a rilevante vulnerabilità ambientale:
acquiferi sotterranei ad alta/elevata vulnerabilità, zone di ricarica delle
falde e territori con soggiacenza della falda
inferiore a 3 metri dal p.c., l’ammissibilità è condizionata alla trasmissione,
da parte del richiedente, di dichiarazione, a firma di professionista abilitato
iscritto all’ordine competente, che attesti la compatibilità dell’opera
§ Sono comunque fatte salve norme più restrittive stabilite
dai piani di settore vigenti