Art IV.III.12 – Regole di insediamento per le attività Seveso e Sottosoglia Seveso

1.      Con riferimento a quanto disposto dal D.Lgs 105/2015 sono da intendersi:

§  Stabilimenti Seveso di soglia inferiore quelli definiti all’art. 3 comma 1 lettera b);

§  Stabilimenti Seveso di soglia superiore quelli definiti all’art. 3 comma 1 lettera c);

§   Stabilimenti sottosoglia Seveso le aziende che prevedono la detenzione o l’impiego in quantità pari o superiori al 20% delle rispettive quantità limite per l’applicazione dei requisiti di soglia inferiore delle sostanza pericolose definite dall’allegato 1 parti 1 e 2 del D.Lgs 105/2015. Particolare attenzione è rivolta alle aziende che detengono le seguenti sostanze:

a)   “sostanza pericolose” classificate nella sezione “Pericoli per la salute” della Parte 1 che presentino almeno una delle seguenti indicazioni di pericolo: H330, H331, nonché quelle classificate nella sezione “Altri pericoli” di cui alla Parte 1 dell’Allegato 1 al d.lgs. 105/2015 che presentino l’informazione supplementare sul pericolo EUH029

b)   “sostanze pericolose” classificate nella sezione “Pericoli fisici” della Parte 1 nelle categorie P3b o P5c

c)    “prodotti petroliferi e combustibili alternativi” come definiti dalla Parte 2

d)   “sostanze pericolose” classificate nella sezione “Pericoli per l’ambiente” della Parte 1

2.      Nelle aree ad altissima vulnerabilità ambientale di cui all’art. 13.1 delle Norme di Attuazione della Variante Seveso al PTC, non è ammesso l’insediamento di stabilimenti soggetti al D.lgs. 105/2015 né quello di attività che detengono prodotti petroliferi (come definiti nella parte 1 dell’Allegato 1 del D.lgs. 105/2015) e sostanze e/o preparati di cui alla categoria 9 della parte 2 dell’Allegato 1 del D.lgs. 105/2015 né le aziende definite Sottosoglia Seveso.

Analogo divieto si applica alla modifica o trasformazione di attività esistenti che per effetto delle variazioni ricadono nei casi di cui sopra. Sono escluse da tale divieto le attività che ricadono nei casi di cui sopra esclusivamente a seguito di modifiche normative.

3.      Nelle aree a rilevante vulnerabilità ambientale di cui all’art. 13.2 delle Norme di Attuazione della Variante Seveso al PTC, si applicano i seguenti divieti localizzativi:

§  Non è ammessa la localizzazione di stabilimenti a pericolo di eventi incidentali di tipo energetico nelle aree caratterizzate dalla presenza di aree di interesse paesaggistico ai sensi del d.lgs 42/2004 e s.m.i. art 142 lett. g) e aree soggette a vincolo idrogeologico;

§  Non è ammessa la localizzazione di stabilimenti a pericolo di eventi incidentali a ricaduta ambientale nelle aree caratterizzate dalla presenza di acquiferi sotterranei ad alta/elevata vulnerabilità, zone di ricarica delle falde o in territori con soggiacenza inferiore a 3m dal piano campagna.

4.      Nelle rimanenti aree del territorio comunale (aree a rilevante vulnerabilità ambientale non ricadenti nel comma precedente), per l’insediamento di stabilimenti soggetti al D.lgs. 105/2015 o di soli stabilimenti Sottosoglia Seveso che detengono prodotti petroliferi (come definiti nella parte 1 dell’Allegato 1 del D.lgs. 105/2015) e sostanze e/o preparati di cui alla categoria 9 della parte 2 dell’Allegato 1 del D.lgs. 105/2015, si applicano le procedure di cui al D.lgs. 105/2015.

5.      Non è ammesso l’insediamento di uno stabilimento soggetto al D.lgs. 105/2015 qualora nell’area di esclusione da esso generata siano presenti o previsti dal piano regolatore elementi territoriali vulnerabili di categoria A o B di cui al D.M. 09/05/2001.

6.      Non è ammesso l’insediamento di uno stabilimento di cui alla lettera a) del comma 1 del presente articolo, qualora entro una distanza pari a 200 m misurata dal perimetro dello stabilimento siano presenti o previsti dal Piano Regolatore elementi territoriali vulnerabili di categoria A o B di cui al D.M. 09/05/2001.

7.      Non è ammesso l’insediamento di uno stabilimento di cui alle lettere b) e c) del comma 1 del presente articolo, qualora entro una distanza pari a 100 m misurata dal perimetro dello stabilimento siano presenti o previsti dal Piano Regolatore elementi territoriali vulnerabili di categoria A o B di cui al D.M. 09/05/2001.

8.      Analogo divieto si applica alla modifica o trasformazione di attività Seveso o Sottosoglia Seveso esistenti che per effetto delle variazioni ricadono nei casi di cui ai commi precedenti. Sono escluse da tale divieto le attività che ricadono nei casi di cui ai commi precedenti esclusivamente a seguito di modifiche normative (ad es. variazione della classificazione delle sostanze, etc.).

9.      L’insediamento, la modifica o la trasformazione di aziende Sottosoglia Seveso di cui alle lettere c) e d) del comma 1 del presente articolo:

§  Non sono mai ammessi nelle zone ad altissima vulnerabilità ambientale

§  Nelle seguenti zone a rilevante vulnerabilità ambientale: acquiferi sotterranei ad alta/elevata vulnerabilità, zone di ricarica delle falde e territori con soggiacenza della falda inferiore a 3 metri dal p.c., l’ammissibilità è condizionata alla trasmissione, da parte del richiedente, di dichiarazione, a firma di professionista abilitato iscritto all’ordine competente, che attesti la compatibilità dell’opera

§  Sono comunque fatte salve norme più restrittive stabilite dai piani di settore vigenti