Art. IV.III.2 - Opere in  aree attigue a  strade provinciali e statali.

 

1. Le opere in  aree  attigue  a  quelle  di  proprietà  ANAS e dell’Amministrazione Provinciale,  ed in particolare  alle strade statali,   provinciali  od  in  manutenzione   all’ANAS   o  alla Provincia,  sono subordinate al  preventivo  nulla osta  di detti Enti per la  definizione della posizione e  delle caratteristiche degli accessi.

2. Ai sensi dell’art.  28 della L.R. n° 56/77 non possono essere autorizzati di norma, opere relative ad accessi veicolari diretti sulle  strade  statali e provinciali,  per tratti  lungo  i quali queste  attraversano  parti  di  territorio  destinato   ad  uso agricolo o di  tutela  ambientale;  tali accessi possono avvenire solo a mezzo di derivazioni,  adeguatamente attrezzate dagli assi stradali statali e provinciali.