Art. IV.III.3 - Accessi controllati.

 

1. Fatto salvo quanto stabilito al precedente art. IV.III.2. ove č  indicato dal P.R.G.  il  vincolo di  accesso controllato, non possono essere autorizzati accessi veicolari diretti sulla strada di singoli edifici,    l’apertura di  derivazioni  stradali di servizio a gruppi  di edifici  se non indicate dal  P.R.G., fatte salve  documentate necessita’  e ove  sia  accertato  che  non ne derivi pregiudizio alla  sicurezza della  circolazione.