1. Fatto salvo quanto stabilito al precedente art.
IV.III.2. ove č
indicato dal P.R.G. il vincolo di accesso controllato, non possono essere
autorizzati accessi veicolari diretti sulla strada di singoli edifici, nč l’apertura di
derivazioni stradali di servizio
a gruppi di edifici se non indicate dal P.R.G., fatte salve documentate necessita’ e ove
sia accertato che
non ne derivi pregiudizio alla
sicurezza della circolazione.