1. Ove si verifichi la necessità, il Consiglio
Comunale può con propria
deliberazione individuare aree
soggette ad opere di protezione e consolidamento senza che ciò
costituisca variante del P.R.G., dalla data di esecutività della
deliberazione.
2. Nelle aree contigue ad
opere previste di consolidamento
e protezione non possono essere eseguiti interventi edilizi di ogni e qualsiasi
specie fino alla esecuzione delle opere anzidette.