Art. IV.III.6 - Opere di consolidamento e protezione.

 

1. Ove si verifichi la necessità, il Consiglio Comunale può con propria  deliberazione  individuare  aree  soggette  ad  opere di protezione e consolidamento  senza che ciò  costituisca variante del P.R.G., dalla data di esecutività della deliberazione.

2. Nelle aree  contigue  ad  opere previste  di consolidamento e protezione non possono essere eseguiti interventi edilizi di ogni e qualsiasi specie fino alla esecuzione delle opere anzidette.