Art. IV.III.7 – Sagoma definita e numeri piani fuori terra

 

1. Sagoma definita: indica il perimetro massimo ammesso per la superficie coperta degli edifici di cui è consentita la realizzazione, nel rispetto delle quantità edificatorie ammesse in applicazione degli indici parametrici fissati e dei diritti di terzi. In sede di progettazione il perimetro massimo definito può subire variazioni in più o in meno di ml. 2 per ogni lato.

 

2. Numero piani fuori terra definiti: indica il numero massimo di piani fuori terra edificabili nell’ambito della sagoma definita, per qualunque destinazione. Ai fini dell’altezza massima consentita, e fatte salve prescrizioni più restrittive disposti nei quadri sinottici dei valori parametrici si assume che ad ogni piano fuori terra prescritto corrispondano le seguenti altezze:

-            1 p.f.t. mt. 4,00 dalla quota o dall’intradosso del 1’ solaio

-            altri piani mt. 3,30 all’intradosso del solaio di copertura (nel caso di costruzioni in adiacenza ed altre esistenti, le coperture, al raccordo dovranno risultare allineate).

 

3. autorimesse interrate: nel sottosuolo delle aree di parcheggio pubblico è sempre ammessa la realizzazione di autorimesse interrate anche pluripiano di uso pubblico o privato, previo ricorso a debita convenzione che regoli i rapporti tra operatori privati e pubblica Amministrazione, qualora tali interventi non contrastino con i vincoli di carattere geologico di cui agli artt. IV.III.1, IV.III.1.1 e IV.III.1.2 delle N.di A.