In applicazione della L.R. 52/00, la proposta di
zonizzazione acustica adottata dal Comune con D.C.C. n°75 del 17/10/2002 e la sua
successiva variante, nonché la “Verifica di compatibilità della Variante 5
rispetto al Piano di classificazione acustica”, definiscono le corrispondenze
tra aree normative e classi acustiche, in base alle caratteristiche
urbanistiche ed edilizie, alle previsioni di intervento e alle destinazioni
d’uso consentite.
In relazione alla classificazione acustica del territorio
sono definiti, in applicazione del D.P.C.M. 14/11/1997, i valori di emissione,
di attenuazione e di qualità distinti per i periodi diurno (ore 6,00-22,00) e
notturno (ore 22,00-6,00), con riferimento alle definizioni di cui all’art. 2
della Legge Quadro 447/95, e riportati nella proposta di zonizzazione acustica
adottata dal Comune con D.C.C. n°75 del 17/10/2002 e sua successiva variante.
Per quanto riguarda alcuni ambiti territoriali soggetti a
S.U.E. e riportati in Tabella 1 è stata prevista una classificazione acustica
corrispondente al valore massimo tra quelle derivanti dalle destinazioni d’uso
previste. Tale scelta è conseguente alla volontà di non porre vincoli acustici
alle previsioni generali di uso delle aree soggette a S.U.E., rimandando le
valutazioni in termini acustici alle fasi di progettazione e attuazione dei
S.U.E. stessi. In tal senso sono state definite le prescrizioni riportate nei
paragrafi seguenti.
Tabella 1:Aree soggette a SUE
classificate
D.U. |
IS. |
SUE |
scheda normativa |
4 |
42 |
1 |
412 |
8 |
623 |
1 |
816 |
- |
- |
1 |
007 |
7 |
66 |
5 |
739 |
7 |
66 |
4 |
738 |
7 |
66 |
3 |
737 |
7 |
66 |
6 |
740 |
7 |
66 |
1 |
736 |
7 |
610 |
1 |
730 |
La disciplina delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie
che si attuano per mezzo di Strumenti Urbanistici Esecutivi concorre al
rispetto dei limiti massimi di esposizione al rumore nell’ambiente esterno ed
abitativo definiti attraverso il P.C.A. del territorio comunale di Borgaro
Torinese.
Sotto il profilo acustico gli Strumenti Urbanistici
Esecutivi di cui all’art. II.I.3 delle Norma di Attuazione devono garantire:
- entro il perimetro dell'area oggetto di intervento, il
rispetto dei valori limite relativi alla classificazione acustica conseguente
alle destinazioni d'uso previste;
- nelle zone limitrofe, qualora queste siano interessate da
rumori prodotti all'interno del perimetro del S.U.E., il rispetto dei valori
limite previsti dal P.C.A., ovvero l'esecuzione di provvedimenti, interventi ed
opere, in grado di garantire un clima acustico conforme a detti limiti.
Gli Strumenti Urbanistici Esecutivi devono essere progettati
in modo da garantire una classificazione acustica compatibile con la
zonizzazione delle aree limitrofe ai sensi dell’art. 6 comma 3 della L.R.
52/2000.
Gli Strumenti Urbanistici Esecutivi dovranno contenere tutti
gli elementi utili per determinare le classi acustiche delle aree oggetto degli
interventi, in funzione delle destinazioni d'uso specifiche (aree verdi,
scolastiche, residenziali, commerciali, produttive.
Agli Strumenti Urbanistici Esecutivi dovrà essere allegata
la "Documentazione di Impatto Acustico" (D.I.A.) o la “Documentazione
Previsionale del Clima Acustico” (D.P.C.A.), in funzione della tipologia di
S.U.E. Tale documentazione dovrà essere redatta secondo quanto disposto dalla
L.R. 52/2000, in modo da attestare la conformità ai limiti previsti dal Piano
di Classificazione Acustica vigente, considerando tutti gli elementi definiti
dalla normativa vigente, nonché gli effetti indotti sul clima acustico
esistente, lo stato di fatto e gli interventi previsti dalla pianificazione
comunale e sovraordinata.
La realizzazione degli eventuali interventi di protezione
attiva e/o passiva per il contenimento della rumorosità ambientale entro i
limiti suddetti è a carico dell’attuatore degli Strumenti Urbanistici
Esecutivi. Tali interventi devono essere progettati e realizzati
contestualmente alle opere di urbanizzazione primaria. ...), nel rispetto delle prescrizioni e delle
indicazioni riportate nell’elaborato “Verifica di compatibilità della Variante
5 rispetto al Piano di Classificazione Acustica”.
Nella definizione dell'assetto distributivo e
planivolumetrico dei suddetti S.U.E. dovrà inoltre essere tenuta in particolare
considerazione la rumorosità derivante da strade, già esistenti o di nuova
costruzione, limitrofe o appartenenti al comparto in progetto.
In particolare nella progettazione dei suddetti S.U.E. dovrà
essere posta particolare cura:
- allo schema di distribuzione degli edifici e delle aree
fruibili, atto a determinare qualitativamente i possibili effetti delle
riflessioni e diffrazioni delle onde sonore che caratterizzano il contesto in
cui verrà attuato lo strumento esecutivo;
- alle distanze dalle strade in grado di garantire lo
standard di comfort acustico prescritto dai limiti di inquinamento acustico
relativi al comparto; in subordine, ai fini del rispetto dei limiti di zona,
potrà essere proposta la previsione di idonee strutture fonoisolanti e/o
fonoassorbenti a protezione delle aree fruibili e degli edifici;
- alla distribuzione funzionale degli ambienti all’interno
dei singoli edifici, allocando nei siti maggiormente protetti i vani destinati
alla tranquillità e al riposo.
L’assenza della D.I.A. o della D.P.C.A. è causa di
improcedibilità della domanda.
Gli Strumenti Urbanistici Esecutivi che determinano una
nuova classificazione delle aree oggetto degli interventi e che rispettano le
prescrizioni delle presenti Norme Tecniche di Attuazione, sono considerati
varianti del P.C.A.. L’approvazione di tali S.U.E.
comporta la contestuale approvazione delle varianti al P.C.A. che a tutti gli
effetti sono parte integrante del Piano stesso. Tali S.U.E. dovranno essere
allegati al P.C.A.