Art. IV.III.9 – Compatibilità con il piano di zonizzazione acustica

 

In applicazione della L.R. 52/00, la proposta di zonizzazione acustica adottata dal Comune con D.C.C. n°75 del 17/10/2002 e la sua successiva variante, nonché la “Verifica di compatibilità della Variante 5 rispetto al Piano di classificazione acustica”, definiscono le corrispondenze tra aree normative e classi acustiche, in base alle caratteristiche urbanistiche ed edilizie, alle previsioni di intervento e alle destinazioni d’uso consentite.

In relazione alla classificazione acustica del territorio sono definiti, in applicazione del D.P.C.M. 14/11/1997, i valori di emissione, di attenuazione e di qualità distinti per i periodi diurno (ore 6,00-22,00) e notturno (ore 22,00-6,00), con riferimento alle definizioni di cui all’art. 2 della Legge Quadro 447/95, e riportati nella proposta di zonizzazione acustica adottata dal Comune con D.C.C. n°75 del 17/10/2002 e sua successiva variante.

Per quanto riguarda alcuni ambiti territoriali soggetti a S.U.E. e riportati in Tabella 1 è stata prevista una classificazione acustica corrispondente al valore massimo tra quelle derivanti dalle destinazioni d’uso previste. Tale scelta è conseguente alla volontà di non porre vincoli acustici alle previsioni generali di uso delle aree soggette a S.U.E., rimandando le valutazioni in termini acustici alle fasi di progettazione e attuazione dei S.U.E. stessi. In tal senso sono state definite le prescrizioni riportate nei paragrafi seguenti.

 

Tabella 1:Aree soggette a SUE classificate

 

D.U.

IS.

SUE

scheda normativa

4

42

1

412

8

623

1

816

-

-

1

007

7

66

5

739

7

66

4

738

7

66

3

737

7

66

6

740

7

66

1

736

7

610

1

730

 

La disciplina delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie che si attuano per mezzo di Strumenti Urbanistici Esecutivi concorre al rispetto dei limiti massimi di esposizione al rumore nell’ambiente esterno ed abitativo definiti attraverso il P.C.A. del territorio comunale di Borgaro Torinese.

Sotto il profilo acustico gli Strumenti Urbanistici Esecutivi di cui all’art. II.I.3 delle Norma di Attuazione devono garantire:

- entro il perimetro dell'area oggetto di intervento, il rispetto dei valori limite relativi alla classificazione acustica conseguente alle destinazioni d'uso previste;

- nelle zone limitrofe, qualora queste siano interessate da rumori prodotti all'interno del perimetro del S.U.E., il rispetto dei valori limite previsti dal P.C.A., ovvero l'esecuzione di provvedimenti, interventi ed opere, in grado di garantire un clima acustico conforme a detti limiti.

Gli Strumenti Urbanistici Esecutivi devono essere progettati in modo da garantire una classificazione acustica compatibile con la zonizzazione delle aree limitrofe ai sensi dell’art. 6 comma 3 della L.R. 52/2000.

Gli Strumenti Urbanistici Esecutivi dovranno contenere tutti gli elementi utili per determinare le classi acustiche delle aree oggetto degli interventi, in funzione delle destinazioni d'uso specifiche (aree verdi, scolastiche, residenziali, commerciali, produttive.

Agli Strumenti Urbanistici Esecutivi dovrà essere allegata la "Documentazione di Impatto Acustico" (D.I.A.) o la “Documentazione Previsionale del Clima Acustico” (D.P.C.A.), in funzione della tipologia di S.U.E. Tale documentazione dovrà essere redatta secondo quanto disposto dalla L.R. 52/2000, in modo da attestare la conformità ai limiti previsti dal Piano di Classificazione Acustica vigente, considerando tutti gli elementi definiti dalla normativa vigente, nonché gli effetti indotti sul clima acustico esistente, lo stato di fatto e gli interventi previsti dalla pianificazione comunale e sovraordinata.

La realizzazione degli eventuali interventi di protezione attiva e/o passiva per il contenimento della rumorosità ambientale entro i limiti suddetti è a carico dell’attuatore degli Strumenti Urbanistici Esecutivi. Tali interventi devono essere progettati e realizzati contestualmente alle opere di urbanizzazione primaria. ...), nel rispetto delle prescrizioni e delle indicazioni riportate nell’elaborato “Verifica di compatibilità della Variante 5 rispetto al Piano di Classificazione Acustica”.

 

Nella definizione dell'assetto distributivo e planivolumetrico dei suddetti S.U.E. dovrà inoltre essere tenuta in particolare considerazione la rumorosità derivante da strade, già esistenti o di nuova costruzione, limitrofe o appartenenti al comparto in progetto.

In particolare nella progettazione dei suddetti S.U.E. dovrà essere posta particolare cura:

- allo schema di distribuzione degli edifici e delle aree fruibili, atto a determinare qualitativamente i possibili effetti delle riflessioni e diffrazioni delle onde sonore che caratterizzano il contesto in cui verrà attuato lo strumento esecutivo;

- alle distanze dalle strade in grado di garantire lo standard di comfort acustico prescritto dai limiti di inquinamento acustico relativi al comparto; in subordine, ai fini del rispetto dei limiti di zona, potrà essere proposta la previsione di idonee strutture fonoisolanti e/o fonoassorbenti a protezione delle aree fruibili e degli edifici;

- alla distribuzione funzionale degli ambienti all’interno dei singoli edifici, allocando nei siti maggiormente protetti i vani destinati alla tranquillità e al riposo.

L’assenza della D.I.A. o della D.P.C.A. è causa di improcedibilità della domanda.

Gli Strumenti Urbanistici Esecutivi che determinano una nuova classificazione delle aree oggetto degli interventi e che rispettano le prescrizioni delle presenti Norme Tecniche di Attuazione, sono considerati varianti del P.C.A.. L’approvazione di tali S.U.E. comporta la contestuale approvazione delle varianti al P.C.A. che a tutti gli effetti sono parte integrante del Piano stesso. Tali S.U.E. dovranno essere allegati al P.C.A.