(**) La disciplina operativa delle singole aree
di intervento è dettata dalle Schede Normative in all.
C2 Var.3, nei limiti stabiliti all’art. I.I.4., comma 4 bis. Le Schede suddette
riassumono, e così sostituiscono, le previsioni dettate nei quadri sinottici
costitutivi della Variante Generale, le schede di area costitutive della
Variante n°2 e delle successive Varianti parziali.
(**) È
comunque dovuta la dismissione
delle aree per servizi pubblici, per
arredo e per
la viabilità nelle
quantità localizzate.
(**) Allo standard fissato per le dotazioni
di aree per servizi pubblici, per
aree di arredo
e per la
viabilità si può provvedere, ad insindacabile giudizio della
Amministrazione, sia con dotazioni aggiuntive
nelle aree di
intervento, sia con
monetizzazione delle quantità non
localizzate secondo criteri stabiliti
dal Comune, sia
con conferimento di
aree esterne destinate a servizi pubblici e/o di arredo urbano. Si
applicano i disposti
degli artt. III.I.2. par. A e B. Nell’ambito degli S.U.E. di aree di nuovo impianto è
comunque fatto obbligo di provvedere
ad almeno il
50% dello standard fissato, al
lordo delle aree localizzate.
(**) La
“descrizione dell’impianto obiettivo”
ha titolo di indirizzo e costituisce semplice
riferimento amministrativo nella valutazione degli interventi proposti.
Sono fatti salvi gli strumenti urbanistici esecutivi
vigenti, nei limiti della loro efficacia; la utilizzazione
edilizia da essi prevista è valutata in base alle definizioni di volume e di superficie
vigenti all’epoca della loro approvazione..
In sede di redazione degli
strumenti urbanistici esecutivi previsti per le aree oggetto di Variante dovrà
essere redatta un'indagine geologico-tecnica atta a definire le condizioni per
la messa in sicurezza dei siti e le modalità di attuazione dalle opere.