Art. V.I.1. - Norme specifiche di disciplina delle aree oggetto di Variante 2 e n°3

 

(**) La disciplina operativa delle singole aree di intervento è dettata dalle Schede Normative in all. C2 Var.3, nei limiti stabiliti all’art. I.I.4., comma 4 bis. Le Schede suddette riassumono, e così sostituiscono, le previsioni dettate nei quadri sinottici costitutivi della Variante Generale, le schede di area costitutive della Variante n°2 e delle successive Varianti parziali.

(**)  È  comunque dovuta  la dismissione delle  aree per servizi pubblici,   per  arredo  e  per  la  viabilità  nelle  quantità localizzate.

(**)  Allo standard fissato per le dotazioni di  aree per servizi pubblici,  per  aree  di  arredo  e  per  la  viabilità  si può provvedere,  ad insindacabile giudizio della Amministrazione, sia con  dotazioni  aggiuntive  nelle  aree  di  intervento,  sia con monetizzazione  delle quantità  non  localizzate secondo criteri stabiliti  dal  Comune,  sia  con  conferimento  di  aree esterne destinate a servizi pubblici e/o di arredo urbano. Si applicano i disposti  degli artt.  III.I.2.  par.  A  e B.  Nell’ambito degli S.U.E.  di  aree di nuovo impianto  è  comunque fatto obbligo di provvedere  ad  almeno  il  50%  dello standard fissato, al lordo delle aree localizzate.

(**)  La  “descrizione  dell’impianto  obiettivo”  ha  titolo  di indirizzo e costituisce semplice riferimento amministrativo nella valutazione degli interventi proposti.

Sono fatti salvi gli strumenti urbanistici esecutivi vigenti, nei limiti della loro efficacia; la utilizzazione edilizia da essi prevista è valutata in base alle definizioni di volume e di superficie vigenti all’epoca della loro approvazione..

In sede di redazione degli strumenti urbanistici esecutivi previsti per le aree oggetto di Variante dovrà essere redatta un'indagine geologico-tecnica atta a definire le condizioni per la messa in sicurezza dei siti e le modalità di attuazione dalle opere.