Art. V.I.2. - Deroghe.

 

1. Sono  ammesse  deroghe  alle  presenti  norme  unicamente per impianti pubblici e di uso pubblico e limitatamente alla distanza prescritta dai  confini  e  dai  cigli  stradali,  alle  fasce di rispetto,  alle  altezze  ed  al  numero  di  piani eventualmente prescritti, alle tipologie edilizie.

2. È altresì ammessa deroga alla destinazione d’uso delle aree agro-silvo-pastorali unicamente per gli impianti pubblici  di cui all’art. III.1.2. p. D).

3. I poteri di deroga di cui ai precedenti commi sono esercitati con osservanza dell’art.  3 della legge 21 Dicembre 1955 n. 1357; l’autorizzazione è  accordata dal Sindaco,  previa deliberazione del Consiglio Comunale.