1. Sono ammesse deroghe
alle presenti norme
unicamente per impianti pubblici e di uso pubblico e limitatamente alla
distanza prescritta dai confini e
dai cigli stradali,
alle fasce di rispetto, alle
altezze ed al
numero di piani eventualmente prescritti, alle
tipologie edilizie.
2. È altresì ammessa deroga alla destinazione d’uso
delle aree agro-silvo-pastorali unicamente per gli impianti pubblici di cui all’art. III.1.2. p. D).
3. I poteri di deroga di cui ai precedenti commi
sono esercitati con osservanza dell’art.
3 della legge 21 Dicembre 1955 n. 1357; l’autorizzazione è accordata dal
Sindaco, previa deliberazione del
Consiglio Comunale.