ART. 11 MODIFICAZIONI DELLE
DESTINAZIONI D’USO
Ogni
intervento che comporti modificazione delle destinazioni d’uso in atto, o quelle
già assentite, con o senza modificazioni delle strutture edilizie, è
subordinato alla verifica di congruenza con l’effettiva capacità insediativa,
nei termini di cui al precedente articolo 10.
Costituisce
mutamento di destinazione d’uso, subordinato a permesso di costruire, il
passaggio, anche senza opere edilizie, dall’una all’altra delle seguenti
categorie: a) destinazioni residenziali; b) destinazioni produttive,
industriali o artigianali; c) destinazioni commerciali; d) destinazioni
terziarie-turistico-ricettive; e) destinazioni direzionali; f) destinazioni
agricole.
E’
fatta salva la prescrizione del primo comma, lettera a) dell’art.48 L.U.R..
A norma dell’art.
10 Legge 10/77 ultimo comma/D.P.R. 6/6/2001 n° 380 art. 19 ultimo comma, ogni
modificazione delle destinazioni d’uso di opere o impianti non destinati alla
residenza già concessi in base alla Legge citata, nei 10 anni successivi
all’ultimazione dei lavori,
è
subordinata al versamento di un contributo nella misura massima corrispondente
alla nuova destinazione determinata con riferimento al momento dell’intervenuta
variazione.
L’onerosità
è commisurata alla differenza tra gli oneri dovuti per la classe della nuova
destinazione d’uso e quelli dovuti per la destinazione in atto. Il concessionario
è tenuto al versamento dell’importo corrispondente al saldo, se positivo.