ART. 11 MODIFICAZIONI DELLE DESTINAZIONI D’USO

Ogni intervento che comporti modificazione delle destinazioni d’uso in atto, o quelle già assentite, con o senza modificazioni delle strutture edilizie, è subordinato alla verifica di congruenza con l’effettiva capacità insediativa, nei termini di cui al precedente articolo 10.

Costituisce mutamento di destinazione d’uso, subordinato a permesso di costruire, il passaggio, anche senza opere edilizie, dall’una all’altra delle seguenti categorie: a) destinazioni residenziali; b) destinazioni produttive, industriali o artigianali; c) destinazioni commerciali; d) destinazioni terziarie-turistico-ricettive; e) destinazioni direzionali; f) destinazioni agricole.

E’ fatta salva la prescrizione del primo comma, lettera a) dell’art.48 L.U.R..

A norma dell’art. 10 Legge 10/77 ultimo comma/D.P.R. 6/6/2001 n° 380 art. 19 ultimo comma, ogni modificazione delle destinazioni d’uso di opere o impianti non destinati alla residenza già concessi in base alla Legge citata, nei 10 anni successivi all’ultimazione dei lavori,

è subordinata al versamento di un contributo nella misura massima corrispondente alla nuova destinazione determinata con riferimento al momento dell’intervenuta variazione.

L’onerosità è commisurata alla differenza tra gli oneri dovuti per la classe della nuova destinazione d’uso e quelli dovuti per la destinazione in atto. Il concessionario è tenuto al versamento dell’importo corrispondente al saldo, se positivo.