ART. 11 bis TRASFERIMENTO DI
CAPACITA’ EDIFICATORIA
Il
trasferimento di capacità edificatoria è ammesso tra lotti facenti parte dello
stesso ambito territoriale e aventi la stessa destinazione d’uso (medesima area
urbanistica) alle seguenti condizioni: -l’impiego della servitù di non
edificare, per determinare il “trasferimento di capacità edificatoria”, deve
essere accompagnato da un contestuale atto d’obbligo unilaterale nei confronti
dell’Amministrazione Comunale da parte del cedente, stipulato da un notaio e
trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari; -deve essere
effettuato il calcolo analitico della capacità edificatoria realizzata sul
lotto cedente, accompagnato da una documentazione fotografica dei fronti
dell’edificio e delle recinzioni del lotto, onde verificare la reale
consistenza della capacità edificatoria potenzialmente trasferibile.
Il
trasferimento della capacità edificatoria afferente aree edificabili
appartenenti a zone urbanistiche diverse può avere luogo solo nella forma
differita, ovvero previa formazione ed approvazione di uno strumento
urbanistico esecutivo. In questo caso il trasferimento di cubatura può anche
riguardare lotti compresi in aree urbanistiche differenti.
Sono ammessi
trasferimenti di capacità edificatoria nell’ambito delle zone agricole purchè: -l’accorpamento della capacità edificatoria non
superi i 1.000 mc. per ogni residenza rurale, al netto delle attrezzature
tecniche ammesse; la capacità edificatoria sarà calcolata moltiplicando
l’indice di fabbricabilità per l’intera proprietà fondiaria, anche nei casi in
cui le aziende insistano su territori di Comuni limitrofi; -l’insediamento
preveda la realizzazione o la conservazione, accanto alla capacità edificatoria
residenziale, delle infrastrutture annesse con l’attività agricola (quali
stalle, silos, magazzini, ecc.) la cui esistenza è da ritenersi condizione
necessaria al rilascio del permesso di costruire; -l’indice della capacità
edificatoria cui far riferimento sia quello proprio dell’area o delle aree
normative in cui si trovano le varie proprietà del richiedente; -sia stipulata
apposita convenzione o atto unilaterale d’obbligo trascritto nei Registri
Immobiliari dai quali risulti gravare un vincolo di inedificabilità, sulle aree
la cui capacità edificatoria sia stata utilizzata per l’operazione.