ART. 11 bis TRASFERIMENTO DI CAPACITA’ EDIFICATORIA

Il trasferimento di capacità edificatoria è ammesso tra lotti facenti parte dello stesso ambito territoriale e aventi la stessa destinazione d’uso (medesima area urbanistica) alle seguenti condizioni: -l’impiego della servitù di non edificare, per determinare il “trasferimento di capacità edificatoria”, deve essere accompagnato da un contestuale atto d’obbligo unilaterale nei confronti dell’Amministrazione Comunale da parte del cedente, stipulato da un notaio e trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari; -deve essere effettuato il calcolo analitico della capacità edificatoria realizzata sul lotto cedente, accompagnato da una documentazione fotografica dei fronti dell’edificio e delle recinzioni del lotto, onde verificare la reale consistenza della capacità edificatoria potenzialmente trasferibile.

Il trasferimento della capacità edificatoria afferente aree edificabili appartenenti a zone urbanistiche diverse può avere luogo solo nella forma differita, ovvero previa formazione ed approvazione di uno strumento urbanistico esecutivo. In questo caso il trasferimento di cubatura può anche riguardare lotti compresi in aree urbanistiche differenti.

Sono ammessi trasferimenti di capacità edificatoria nell’ambito delle zone agricole purchè: -l’accorpamento della capacità edificatoria non superi i 1.000 mc. per ogni residenza rurale, al netto delle attrezzature tecniche ammesse; la capacità edificatoria sarà calcolata moltiplicando l’indice di fabbricabilità per l’intera proprietà fondiaria, anche nei casi in cui le aziende insistano su territori di Comuni limitrofi; -l’insediamento preveda la realizzazione o la conservazione, accanto alla capacità edificatoria residenziale, delle infrastrutture annesse con l’attività agricola (quali stalle, silos, magazzini, ecc.) la cui esistenza è da ritenersi condizione necessaria al rilascio del permesso di costruire; -l’indice della capacità edificatoria cui far riferimento sia quello proprio dell’area o delle aree normative in cui si trovano le varie proprietà del richiedente; -sia stipulata apposita convenzione o atto unilaterale d’obbligo trascritto nei Registri Immobiliari dai quali risulti gravare un vincolo di inedificabilità, sulle aree la cui capacità edificatoria sia stata utilizzata per l’operazione.