ART. 13 DESTINAZIONI D’USO PROPRIE,
AMMESSE, ESCLUSE
In
generale potranno essere ammessi nuovi insediamenti ed interventi che
riguardino trasformazioni sostanziali di aree e di edifici esistenti, solo a
condizione che le destinazioni d’uso previste risultino compatibili e non in
contrasto con le caratteristiche dell’immediato contesto ambientale.
Inoltre,
disposizioni più restrittive di quelle appresso specificate, potranno essere
definite dagli strumenti esecutivi, ferme restando le funzioni proprie
assegnate a ciascuna parte del territorio.
Le destinazioni
d’uso proprie, ammesse od escluse nelle diverse parti del territorio -fatte
salve le più specifiche indicazioni di cui alle norme del Titolo IV-sono
definite nel modo seguente: a) Le abitazioni
(comprese residenze
comunitarie o speciali) costituiscono destinazione propria nelle aree A-B-C. Le
abitazioni saranno inoltre ammesse:
.
• nelle aree destinate agli insediamenti
produttivi, artigianali e commerciali, limitatamente all’abitazione del
proprietario o del personale di custodia agli impianti.
• nelle aree ad usi agricoli
limitatamente a: − esigenze di conduzione agricola del fondo; − riutilizzo a fini residenziali di eventuali edifici abbandonati o
non più necessari alle
esigenze delle
aziende agricole.
.
• nelle aree di
categoria -F-, limitatamente alle esigenze abitative del custode o gestore.
• nelle aree di categoria -M-, limitatamente alle unità abitative
già esistenti, alle abitazioni dei proprietari o conduttori delle varie
attività, alle abitazioni del personale di custodia. Le abitazioni sono escluse
in tutti gli altri casi.
b)
Le attività agricole (stalle anche con macelli di capacità limitata
-D.L. n. 286 del 18/4/94, -, silos, serre, rimesse agricole, ecc.)
costituiscono destinazione propria delle aree -E-. E’ ammesso il mantenimento
delle attività agricole nelle aree F; in particolare nell’area F1, secondo le
prescrizioni del Piano d’Area e limitatamente alle colture foraggiere (per la
salvaguardia della falda). E’ inoltre ammessa la conservazione dell’attività
agricola in tutte le aree destinate a nuovi complessi insediativi di carattere
residenziale, produttivo e nelle aree per servizi a questi afferenti, nella
misura strettamente indispensabile alla conduzione del fondo ivi compreso,
quando venga dimostrata l’impossibilità di diversa dislocazione e fino a quando
non vengano attuate le trasformazioni specificatamente previste per attuare le
destinazioni proprie in tali aree. Le destinazioni agricole sono escluse in
tutti gli altri casi ed in tutte le altre aree.
c)
Le attività produttive (industriali, artigianali e complementari)
costituiscono destinazione propria delle aree ZA-ZI-ZIC-ZICC-ZRU. Esse saranno
ammesse nelle altre aree, limitatamente alle esigenze di mantenimento e
funzionalità delle attività esistenti (che non devono incrementarsi) fino a
quando non intervenga la trasformazione d’uso dell’area, in applicazione
dell’art. 3 della L.U.R..
Inoltre saranno
ammesse nuove attività artigianali, purchè non
moleste, non inquinanti e non classificate insalubri (D.M. 5/9/94), nelle aree
M e nelle aree B e C (limitatamente ad attività artigianali di servizio alla
residenza e alla persona). Le attività produttive sono escluse in tutti gli
altri casi ed in tutte le altre aree.
d)
Le attività terziarie Le attività commerciali non normate dal D.Lgs 114/98, saranno ammesse nelle varie parti del
territorio, compatibilmente con le caratteristiche della zona urbanistica in
cui si collocano. Gli esercizi di somministrazione sono ammessi nelle aree di
tipo A-B-C-M e a servizio delle zone ZA-ZI-ZRU. Le attività finanziarie,
direzionali ed amministrative, saranno ammesse esclusivamente nelle aree di
tipo A-B-C-M-ZA-ZI-ZRU con l’osservanza degli standard urbanistici di cui
all’art. 21 della L.U.R. Le attrezzature per le attività turistico-ricettive e
ricreativo-sportive, (salvo quanto previsto nelle aree a servizi S24 e S25,
all’art. 14.12 delle presenti NdA), saranno ammesse
esclusivamente nelle aree B, F e TR, subordinatamente alle funzioni proprie di
tali aree, secondo quanto illustrato in dettaglio nei successivi artt. 14.2,
14.8 e 14.9. L’installazione di impianti di distribuzione dei carburanti sarà
ammessa, in conformità al D.L. 11/2/98 n. 32 sulla “Razionalizzazione del
sistema di distribuzione dei carburanti”, nelle aree individuate sulla
cartografia di piano.
e) Le attività commerciali (ai sensi
del D.Lgs 114/98) sono consentite:
.
• nelle zone a
destinazione residenziale (sono ammessi solo esercizi di vicinato con
superficie fino a 150 mq; è ammesso inoltre l’insediamento di esercizi di
vicinato in aree o in edifici già destinati a servizi pubblici);
.
• nelle zone a
destinazione industriale e artigianale sono ammessi:
-un
esercizio di vicinato con superficie di vendita fino a 150 mq. per ogni
fabbricato industriale collocato sul lato sinistro di Viale Marconi, provenendo
dalla strada provinciale S.P. 183, tra via Volvera e viale G. Ferraris, per un
totale di sei esercizi di vicinato;
- il commercio all’ingrosso che deve essere
integrato, di norma, alle attività produttive industriali e artigianali;
.
•
nell’addensamento storico rilevante (A1), coincidente con il del Centro Storico
e aree limitrofe;
.
•
nell’addensamento commerciale urbano minore (A4);
.
• nella
localizzazione urbana non addensata (L1);
.
• nella
localizzazione commerciale urbano periferica non addensata (L2).