ART. 14 TIPI DI INTERVENTO
Ai sensi
dell’art. 13 della L.U.R. il presente Piano articola gli interventi ammissibili
per le varie categorie omogenee d’uso del suolo, di cui all’art. 12 delle
presenti norme, nel rispetto delle seguenti definizioni, fatte salve eventuali
ulteriori specificazioni in sede di strumenti urbanistici esecutivi, in
relazione alle peculiarità del tessuto edilizio e microurbanistico considerato:
a) Manutenzione ordinaria
le opere di riparazione,
rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad
integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, purchè
non comportino la realizzazione di nuovi locali o l’ampliamento di quelli
esistenti, nè modifiche alle strutture od all’organismo edilizio.
b) Manutenzione
straordinaria le opere e le modifiche necessarie per rinnovare o sostituire
parti anche strutturali degli edifici, nonchè per realizzare ed integrare i
servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le
superfici delle singole unità immobiliari, non comportino modifiche delle
destinazioni d’uso e l’aumento del numero dei locali utili o abitabili, non
vengano variate la posizione e la forma delle strutture portanti e dei
collegamenti verticali ed orizzontali, il tipo e le pendenze delle coperture.
c) Restauro
e risanamento conservativo gli interventi rivolti a conservare l’organismo
edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di
opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali
dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili.
Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo
degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi
accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze d’uso, l’eliminazione degli
elementi estranei all’organismo edilizio.
d) Ristrutturazione
edilizia gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi,
mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo
edilizio in tutto od in parte diverso dal precedente. Tali interventi
comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi
dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed
impianti, senza aumento delle superfici e dei volumi esistenti. Nell’ambito
degli interventi di ristrutturazione edilizia sono compresi anche quelli
consistenti nella demolizione e successiva ricostruzione dei fabbricati a
condizione che non vengano modificate la conformazione planovolumetrica (stessa
volumetria e sagoma) e le distanze preesistenti secondo le definizioni dei
parametri edilizi riportate nel regolamento edilizio.
e) Sostituzione
edilizia gli interventi che prevedono la demolizione dei fabbricati oltre i
limiti e le condizioni della ristrutturazione edilizia accompagnata da
contestuale riedificazione. La successiva riedificazione del nuovo organismo
edilizio, anche diverso da quello originario, potrà avvenire entro i limiti
delle volumetrie preesistenti e nel rispetto delle prescrizioni derivanti dai
restanti parametri urbanistici previsti dal Piano Regolatore e dal regolamento
edilizio.
f) Ristrutturazione
urbanistica gli interventi rivolti a sostituire l’esistente tessuto
urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di
interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli
isolati e della rete stradale.
g) Completamento
gli interventi rivolti alla realizzazione di nuove opere, su porzioni del
territorio già parzialmente edificate, da disciplinare con specifiche
prescrizioni relative agli allineamenti, alle altezze massime, nonchè alla
tipologia ed alle caratteristiche planivolumetriche degli edifici.
h) Nuovo impianto gli
interventi rivolti all’utilizzazione di aree inedificate, da disciplinare con
appositi indici, parametri ed indicazioni specifiche tipologiche.
Le categorie omogenee d’uso del
suolo, di cui all’art. 12 delle presenti norme, fanno riferimento alla seguente
casistica, e per gli interventi nelle aree IDR, dovranno seguire le
prescrizioni dell’art. 20 seguente.
14.1 -AREA A-
Area interessata agli insediamenti urbani che rivestono carattere
storico-artistico ed ambientale,
individuata nelle planimetrie del presente piano.
L’intera zona A è soggetta alle prescrizioni riportate nel successivo TITOLO
IV.
Gli specifici interventi ammessi nella zona A sono illustrati in dettaglio
nelle Tavole 4A, 4B, 4C e
nelle Tabelle Normative del Centro Storico allegate alle presenti N.d.A. e sono
subordinati al
rilascio di permesso di costruire.
14.2 -AREE B-
Aree in gran parte o totalmente edificate, in cui sono ammessi:
-interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento
conservativo,
ristrutturazione edilizia e sostituzione edilizia;
-è ammesso
l’aumento della superficie residenziale utile di calpestio in misura non
superiore al 20% della superficie preesistente, senza mutamento di volume;
-è
consentito il recupero alla destinazione d’uso abitativa o turistico –
ricettiva di volumi agricoli, travate, porticati e fienili di carattere
permanente, nell’ambito della sagoma massima dell’edificio; è consentita la
traslazione dei solai per l’adeguamento delle altezze interne dei locali
destinati ad abitazione;
-negli
edifici uni e bifamiliari sono altresì ammessi aumenti di volume non eccedente
al 20% dell’esistente per miglioramento igienico-funzionale, in assenza di
volumi recuperabili; 25 mq sono comunque consentiti in assenza di volumi
recuperabili;
-interventi
di ampliamento, demolizione e ricostruzione, nuova costruzione su lotti
inedificati e
solo parzialmente edificati. Gli
interventi sono subordinati al rilascio del permesso di costruire o alla
presentazione di SCIA. La densità fondiaria massima raggiungibile su ciascun
lotto, edificato o libero, è di 0.80 mc/mq, l’altezza massima consentita è di
mt. 7.50 con due piani fuori terra, il rapporto di copertura è 1/3; è ammesso l’uso delle mansarde e dei sottotetti come
abitazione purchè abbiano altezza media di mt. 2,70 e purchè la loro cubatura
sia considerata nel computo generale dell’edificio. Tutte le aree residenziali
di completamento B, oggetto di trasformazione con la presente variante
strutturale n. 2, conservano la capacità edificatoria in dotazione prima della
detta variante.
1.
14.3 -AREE C-C*
Aree inedificate in cui sono ammesse nuove costruzioni, secondo gli indici
di densità fondiaria,
altezze, numero di piani, definiti nella Tabella 1, allegata alle presenti
N.d.A., e con rapporto di
copertura di 1/3.
Gli interventi nelle aree C sono subordinati al rilascio di permesso di
costruire o permesso di
costruire convenzionato.
Gli interventi nelle aree C* dovranno essere attuati mediante strumenti
urbanistici esecutivi (di cui
all’art. 43 della L.U.R.) estesi all’intera area, fermi restando i disposti
dell’art. 8 delle presenti
norme e del 1° comma dell’art. 43 della L.U.R..
2.
14.4 -AREE ZI-ZIC-ZICC-ZRU
-SS In tale categoria omogenea d’uso, di cui all’art. 12.4 delle presenti
norme, gli interventi avverranno esclusivamente secondo quanto indicato nel
successivo TITOLO V, nelle Schede Normative allegate alle presenti N.d.A. e
nell’allegato 1.
3.
14.5 -AREE ARTIGIANALI
ZA-Nelle aree artigianali -ZA-gli interventi si attueranno secondo le
indicazioni riportate nel successivo TITOLO V e nelle Schede Normative
allegate alle presenti N.d.A.. Nelle aree artigianali -ZA-già esistenti e
situate al di fuori della specifica zona artigianale di Viale Marconi, sono
ammessi interventi di manutenzione ordinaria e di manutenzione straordinaria
con possibilità di ampliamento, fino al 20% della superficie esistente,
limitatamente ad esigenze igieniche, di sicurezza e di funzionalità degli
impianti e nel rispetto del rapporto di copertura di 1/2. I fabbricati delle aree succitate non dovranno
superare l’altezza massima di mt. 6.50 misurata sottocatena o all’intradosso
dell’ultima soletta di copertura. Saranno consentite costruzioni per gli uffici
e per l’alloggio del custode o del proprietario, seguendo, in ogni caso, le
indicazioni riportate nel successivo TITOLO V.
1.
14.6 -AREE
MISTE M-Nelle aree M, in tutto o in parte già edificate, sono ammessi
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ristrutturazione
edilizia, di sostituzione edilizia e di nuova costruzione. La densità fondiaria
massima raggiungibile su ciascun lotto, , è di 0.80 mc/mq; per le abitazioni
l’altezza massima consentita è di mt. 7.50 con due piani fuori terra e rapporto
di copertura di 1/3; per i capannoni l’altezza massima consentita è di mt. 6.00 e rapporto di
copertura di 1/2.
2.
14.7 -AREE
AGRICOLE E-In tale categoria omogenea d’uso, di cui all’art. 12.7 delle
presenti norme, sono ammessi:
.
• interventi
di manutenzione ordinaria e straordinaria, di risanamento conservativo e
ristrutturazione edilizia di edifici esistenti;
.
• interventi
per la realizzazione di attrezzature ed infrastrutture inerenti all’attività
agricola, nonchè interventi per la realizzazione di abitazioni rurali che
rispettino i seguenti limiti di densità fondiaria, a seconda delle colture in
atto o in progetto nell’azienda interessata (a norma dell’art. 25
L.U.R.): |
|
-terreni a colture
protette in serre fisse |
0.06 mc/mq |
-terreni a colture
orticole e floricole specializzate |
0.05 mc/mq |
-terreni a colture
legnose specializzate |
0.03 mc/mq |
-terreni a seminativo
e a prato permanente |
0.02 mc/mq |
-terreni a
bosco e a coltivazione industriale del legno annessi ad aziende agricole (non
più di 5 ha per azienda) 0.01 mc/mq
-terreni a pascolo e a prato-pascolo permanente di aziende silvo-pastorali
(max 500
mc.) 0.001 mc/mq Il volume edificabile è calcolato per ogni azienda agricola al
netto dei terreni classificati come incolti ed al lordo degli edifici
eventualmente esistenti, senza considerare le attrezzature e le infrastrutture
tecniche al servizio dell’agricoltura. E’ ammessa l’utilizzazione di tutti gli
appezzamenti componenti l’azienda, anche non contigui, purchè esistenti sul
territorio di Bruino o su territori di Comuni limitrofi, ai fini delle norme
sulla formazione della proprietà coltivatrice. Per aziende che eventualmente
insistano su terreni di Comuni limitrofi, è ammesso nell’ambito di aree a
destinazione agricola, l’accorpamento dei volumi sull’area di un solo Comune, a
condizione che l’edificio per residenza rurale non superi i 1.500 mc. Gli indici
di densità fondiaria si intendono riferiti alle colture in atto od in progetto.
Gli eventuali cambiamenti di classe e l’applicazione della relativa densità
fondiaria, sono verificati dal Comune in sede di rilascio del permesso di
costruire, senza che costituiscano variante al Piano Regolatore. Il
trasferimento della cubatura edilizia a fini edificatori, ai sensi dei commi 11
e 12 dell’art. 25 della L.U.R., deve risultare da apposito atto di vincolo,
trascritto nei registri della proprietà immobiliare. Non sono ammessi
trasferimenti di cubatura tra aziende diverse. Tutte le aree la cui cubatura è
stata utilizzata a fini edificatori, sono destinate a “non edificandi” e sono
evidenziate su mappe catastali tenute in pubblica visione. Per quanto non è
stato richiamato valgono le prescrizioni contenute nell’art. 25 della L.U.R..
Non sono ammessi aumenti di volume per gli immobili classificati tra i beni
culturali. Sugli edifici esistenti destinati all’allevamento intensivo di
animali sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria,
risanamento e ristrutturazione edilizia, ampliamenti necessari al miglioramento
degli impianti e all’aumento della produzione. Il rapporto di copertura massimo
consentito è pari ad 1/10 della superficie fondiaria del lotto di proprietà. La distanza minima di
questi allevamenti dalle aree urbanizzate deve essere di mt. 100.
Contestualmente all’attuazione degli interventi si dovrà provvedere alla
sistemazione dell’area attraverso la piantumazione con alberi di alto fusto, alla
messa in opera di impianti di depurazione delle acque reflue, alla
realizzazione di idonee strutture destinate alla raccolta degli escrementi e
dei rifiuti, a garantire con documentazione ufficiale e con specifici impianti
la potabilità delle acque ad uso domestico. Come previsto al comma 14 dell’art.
25 della L.U.R., è ammesso, in deroga ai limiti di densità fondiaria stabiliti
dal presente articolo, l’ampliamento delle residenze rurali degli imprenditori
agricoli a titolo principale per le quali venga dimostrato il particolare
disagio abitativo e la contemporanea insufficiente dotazione aziendale di
superficie coltivata, nella misura del 20% della cubatura residenziale
esistente e comunque non superiore a 100 mc. L’ampliamento dovrà
prioritariamente avvenire attraverso il recupero di volumi agricoli esistenti,
porticati, travate, fienili nell’ambito della sagoma massima dell’edificio;
forme e materiali degli interventi di ampliamento degli edifici, dovranno
garantire il corretto inserimento ambientale dei medesimi.
14.8 -AREE F-Queste aree non
sono aree destinate ai servizi pubblici (art. 22 L.U.R.) ma aree destinate ad
insediamenti di interesse pubblico o collettivo, di iniziativa, proprietà e
gestione pubblica o privata. In tale categoria di aree, di norma ogni
intervento dovrà essere strettamente coerente con la funzione assegnata e potrà
essere attuato esclusivamente in stretta coerenza con lo strumento urbanistico
esecutivo esteso all’intera zona. Oltre alle specifiche indicazioni dello
S.U.E. in tali aree saranno di massima ammessi:
F1-Sangone -sistemazione dell’intera area a
verde con la sola possibilità di realizzare alcune attrezzature ricreative
(aree per giochi, piazzole di sosta e di pic-nic attrezzate, percorsi ginnici,
piste ciclabili); -attrezzature sportive connesse al corso d’acqua. In
quest’area è fatto divieto assoluto di nuove costruzioni e di opere di
urbanizzazione eccedenti la semplice sistemazione del sito a verde o ad
attrezzature sportive connesse al corso d’acqua secondo i disposti dell’art. 30
della L.U.R. e del Piano d’Area del Sistema delle Aree Protette della Fascia
Fluviale del Po nel tratto torinese -Area Stralcio del torrente
Sangone-(adottato dal Consiglio Direttivo dell’Ente Parco Fluviale del Po
Torinese n. 47/98 e approvato dal Consiglio Regionale il 30/05/2002). Per gli
aspetti ecologici si rimanda all’art. 14 ter.3.1.
F2-Cerrina Sull’ex-area aeroportuale (attualmente non più in uso
e di cui, con disposizione ENAC del 18/12/01, è cessato l’esercizio e sono
stati cancellati i vincoli aeroportuali) saranno ammessi interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria e di ristrutturazione degli edifici
esistenti per i quali sono ammesse destinazioni di uso turistico-ricettive e
ricreative-sportive. Per la destinazione turistico-ricettiva sarà consentita la
demolizione degli edifici esistenti e la realizzazione di una struttura di pari
cubatura, di altezza non superiore a mt 10.00 e con
un rapporto
di copertura non superiore a ¼ della superficie territoriale. Sarà ammesso un
ampliamento (una tantum) fino al 10% della cubatura esistente. L’intera area
sarà sistemata a verde attrezzato ricreativo-sportivo. Gli interventi dovranno
essere attuati con S.U.E. esteso all’intera area: sarà obbligatorio reperire,
in fase di S.U.E. le aree servizi ex art. 21 L.U.R.. Non sarà comunque ammesso
alcun tipo di opera per la realizzazione della quale occorrono movimenti di
terra consistenti e variazioni importanti dello stato dei luoghi.
F3-Sangonetto
(compresa area
ricadente in classe IIIa)
L’area da
tutelare si estende sul corridoio ripario ben sviluppato lungo parte del rio
Sangonetto per costituire elemento di identificazione e protezione della pista
ciclabile prevista
a margine.
Dovrà essere garantito almeno il mantenimento degli attuali elementi di
naturalità presenti (es.
fascia di vegetazione lungo il Sangonetto).
La conservazione di tale area e una sua rinaturalizzazione (ampliamento della
fascia riparia
lungo il Sangonetto che corre lungo il confine comunale e ripristino dei tratti
in cui tale fascia
è interrotta) riveste particolare interesse anche per la sua posizione in
continuità con il Parco
provinciale del Monte S.Giorgio.
Una valorizzazione naturalistica di quest’area risulta inoltre coerente con il
progetto di una
pista ciclabile in quanto contribuisce a rendere maggiormente piacevole l’area
per i fruitori.
Per gli aspetti ecologici si rimanda all’art. 14 ter.3.2.
14.9 -AREA TERZIARIA TR-Area
destinata ad attrezzature turistico-ricettive, ricreative e commerciali nella
quale gli interventi, a carattere unitario, sono subordinati alla redazione di
uno strumento urbanistico esecutivo esteso all’intera area, con una densità
fondiaria massima di 0.50 mc/mq non superiore a 3 p. f.t. e con rapporto di
copertura di 2/3. In fase di S.U.E. sarà obbligatorio reperire le aree servizi ex art. 21
L.U.R.. Sui fronti del lotto verso l’area residenziale e verso l’area agricola,
dovranno essere previste sistemazioni a verde con siepi ed alberi di alto fusto
di essenze autoctone, al fine di creare una fascia di protezione ambientale e
anti inquinamento. Sul fronte strada dovranno essere previste analoghe
sistemazioni a verde e dovrà essere studiato il sistema dell’accessibilità da
via Orbassano (ad esempio con sistemi a rotatoria), con soluzioni che
concentrino o riducano ad uno il numero degli accessi (integrandosi con
l’accesso del lotto residenziale di completamento e con l’area a servizi 29I,
confinanti), che prevedano parcheggi alberati e che consentano la miglior
collocazione del percorso ciclo-pedonale previsto dal Piano.
14.10 -AREE PER ATTREZZATURE
SANITARIE AS-
Aree già in parte edificate sulle quali sono ammessi:
-interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di ristrutturazione
edilizia;
-interventi di ampliamento necessari al miglioramento degli impianti, al
miglioramento funzionale del complesso e comunque sempre destinati a locali di
degenza e alle relative attrezzature. Gli ampliamenti consentiti non possono
comunque essere superiori al 25% della cubatura esistente, alla data
dell’approvazione della presente Variante, con altezze non superiori a quelle
attuali. In tali aree sono ammesse infrastrutture interrate, anche in presenza
di una ridotta soggiacenza della falda idrica superficiale, in deroga all’art.
20 – AREE “IDR”, alle seguenti condizioni: -gli interventi dovranno essere
corredati da uno specifico studio idrogeologico –idraulico, in cui dovranno
essere valutati sia l’effettivo volume di acqua da emungere, in funzione delle
dimensioni dell’opera e della durata dei cantieri, sia il dimensionamento del
sistema di drenaggio, le quantità e le tipologie dei materiali da impiegare, le
tecniche e le tempistiche di posa degli stessi; -gli interventi dovranno essere
corredati da uno specifico progetto relativo all’impermeabilizzazione
definitiva della struttura in sotterraneo, in cui dovranno essere riportate
tipologie e quantità dei materiali impiegati, tecniche e tempistiche di posa
degli stessi. Come dato generale, il progettista e l’impresa esecutrice
dovranno tenere conto delle indicazioni riportate nello studio
geologico-idrogeologico connesso alla realizzazione di interrati.
14.11 -AREE PER ATTIVITA’ E USI
COMMERCIALI -A1 -A4 -L1 -L2 (ai sensi del D.Lgs n° 114/98)
14.11.1 Classificazione del comune e
definizione del centro urbano
Il comune di
BRUINO in relazione alle caratteristiche della rete distributiva, della
dotazione dei servizi, delle condizioni socioeconomiche e di consistenza
demografica, ai fini dell’applicazione delle disposizioni dell’Allegato A alla
D.C.R. n° 563-13414 e successive modifiche e integrazioni, risulta compreso
nella seguente classificazione:
b) comune della rete SECONDARIA del tipo comune
INTERMEDIO: (v. allegato
D.C.R. n.
59-10831 del 24.3.2006)
COMUNE INTERMEDIO: PROVINCIA DI TORINO: BRUINO*
*compreso nell’area di programmazione commerciale di TORINO
14.11.2 Classificazione delle zone di insediamento
commerciale
Nel Comune di BRUINO si riconoscono le seguenti zone
di insediamento commerciale
Addensamenti:
Tipo |
Descrizione |
A BRUINO |
A.1 |
Addensamento storico rilevante: |
|
|
È l’ambito commerciale di antica formazione che si è sviluppato
spontaneamente intorno |
|
|
al fulcro del territorio comunale (Piazza principale, piazza del mercato,
Chiesa, Municipio |
|
|
e simili) caratterizzato dalla presenza di attività commerciali e di
servizi non rivolte prevalentemente al vicinato e da una buona densità
residenziale. È riconoscibile nell’area |
Zona delimitata |
|
centrale del centro abitato e può non coincidere con la perimetrazione
degli insediamenti |
|
|
urbani aventi carattere storico-artistico così come definiti
dall’articolo 24 della LR 56/77 e |
|
|
s.m.i. |
|
A.4 |
Addensamento commerciale urbano minore o debole: |
|
|
Si riconosce in ambiti urbani che non hanno le caratteristiche per essere
classificati A.1. A.2. e A.3. È ogni ambito semicentrale di non antica
formazione ubicato nel centro abitato |
Via Orbassano – da Piazzale Alba Serena all’angolo di |
|
e nel tessuto residenziale del Comune, lambito o percorso da assi viari
di livello urbano |
Via dei Tigli e Via Rivalta |
|
locale, caratterizzato da una presenza di offerta commerciale limitata
alle funzioni meno |
|
|
rare. Gli addensamenti minori sono interclusi tra i vari tipi di
addensamento. |
|
Localizzazioni
Tipo |
Descrizione |
|
A BRUINO |
|
|
|
|
L.1 |
Localizzazioni commerciali urbane non addensate: Si riconoscono in aree
che non hanno le caratteristiche per essere classificate A.1, A.2, A.3, A.4 e
A.5. Sono aree totalmente intercluse nel tessuto residenziale nell’ambito del
centro abitato, preferibilmente lambite o percorse da assi viari di livello
urbano. Sono candidate ad ospitare attività rivolte al servizio dei residenti
o al potenziamento dell’offerta nel quadro del processo di riqualificazione
urbana. |
|
Area CO 1 P.R.G.C. L.1.1 Via Torino angolo via Mulino Area CO 2 P.R.G.C.
L.1.2 Via Torino tra le vie del Mulino e Via Volvera Area TR P.R.G.C. L.1.3
Via Orbassano alla confluenza con la via Torino, di fronte all’intersezione
con la via Candiolo Area CO 3 CO 4 P.R.G.C. L.1.4 Via Orbassano angolo viale
Marconi |
|
|
|
|
L.2 |
Localizzazioni commerciali urbano-periferiche non addensate: Si
riconoscono in aree che non hanno le caratteristiche per essere classificate
A.1, A.2, A.3, A.4 ed L.1 e che non sono intercluse tra esse. Le
localizzazioni commerciali urbano-periferiche non addensate sono ubicate in
prossimità del tessuto residenziale, urbano esistente o previsto ed anche
all’esterno. Esse sono preferibilmente lambite o percorse da assi viari di
primo livello e sono candidate ad ospitare attività rivolte al servizio dei
consumatori nel quadro del processo di riqualificazione urbana. Possono
includere eventualmente anche attività commerciali e/o di servizio
preesistenti, compresi gli addensamenti A.5. Il riconoscimento è consentito
quando non vi sia contrasto con il PTP e in sua assenza previa acquisizione
del parere della Provincia. |
|
Area CO 5 P.R.G.C. Lungo l’asse stradale
della SS 589, detta Pinerolo-Susa, angolo via Vinovo |
Le localizzazioni commerciali urbane
non addensate L.1, di cui al comma 4 lettera a), potranno essere riconosciute
anche in sede di procedimento per il rilascio delle autorizzazioni di cui
all’articolo 15, sempre che lo strumento urbanistico generale e/o esecutivo
vigente preveda le destinazioni d'uso di cui all’articolo 24 già al momento
della presentazione dell’istanza di autorizzazione commerciale; il suddetto
riconoscimento avviene mediante l’applicazione di tutti i parametri di cui al
prospetto 4 della DCR previsti per un Comune Intermedio, senza alcuna
possibilità di deroga.
14.11.3 Compatibilità territoriale
dello sviluppo Nella tabella che segue sono riportate le compatibilità
territoriali dello sviluppo che definiscono il tipo di struttura commerciale
ammessa in funzione della classificazione del Comune e degli addensamenti e
localizzazioni individuate:
Tipologia delle strutture distributive |
Superficie |
Addensamenti |
|
Localizzazioni |
||||
A1 |
A3 |
A4 |
A5 |
L1 |
L2 |
|||
|
VICINATO |
di vendita (mq) fino a 150 |
Si |
= |
Si |
= |
Si |
Sì(1) |
Medie strutture di vendita |
M -SAM1 |
151 – 250 |
Si |
= |
Si |
= |
Si |
No |
|
M -SAM2 |
251 – 900 |
Si |
= |
Si |
= |
Si |
No |
|
M -SAM3 |
901 – 1500 |
No |
= |
No |
= |
Si |
Sì |
|
M -SE1 |
151 – 400 |
Si |
= |
Si |
= |
Si |
Sì |
|
M -SE2 |
401 – 900 |
Si |
= |
Sì |
= |
Si |
Sì |
|
M -SE3 |
901 – 1500 |
No |
= |
No |
= |
Si |
Sì |
Medi Centri commerciali |
M CC |
151 – 1500 |
Si |
= |
No |
= |
Si |
Sì |
Grandi strutture di vendita |
G -SM1 |
1501 – 4500 |
No |
= |
No |
= |
Sì(4) |
No |
|
G -SM2 |
4501 – 7500 |
No |
= |
No |
= |
No |
No |
|
G -SM3 |
7501 – 12000 |
No |
= |
No |
= |
No |
No |
|
G -SM4 |
> 12000 |
No |
= |
No |
= |
No |
No |
|
G -SE1 |
1501 – 3500 |
No |
= |
No |
= |
No |
Sì (2) |
|
G -SE2 |
3501 – 4500 |
No |
= |
No |
= |
No |
No |
|
G -SE3 |
4501 – 6000 |
No |
= |
No |
= |
No |
No |
|
G -SE4 |
> 6000 |
No |
= |
No |
= |
No |
No |
Grandi Centri commerciali |
G -CC1 |
fino a 6000 |
No |
= |
No |
= |
Sì(2) |
Sì |
|
G -CC2 |
6001 – 12000 |
No |
= |
No |
= |
No |
No |
|
G -CC3 |
12001 – 18000 |
No |
= |
No |
= |
No |
No |
|
G -CC4 |
> 18000 |
No |
= |
No |
= |
No |
No |
(1) Solo nei centri commerciali
compatibili con le presenti tabelle |
|
|||||||
(2) Solo fino a 3.000 mq. |
|
|||||||
(4) Solo fino a 1.800 mq. |
|
14.11.4
Attuazione della destinazione d’uso commerciale
La
destinazione d’uso commerciale è univoca ed è individuata secondo i seguenti
principi
fissati dall'articolo 24 della DCR n. 563-13414 del 29 ottobre 1999 e
successive modifiche:
a) commercio
al dettaglio: è attribuita nell’ambito degli addensamenti e delle
localizzazioni commerciali senza alcuna specifica limitazione delle tipologie
di strutture distributive compatibili; nelle altre zone del territorio
urbanizzato è attribuita per consentire la realizzazione degli esercizi di
vicinato. Tale destinazione è integrata o al tessuto residenziale o alle
attività produttive industriali, artigianali, al terziario non pubblico e al
commercio all’ingrosso. Ai sensi dell’articolo 26, primo comma, lettera f)
della l.r. 56/1977, come sostituita dalla legge regionale sul commercio, sono
compresi nella destinazione d’uso commerciale i pubblici esercizi,
l’artigianato e le attività terziarie al servizio della persona;
b) commercio
all’ingrosso: tale destinazione deve essere integrata, di norma, alle
attività
produttive industriali, artigianali e commerciali.
La
destinazione d’uso commerciale abilita alla realizzazione di insediamenti
commerciali solo nei casi in cui siano rispettate le compatibilità di cui
all’articolo 17 e i vincoli ed i requisiti di natura urbanistica fissati agli
articoli 23, 25, 26 e 27 dell’allegato A (DCR n. 59-10831 del 24.3.2006)
14.11.5
Strutture di vendita
Nel
territorio Comunale di BRUINO nel rispetto della Tabella della Compatibilità
territoriale allo sviluppo (tabella 6 DCR n. 59-10831 del 24.3.2006) sono
consentiti:
1) esercizi
di vicinato: consentiti anche esternamente all’addensamento e alle
localizzazioni commerciali purché compresi in ambiti già edificati (salvo che
si tratti di aree o edifici già destinati a servizi pubblici) ed in aree e/o
edifici ove la destinazione commerciale al dettaglio sia consentita dallo
strumento urbanistico generale e/o esecutivo vigente ed operante;
2) medie e
grandi strutture di vendita: consentite esclusivamente negli addensamenti e
nelle localizzazioni commerciali, (salvo che si tratti di aree o edifici già
destinati a servizi pubblici) ed in aree e/o edifici ove la destinazione
commerciale al dettaglio sia consentita dallo strumento urbanistico generale
e/o esecutivo vigente ed operante.
14.11.6 Nuove aperture,
trasferimenti, variazione della superficie e di settore merceologico degli
esercizi commerciali.
Le nuove aperture, il trasferimento
e le variazioni della superficie e del settore merceologico di esercizi
commerciali sono soggette a quanto disposto dall’articolo 15 della D.C.R. n°
563-13414 e successive modifiche e integrazioni
14.11.7
Misure di tutela dei beni culturali e ambientali
Le attività
commerciali si svolgono nel rigoroso rispetto dei beni culturali e ambientali
individuati ai sensi dell’articolo 24 della legge regionale n. 56/1977, e
successive modifiche ed integrazioni, del D.Lgs 22/1/2004 n. 42 (Codice dei
beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della L. 137/02), e
soggetti a specifiche prescrizioni di conservazione.
Nell’addensamento
A1 del Comune di BRUINO, nella parte in cui coincide con la perimetrazione del
nucleo storico, individuato ai sensi dell’art.24 della legge regionale n.
56/1977 quale insediamento urbano avente carattere storico-artistico e/o
ambientale, ogni intervento edilizio funzionale all’esercizio dell’attività
commerciale nell’addensamento A.1 è soggetto al rispetto dei disposti
dell’articolato delle Nta del PRGC.
14.11.8
Standard e fabbisogno di parcheggi e di altre aree per la sosta
Lo standard
minimo per parcheggi pubblici riferito alla superficie lorda di pavimento delle
tipologie di strutture distributive è stabilito nel rispetto dell’articolo 21,
primo comma, numero 3) della legge regionale n. 56/1977, come sostituito dalla
legge regionale sul commercio.
Ai sensi
dell’articolo 21, secondo comma della legge regionale n. 56/1977, come
sostituito dalla legge regionale sul commercio, fatto salvo il rispetto di
quanto prescritto al primo comma, numero 3) dell’articolo 21 della legge
regionale n. 56/1977, come sostituito dalla legge regionale sul commercio, lo
standard relativo al fabbisogno totale di posti a parcheggio pubblico è
determinato nella misura del 50 per cento del fabbisogno di posti a parcheggio
e conseguente superficie ottenuto dall’applicazione dei parametri della tabella
di cui al comma 3 ed ai commi 4 e 6.
Il
fabbisogno totale di posti a parcheggio è calcolato secondo i parametri della
tabella che segue, con l’avvertenza che il coefficiente di trasformazione in
superficie (mq) di ciascun posto parcheggio è pari a :
a) 26 mq,
comprensivi della viabilità interna e di accesso, qualora situati al
piano di campagna;
b) 28 mq, comprensivi della viabilità
interna e di accesso, qualora situati nella struttura degli edifici o in
apposite strutture pluripiano.
14.11.9
Verifiche di impatto sulla viabilità
Ai sensi e
per gli effetti della DCR n. 563-13414 s.m.i. articolo 26, per quanto attiene
alle verifiche di impatto sulla viabilità, lo studio e le soluzioni progettuali
relative sono rimandate alla fase di istruttoria di ogni singola domanda alle
stesse subordinata; sono interessate attività commerciali (nuove aperture,
trasferimenti, ampliamenti, modifica o aggiunta di settore merceologico) con
superficie di vendita superiore a mq. 900 ovvero a mq 1.800 secondo le zone di
insediamento. Si richiamano le particolari fattispecie e modalità previste
all’art. 26, comma 3° ter e seguenti, della DCR sopra richiamata.
14.11.10
Verifiche di compatibilità ambientale
Ai sensi e
per gli effetti della DCR n. 563-13414 s.m.i. articolo 27, la valutazione
ambientale degli insediamenti commerciali, nei casi previsti all’art. 4 e
dall’allegato B1 della LR 40/98, è coordinata con il procedimento di
autorizzazione urbanistica preliminare al rilascio di titoli abilitativi di cui
al 7° e 8° comma dell’art. 26 LR 56/77 s.m.i.
14.11.11 Progetto unitario di
coordinamento Va approvato dal Consiglio Comunale solo nel caso in cui siano
riconosciuti nel territorio del Comune addensamenti extraurbani A.5 e/o
localizzazioni urbano periferiche
L.2, successivamente al parere della
provincia, acquisito con le modalità procedimentali indicate agli articoli 13 e
14 della DCR n. 563-13414 e s.m.i. Tale progetto deve contenere le indicazioni
relative alle esigenze infrastrutturali, di organizzazione funzionale
dell’intera area in ordine al sistema della viabilità e degli accessi, così come
previsto all’art. 26, il posizionamento e il dimensionamento delle aree
destinate al soddisfacimento del fabbisogno di posti auto di cui all’articolo
25, al soddisfacimento delle aree a standard, in modo da soddisfare quanto
prescritto relativamente alle nuove singole possibili proposte; inoltre, deve
contenere apposita analisi di compatibilità ambientale dell’intera area,
secondo quanto indicato all’articolo 27, dalla quale devono discendere le
indicazioni progettuali relative per le successive fasi di attuazione.
L’approvazione
del progetto unitario di coordinamento da parte del comune è condizione
pregiudiziale al compiersi degli interventi soggetti ad autorizzazione
commerciale per medie e grandi strutture di vendita ed a permesso a costruire.
Il progetto approvato può essere attuato per parti con S.U.E., purché dotate di
continuità territoriale ed estensione adeguata a risolvere le esigenze
infrastrutturali e di organizzazione funzionale dell’area.
14.11.12
Contestualità tra autorizzazioni commerciali e permessi di costruire
Ai sensi e
per gli effetti del D.lgs. 114/98, della LR 28/99 e della DCR n. 563-13414 e
s.m.i. articolo 28, per quanto attiene al rilascio dei permessi di costruire e
delle autorizzazioni ommerciali si rimanda a quanto previsto all’articolo 28
della DCR già citata.
1.
14.11.13
Norme specifiche per la localizzazione L2 (area CO5) Sui fronti del lotto verso
le aree residenziali e verso l’area agricola, dovranno essere previste
sistemazioni a verde con siepi ed alberi di alto fusto di essenze autoctone, al
fine di creare una fascia di protezione e di antinquinamento. Sul fronte
strada, la cui sezione tipo è prescritta all’allegato 4 Sezioni stradali-S9,
dovranno essere previste analoghe sistemazioni a verde e dovrà essere
particolarmente studiato il sistema dell’accessibilità da via Vinovo, con
soluzioni che concentrino o riducano ad uno il numero degli accessi, che
prevedano parcheggi alberati e che consentano la miglior collocazione del
percorso ciclo-pedonale previsto dal Piano. Fatti salvi i parametri
urbanistico-edilizi, indicati all’allegato 1 -Tabella Riepilogativa delle
presenti Norme, sono prescritti tipologie e materiali che si inseriscano
armonicamente nel contesto agricolo circostante. Inoltre sui tratti
fronteggianti i lotti residenziali è richiesta la formazione di fascia di verde
con piantumazione di alberi ad alto fusto, profonda 20 mt.
2.
14.12 -AREE
PER SERVIZI-In tali aree saranno ammessi gli interventi necessari al
funzionamento od alla realizzazione degli edifici, delle attrezzature ed
impianti conformi alle specifiche destinazioni indicate dal piano. In sede di
strumento urbanistico esecutivo, le aree per servizi potranno subire, nel
rispetto della superficie prevista, modificazioni di forma ed ubicazione
necessarie per la miglior organizzazione urbanistica del contesto territoriale
interessato. Gli interventi strutturali in tali aree, di norma non avranno
limitazioni di densità e di altezza e saranno soggetti esclusivamente alle
prescrizioni che disciplinano la confrontanza di cui in altra parte delle
presenti norme. Le superfici per parcheggi pubblici potranno essere dislocate
su più livelli entro e/o fuori terra, anche ai fini della formazione e/o
maggior fruizione delle aree per altri tipi di servizi. In tal caso, mediante
apposite convenzioni, il Comune potrà disporre che aliquote di detti parcheggi
siano riservate all’uso privato. L’area per servizi, individuata sulle Tavole
con il numero 25, destinata a verde per lo sport, costituisce un ampliamento
dell’attuale complesso sportivo e dovrà essere realizzata mediante un’ampia
zona verde all’interno della quale saranno ammessi esclusivamente attrezzature
e impianti per lo sport con relativi parcheggi. Le strutture edilizie destinate
agli impianti sportivi, con i relativi
servizi, non
dovranno superare l’altezza di mt. 10.00, con un rapporto di copertura non
superiore a
1/10 della superficie fondiaria. E’
ammessa la residenza, limitatamente alle esigenze abitative del custode o
gestore, con superficie utile lorda non superiore a 120 mq. Inoltre
potranno essere realizzate piccole costruzioni (depositi, chioschi, tribunette,
servizi igienici) al servizio di attrezzature all’aperto (quali percorsi
ginnici, aree o corsie di allenamento o riscaldamento); l’entità di tali
costruzioni, da valutarsi caso per caso, dovrà essere effettivamente contenuta
(H max 3.00 mt. e sup. max 50 mq.). Nell’area sono ammesse anche attività di
protezione civile, con la possibilità di realizzare ricoveri per automezzi.
Nell’area per servizi, individuata sulle tavole con il numero 24, destinata a
verde per lo sport, saranno ammessi esclusivamente attrezzature ed impianti per
lo sport e relativi parcheggi, con gli stessi parametri urbanistico-edilizi
dell’area per servizi pubblici n. 25. Per quanto riguarda le aree a Servizi
Speciali, individuate sulle Tavole con la sigla SS, si rimanda all’art. 14.4,
al successivo TITOLO V e alle Schede Normative allegate alle presenti N.d.A.
14.13 -EDIFICI IN CONTRASTO CON LA
DESTINAZIONE DI AREA -EDIFICI NON
UTILIZZATI.
Per gli
edifici esistenti, in contrasto con la destinazione di area, si applicano le
seguenti norme:
a) per
edifici residenziali, sono ammessi:
-interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria, di risanamento conservativo e restauro, di
ristrutturazione edilizia;
-modesti ampliamenti (una tantum)
necessari al miglioramento funzionale dell’edificio e degli impianti
igienico-sanitari, non eccedenti il 20% del volume residenziale esistente e
comunque non superiore ai 200 mc (con un minimo di 50 mc anche se eccedenti il
20% ammesso);
b) per
edifici destinati ad attività varie (produttive, artigianali di servizio,
depositi, ecc.) non moleste e non inquinanti, sono ammessi:
-interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria, di risanamento conservativo, di ristrutturazione
edilizia;
-modesti ampliamenti (una tantum)
necessari al miglioramento funzionale dell’edificio e degli impianti
igienico-sanitari e tecnologici, non eccedenti il 20% della superficie
esistente e comunque non superiore a 50 mq;
Nel caso di edifici con tipologia
agricola gli ampliamenti di cui sopra dovranno prioritariamente
avvenire attraverso il recupero di volumi agricoli esistenti, porticati,
travate, fienili nell’ambito della
sagoma massima dell’edificio; forme e materiali degli interventi di ampliamento
degli edifici,
dovranno garantire il corretto inserimento ambientale dei medesimi.
Per gli edifici non utilizzati, presenti in zona agricola E, sono sempre
ammesse le destinazioni
residenziali.
Tutti gli interventi dovranno attuarsi nel rispetto dei valori ambientali.
Gli ampliamenti non sono ammessi per gli edifici condonati.