ART. 14 bis NORME GENERALI SUI
COMPARTI PEREQUATIVI
Il Piano Regolatore Generale, al fine
di:
-acquisire gli spazi pubblici
previsti dallo strumento urbanistico vigente e, in particolare, il parco del castello,
necessari per garantire una dotazione adeguata di aree per servizi sociali;
-completare il Parco fluviale del
torrente Sangone e realizzare il progetto di rete
ecologica comunale, finalizzati a valorizzare gli aspetti ecologici e il
paesaggio urbano, anche grazie al collegamento garantito con una rete di piste
ciclabili;
-perequare i vantaggi e gli
svantaggi economici fra i proprietari degli immobili e gli operatori degli
interventi;
individua due macrocomparti
perequativi residenziali (Nord e Sud), riguardanti parti del territorio
anche non contigue, suddivisi in sette
sottocomparti, comprendenti parti del territorio
interessate da
nuovi insediamenti, nei quali il
rilascio dei permessi di costruire è subordinato alla preventiva
formazione di strumento urbanistico
esecutivo di iniziativa privata esteso all’intero sottocomparto.
Il P.R.G. prevede, altresì, un
comparto perequativo industriale denominato ZI4 disciplinato dalla
scheda specifica allegata alle
presenti norme.
Il Piano Esecutivo Convenzionato
(P.E.C.) è soggetto alle seguenti condizioni:
-l’attuazione è disciplinata
dagli artt. 43, 44 e 45 della L.R. n. 56/77 per quanto attiene alle procedure
di formazione ed ai contenuti convenzionali e dall’art. 39 per quanto riguarda
gli elaborati;
-i proprietari, singoli o
associati, che, in base al reddito imponibile catastale, rappresentino almeno i
due terzi del valore degli immobili interessati dal piano esecutivo, ai sensi
dell’art. 43 della L.R. 56/1977 e s.m.i., possono
presentare al Comune progetti di piani esecutivi, con l’impegno di attuarli,
anche per parti;
-per la formazione della capacità
edificatoria fondiaria prevista dal PRG per ciascun sottocomparto
perequativo residenziale e per il comparto industriale, il richiedente, oltre
alla titolarità dell’area di intervento, dovrà dimostrare la titolarità delle
aree (o della relativa capacità edificatoria) destinate a servizi pubblici o ad
aree speciali, esterne all’area di S.U.E. e comprese nel comparto in cui ricade
l’intervento, nel rispetto dei parametri di fabbricabilità stabiliti nella
tabella dei comparti perequativi;
-l’area edificabile interessata
dal P.E.C. deve avere l’indice fondiario, dato dalla somma dell’indice
perequativo delle aree cedenti i diritti edificatori (aree per servizi e
speciali) e dell’indice perequativo dell’area ricevente i diritti edificatori
(superficie fondiaria), indicato nelle schede specifiche dei sottocomparti residenziali e del comparto industriale;
-il trasferimento della capacità
edificatoria di spazi pubblici comporta la cessione gratuita al Comune delle
relative aree di sedime; il trasferimento viene disciplinato da convenzione o
con atto d’obbligo unilaterale;
-le aree di sedime degli spazi
pubblici (aree per servizi e speciali), cartograficamente definite dal PRG,
cedute al Comune, a titolo gratuito, prima della definizione del P.E.C. e
finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche, conservano la capacità
edificatoria territoriale (indice perequativo x area) stabilita nella
tabella dei comparti perequativi. Detta capacità edificatoria territoriale può
essere ceduta a terzi indipendentemente dai suoli, per tutto il periodo di
vigenza del PRG;
-deve prevedere,
obbligatoriamente, la sistemazione delle aree per servizi ricadenti nel P.E.C.
e, se richiesto specificatamente dall’Amministrazione Comunale, la sistemazione
delle aree a servizi pubblici e speciali cedenti i diritti edificatori, a
scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, qualora il Comune
non intenda provvedere direttamente alle opere relative con iscrizione nel
Programma triennale dei lavori pubblici. Nel caso in cui non si possa
provvedere alla sistemazione di alcune delle suddette aree in tempi
ragionevolmente brevi, il Comune dovrà, compatibilmente con la dimensione delle
stesse, darle in locazione o in manutenzione, per il tempo necessario affinché
il Comune reperisca i soldi per la loro sistemazione, ad un imprenditore
agricolo che dovrà coltivare le aree esclusivamente a prato, previa eventuale
creazione di nuclei vegetazionali a cura del Comune;
-la cessione gratuita delle aree
necessarie per il rispetto degli standard di cui all’art. 21 della L.R. 56/77 e
per la realizzazione del parco del castello, del completamento del parco
fluviale del torrente Sangone e del corridoio
ecologico a ridosso del torrente Sangonetto, ma
soprattutto per garantire il raggiungimento dell’indice fondiario necessario
per poter edificare in ogni sottocomparto
perequativo, riguarderà i sedimi e gli spazi delimitati nella cartografia della
variante n. 2 al P.R.G. all’interno dei macrocomparti
perequativi; pertanto il PEC sarà esteso alla parte da dismettere, anche se non
contigua fisicamente, determinandosi così la possibilità di un perimetro anche
non unitario del PEC stesso (“arcipelago”). La cessione potrà riguardare
ulteriori spazi di arredo urbano qualora definiti dallo strumento urbanistico;
-per la cessione degli spazi
pubblici esterni all’area di PEC bisognerà tener conto delle priorità stabilite
dal cronoprogramma degli interventi relativi ai due macrocomparti
perequativi residenziali (Nord e Sud);
-ciascuno dei sottocomparti
preordinati da PEC dovrà essere comunque dotato almeno di uno standard minimo
funzionale per i parcheggi pubblici nella misura stabilita dall’art. 21 della
L.R.
n. 56/77 e s.m.i.;
-la superficie dismessa ai sensi
dei punti precedenti deve concorrere alla realizzazione dell’impianto
urbanistico degli spazi pubblici e d’uso pubblico, previsti dal P.R.G. nei macrocomparti perequativi, per parti funzionalmente
fruibili e prioritariamente pertinenti all’intervento oggetto dei PEC del macrocomparto;
-per le superfici destinate a
verde pubblico poste all’interno dei sottocomparti
preordinati a PEC, in sede di convenzione, la manutenzione verrà posta a carico
dei privati per tutta la durata della convenzione stessa;
- nelle
aree ove è prevista la composizione di diverse classi di destinazione, alla
formazione degli spazi pubblici concorrerà ciascuna di esse secondo i rapporti
stabiliti dal già citato art. 21 della
L.R.
56/77.