ART. 14 bis NORME GENERALI SUI COMPARTI PEREQUATIVI

Il Piano Regolatore Generale, al fine di:

-acquisire gli spazi pubblici previsti dallo strumento urbanistico vigente e, in particolare, il parco del castello, necessari per garantire una dotazione adeguata di aree per servizi sociali;

-completare il Parco fluviale del torrente Sangone e realizzare il progetto di rete ecologica comunale, finalizzati a valorizzare gli aspetti ecologici e il paesaggio urbano, anche grazie al collegamento garantito con una rete di piste ciclabili;

-perequare i vantaggi e gli svantaggi economici fra i proprietari degli immobili e gli operatori degli interventi;

individua due macrocomparti perequativi residenziali (Nord e Sud), riguardanti parti del territorio

anche non contigue, suddivisi in sette sottocomparti, comprendenti parti del territorio interessate da

nuovi insediamenti, nei quali il rilascio dei permessi di costruire è subordinato alla preventiva

formazione di strumento urbanistico esecutivo di iniziativa privata esteso all’intero sottocomparto.

Il P.R.G. prevede, altresì, un comparto perequativo industriale denominato ZI4 disciplinato dalla

scheda specifica allegata alle presenti norme.

Il Piano Esecutivo Convenzionato (P.E.C.) è soggetto alle seguenti condizioni:

-l’attuazione è disciplinata dagli artt. 43, 44 e 45 della L.R. n. 56/77 per quanto attiene alle procedure di formazione ed ai contenuti convenzionali e dall’art. 39 per quanto riguarda gli elaborati;

-i proprietari, singoli o associati, che, in base al reddito imponibile catastale, rappresentino almeno i due terzi del valore degli immobili interessati dal piano esecutivo, ai sensi dell’art. 43 della L.R. 56/1977 e s.m.i., possono presentare al Comune progetti di piani esecutivi, con l’impegno di attuarli, anche per parti;

-per la formazione della capacità edificatoria fondiaria prevista dal PRG per ciascun sottocomparto perequativo residenziale e per il comparto industriale, il richiedente, oltre alla titolarità dell’area di intervento, dovrà dimostrare la titolarità delle aree (o della relativa capacità edificatoria) destinate a servizi pubblici o ad aree speciali, esterne all’area di S.U.E. e comprese nel comparto in cui ricade l’intervento, nel rispetto dei parametri di fabbricabilità stabiliti nella tabella dei comparti perequativi;

-l’area edificabile interessata dal P.E.C. deve avere l’indice fondiario, dato dalla somma dell’indice perequativo delle aree cedenti i diritti edificatori (aree per servizi e speciali) e dell’indice perequativo dell’area ricevente i diritti edificatori (superficie fondiaria), indicato nelle schede specifiche dei sottocomparti residenziali e del comparto industriale;

-il trasferimento della capacità edificatoria di spazi pubblici comporta la cessione gratuita al Comune delle relative aree di sedime; il trasferimento viene disciplinato da convenzione o con atto d’obbligo unilaterale;

-le aree di sedime degli spazi pubblici (aree per servizi e speciali), cartograficamente definite dal PRG, cedute al Comune, a titolo gratuito, prima della definizione del P.E.C. e finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche, conservano la capacità edificatoria territoriale (indice perequativo x area) stabilita nella tabella dei comparti perequativi. Detta capacità edificatoria territoriale può essere ceduta a terzi indipendentemente dai suoli, per tutto il periodo di vigenza del PRG;

-deve prevedere, obbligatoriamente, la sistemazione delle aree per servizi ricadenti nel P.E.C. e, se richiesto specificatamente dall’Amministrazione Comunale, la sistemazione delle aree a servizi pubblici e speciali cedenti i diritti edificatori, a scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, qualora il Comune non intenda provvedere direttamente alle opere relative con iscrizione nel Programma triennale dei lavori pubblici. Nel caso in cui non si possa provvedere alla sistemazione di alcune delle suddette aree in tempi ragionevolmente brevi, il Comune dovrà, compatibilmente con la dimensione delle stesse, darle in locazione o in manutenzione, per il tempo necessario affinché il Comune reperisca i soldi per la loro sistemazione, ad un imprenditore agricolo che dovrà coltivare le aree esclusivamente a prato, previa eventuale creazione di nuclei vegetazionali a cura del Comune;

-la cessione gratuita delle aree necessarie per il rispetto degli standard di cui all’art. 21 della L.R. 56/77 e per la realizzazione del parco del castello, del completamento del parco fluviale del torrente Sangone e del corridoio ecologico a ridosso del torrente Sangonetto, ma soprattutto per garantire il raggiungimento dell’indice fondiario necessario per poter edificare in ogni sottocomparto perequativo, riguarderà i sedimi e gli spazi delimitati nella cartografia della variante n. 2 al P.R.G. all’interno dei macrocomparti perequativi; pertanto il PEC sarà esteso alla parte da dismettere, anche se non contigua fisicamente, determinandosi così la possibilità di un perimetro anche non unitario del PEC stesso (“arcipelago”). La cessione potrà riguardare ulteriori spazi di arredo urbano qualora definiti dallo strumento urbanistico;

-per la cessione degli spazi pubblici esterni all’area di PEC bisognerà tener conto delle priorità stabilite dal cronoprogramma degli interventi relativi ai due macrocomparti perequativi residenziali (Nord e Sud);

-ciascuno dei sottocomparti preordinati da PEC dovrà essere comunque dotato almeno di uno standard minimo funzionale per i parcheggi pubblici nella misura stabilita dall’art. 21 della L.R.

n. 56/77 e s.m.i.;

-la superficie dismessa ai sensi dei punti precedenti deve concorrere alla realizzazione dell’impianto urbanistico degli spazi pubblici e d’uso pubblico, previsti dal P.R.G. nei macrocomparti perequativi, per parti funzionalmente fruibili e prioritariamente pertinenti all’intervento oggetto dei PEC del macrocomparto;

-per le superfici destinate a verde pubblico poste all’interno dei sottocomparti preordinati a PEC, in sede di convenzione, la manutenzione verrà posta a carico dei privati per tutta la durata della convenzione stessa;

-    nelle aree ove è prevista la composizione di diverse classi di destinazione, alla formazione degli spazi pubblici concorrerà ciascuna di esse secondo i rapporti stabiliti dal già citato art. 21 della

L.R. 56/77.