ART. 14 ter NORME PER LA RETE ECOLOGICA LOCALE
14 ter.1
-Consolidamento e sviluppo della rete ecologica Il PRGC assume l’obiettivo della
conservazione e dell’incremento della biodiversità del territorio ristabilendo
la connettività tra sistemi naturali e semi-naturali soggetti a elevata
frammentazione per causa antropica. Il PRGC identifica nell’Allegato 5
“Progetto Rete Ecologica Locale” il progetto generale della rete ecologica
provinciale e locale sulla base delle conoscenze della situazione eco-sistemica
del territorio alla data di adozione delle presenti norme. Il Comune si riserva
di integrare tale progetto con successivi atti, in relazione allo sviluppo di
ulteriori studi sulla consistenza delle risorse ecologiche ovvero di specifici
progetti di formazione o consolidamento di corridoi o nodi ecologici. In
funzione della tutela della rete ecologica il P.R.G.C. individua gli elementi
da valorizzare: -i principali corridoi ecologici in
essere, costituiti dal Torrente Sangone e dal Canale Sangonetto; -le aree agricole di connessione, i varchi esistenti tra l’edificato e le
aree a verde pubblico; -ulteriori elementi (prati, filari,
siepi, zone umide eventualmente non ancora censite dalla Banca
Dati Zona Umide della Regione
Piemonte, filari e fasce a verde naturalistico di mitigazione dell’edificato e
delle infrastrutture) che possono costituire gli elementi di base per la
progettazione degli interventi di potenziamento e implementazione della rete
locale.
Le
principali azioni da programmare e sviluppare per conservare e potenziare la
rete ecologica e la rete fruitiva sono:
-progettare interventi tesi al miglioramento
dell’efficienza ecologica dei corridoi fluviali;
-valorizzare l’ambito territoriale rurale ad ovest del
territorio comunale come connessione ecologica (connettività tra habitat)
rispetto al Canale Sangonetto e al Parco Monte San
Giorgio;
-valorizzare l’area agricola interclusa tra il tessuto
urbanizzato al fine di incrementare la
biodiversità
urbana;
-prevedere una regolamentazione del verde pubblico e
privato nel tessuto urbano;
-prevedere nuove aree boscate nel territorio rurale
periurbano e perifluviale;
-incentivare interventi di riequilibrio ecologico e di
qualificazione paesaggistica degli
agroecosistemi;
-prevedere come interventi mitigativi di eventuali
infrastrutture fasce arboreo-arbustive a lato delle stesse ferme restando le
disposizioni del Codice Civile e, per le aree fuori dai centri abitati, del
Nuovo Codice della Strada e del relativo regolamento di esecuzione e di
attuazione (DPR 495/92 e smi);
-prevedere come compensazione di eventuali opere di
urbanizzazione e/o di infrastrutture interventi a favore della ricostruzione
della rete ecologica con priorità per le aree del Parco del Sangone
in quanto parte della rete ecologica provinciale;
-progettare elementi puntuali e di sistema quali
percorsi ciclopedonali, attrezzature e servizi. L’allegato 5 “Disposizioni
per la gestione del verde” riporta le modalità di gestione della
vegetazione all’interno del territorio comunale. La conservazione in modo
corretto e la valorizzazione di tali elementi naturali residuali rappresenta
infatti il primo passo per la ricostruzione di una rete ecologica. L’allegato 5
“Linee guida per la gestione del verde” fornisce indirizzi e linee guida
per una gestione del verde volta ad incrementare la biodiversità.
14 ter.2 -Disposizioni generali per la Rete Ecologica
Locale
14 ter.2.1
-Ambiti di conservazione degli elementi caratterizzanti il paesaggio Il P.R.G.C. individua le zone e gli
elementi che, per caratteristiche di naturalità, costituiscono ambiti di
rilevante interesse ambientale e paesaggistico tali da rendere necessaria la
loro conservazione. Costituiscono ambiti di conservazione e tutela di
particolare interesse ambientale e paesaggistico: le formazioni
arboreo-arbustive, gli alberi isolati, le zone umide eventualmente presenti, i
corsi d’acqua e più in generale le zone agricole come da
indicazioni del PTC2. Il Regolamento di Polizia Rurale, in accordo e in
sinergia con quanto previsto all’interno del
P.R.G.C. concorre al miglioramento
della rete ecologica locale e della biodiversità contrastando la diffusione
delle specie esotiche e disciplinando la tutela delle
formazioni arboreo-arbustive fuori foresta, degli alberi di particolare
interesse naturalistico e/o paesaggistico e della vegetazione forestale.
a) Fasce di
rispetto idrogeologiche Le disposizioni di cui all’art.19 [Altre fasce e zone di rispetto, sponde
del torrente, canali], sono integrate dalle seguenti ulteriori limitazioni. Le
aree di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei sono le aree dove va
perseguita la massima permeabilità dei suoli e il mantenimento degli attuali
sistemi naturali di deflusso delle acque. Al fine di ricostruire la rete
ecologica, laddove possibile, si prevede la realizzazione di fasce arboreo
arbustive lungo corsi d’acqua, canali e bealere a
cielo aperto. Tale intervento è considerato prioritario lungo il Sangonetto che presenta tratti di sponda privi di
vegetazione di tali caratteristiche. Si ricorda come la presenza di vegetazione
arboreo-arbustiva lungo le sponde (ad esempio di salici e ontani) svolge anche
un’importante funzione di consolidamento delle sponde stesse.
I corsi d’acqua minori, quali canali
e bealere a cielo aperto dovranno essere mantenuti
nei relativi
aspetti strutturali, quali il tracciato, la giacitura e le caratteristiche
dimensionali essenziali; è fatto
quindi divieto di cementificare o comunque impermeabilizzare e artificializzare le sponde dei canali
e dei corsi d’acqua. Si ricorda inoltre che ai sensi dell’art.3.10 della Circ. P.G.Reg.Piemonte
08/05/1996 n.7/LAP non è ammessa in nessun caso la copertura dei corsi d’acqua,
principali o del
reticolato minore, mediante tubi o scatolari anche di ampia sezione.
Per quanto riguarda la gestione della vegetazione si rimanda all’Allegato 5.
b) Zone agricole di tutela e
valorizzazione naturalistica, ambientale e paesaggistica
Le
disposizioni di carattere generale, di cui all’art.14.7 [Aree agricole E], sono
integrate dalle
seguenti ulteriori limitazioni.
Le aree agricole possono contribuire alla REL, se gestite in modo sostenibile,
in quanto tessuto
connettivo.
Nelle aree agricole sono ammesse le funzioni compatibili con i seguenti
obiettivi:
-la valorizzazione economica equilibrata delle risorse
naturali rinnovabili;
-la tutela e promozione dell'efficienza delle imprese
agricole;
- la
promozione di modelli colturali compatibili con la tutela delle risorse
naturali;
-la salvaguardia e la valorizzazione degli elementi e dei sistemi
caratterizzanti il paesaggio rurale
storico e di
pregio (viali, siepi, filari, gruppi arborei ecc.);
-la promozione delle produzioni tipiche e di qualità;
-la salvaguardia e il potenziamento delle attività produttive
agro-forestali, la multifunzionalità
delle
aziende agricole, la salvaguardia dei valori culturali, il presidio del
territorio con conservazione e miglioramento del paesaggio rurale, degli
habitat e della biodiversità;
-la salvaguardia delle funzioni
ecologiche dell’ambiente rurale, dell’efficienza della rete ecologica e in
particolare la salvaguardia e miglioramento della biodiversità;
-la tutela e valorizzazione delle
strutture e degli elementi che caratterizzano i diversi Ambiti di paesaggio e
del patrimonio edilizio di interesse storico, architettonico o testimoniale;
-la tutela degli Ambiti di paesaggio
dagli interventi che ne comportino la frammentazione e perdita di identità;
-lo sviluppo della fruizione
turistica e la promozione di attività ricreative e sportive all’aria aperta
compatibili con la tutela paesaggistica;
-la promozione della complementarità
fra attività agricole e offerta di servizi ricreativi e turistici e per la
manutenzione ambientale;
-il riuso del patrimonio edilizio di
pregio storico-tipologico e storico-testimoniale non più utilizzato per
l’agricoltura, per funzioni compatibili con le caratteristiche tipologiche
degli immobili, con i caratteri ambientali del contesto e con l’esercizio delle
funzioni agricole;
-l’efficienza delle reti
infrastrutturali e della sentieristica, anche ai fini della fruizione delle
risorse
naturali e
del paesaggio. Il P.R.G.C. persegue l'obiettivo di valorizzazione dei territori
agricoli anche attraverso criteri per la sistemazione delle aree di pertinenza
dell’edilizia rurale:
-la messa a dimora di 1 albero di
alto fusto -se non già esistenti all’interno del lotto -e di 1
gruppo di arbusti ogni 100 m² di
area di pertinenza dell'immobile. Gli alberi e/o arbusti dovranno appartenere a
specie autoctone o a specie tradizionalmente coltivate (quali ad es. noce comune e gelso) o appartenenti a varietà
tradizionali locali. Per quanto riguarda la scelta delle specie autoctone si
può fare riferimento all’elenco in allegato 5 -Specie del Querco-Carpineto e altre specie correlate scegliendo
quelle maggiormente idonee alle condizioni stazionali. La messa in opera può
avvenire in aree esterne a quella dell'intervento, privilegiando la formazione
di siepi e/o macchie boscate, l'ampliamento o la ricostruzione di aree boscate,
il rinverdimento delle sponde di specchi d'acqua, ecc.;
-il rispetto delle prescrizioni contenute nel Permesso
di costruire riguardanti il verde va effettuato al momento della
abitabilità/agibilità, con verifica a campione. Le violazioni saranno punite ai
sensi dell’art. 14 ter.5 con
contestuale obbligo di attuazione delle prescrizioni riguardanti il verde come
da progetto; -al fine di favorire la ricostruzione
di siepi autoctone in relazione a specifici condizionamenti progettuali si
stabilisce la equivalenza di 1 albero di alto fusto a 10 ml di siepi autoctone;
-le nuove recinzioni delle proprietà (ad eccezione
delle strutture di ingresso) devono prevedere all’esterno elementi verdi di
specie autoctone o la realizzazione di siepi vive autoctone. Di norma le
recinzioni esistenti (ad esclusione di quelle di valore) vanno adeguate in caso
di interventi di completa trasformazione degli immobili;
-nelle aree in cui insistono attività
produttive, il verde dovrà essere realizzato a fasce alberate di
isolamento e
filtro di adeguata profondità. Le aree agricole urbane, individuate con il
codice (Ei), che costituiscono aree di filtro e transizione tra i sistemi
insediati ed il territorio extraurbano, svolgono una funzione duplice di tutela
dell'abitato dalle attività intensive ed incompatibili del settore produttivo
agricolo e di protezione del territorio dall'espansione urbana. In queste aree
si dovranno promuovere specifiche azioni progettuali per sostenere il
mantenimento delle attività produttive agricole, orientandole ad assumere
connotati di spiccata multifunzionalità, a fornire servizi plurimi alla
popolazione urbana (quali vendita diretta dei prodotti alimentari, ricettività,
ristorazione, funzioni didattiche, sanitarie, ricreative, ecc.), a contribuire
alla realizzazione della rete ecologica provinciale e in generale ad
incrementare il valore ecologico del territorio periurbano ai fini della
mitigazione degli impatti dell’area urbana. Inoltre sono ammessi interventi per
la sistemazione di terreni ad orti urbani a gestione unitaria, intesi come orti
fortemente frazionati coltivabili e fruibili da pluralità di soggetti; le
trasformazioni di cui al presente paragrafo possono essere gestite e/o
realizzate direttamente dal Comune, previa acquisizione dei relativi terreni.
In tal caso, i complessi di orti urbani sono affidati in gestione,
unitariamente, a soggetti giuridici, o ad organizzazioni, previa stipula di
idonee convenzioni.
14 ter.2.2
-Tutela e sviluppo del verde urbano Con l’evoluzione del concetto di “standard urbanistico”
nelle pratiche recenti di pianificazione, da parametro quantitativo a strumento
per il miglioramento e la valorizzazione della qualità ecologica e ambientale
nelle aree urbane, si elaborano a partire dalla fine degli anni Novanta piani
con valenza ecologico-ambientale in cui si introducono parametri
ecologici-ambientali per le aree di trasformazione urbanistica per il
raggiungimento della rigenerazione ambientale ed ecologica auspicata:
-Sp superficie permeabile – ogni superficie, libera da costruzioni sopra o
sotto il suolo, in grado
di garantire
l’assorbimento delle acque meteoriche;
-Ip indice di permeabilità = Sp
/ Sf o St -il rapporto massimo ammissibile tra la
superficie permeabile Sp e la superficie di
riferimento specificata dalle presenti norme;
-A densità arborea -il numero di alberi da mettere a dimora per ogni metro
quadrato di superficie di riferimento (Sf e St);
-Ar densità arbustiva -il numero di arbusti da mettere a
dimora per ogni metro quadrato di superficie di riferimento (Sf e St);
-Ve verde privato con valenza ecologica -zona destinata a
verde privato, attrezzata a verde (prato, arbusti, alberi) all'interno delle
Aree di Trasformazione;
-Vp verde pubblico di compensazione -zona da cedere
interamente al Comune per servizi e attrezzature
pubbliche all'interno delle Aree di Trasformazione.
Tutti i
progetti di sistemazione a verde di aree pubbliche e private dovranno
rispettare le prescrizioni contenute nell’Allegato 5 “Disposizioni per la
gestione del verde” con particolare riferimento alle tipologie di essenze
(arboree e arbustive) utilizzabili.
14 ter.2.3
-Sistema dei servizi Le
disposizioni di cui all’art.14.12 [Aree per servizi], all’art.14.8 [Aree F],
all’art.15.6 [Contenimento della percentuale di superficie impermeabilizzata
delle aree scoperte pavimentate] e all’art.15.9 [Soluzioni progettuali per le
aree verdi], sono integrate dalle seguenti ulteriori limitazioni. Comprendono
tutte le aree di proprietà pubblica e/o in previsione di acquisizione da parte
dell’Amministrazione Comunale, attraverso i meccanismi perequativi di cui
all’art.14bis del presente strumento, destinate a spazi, attrezzature e servizi
di interesse pubblico a livello comunale
o sovracomunale. La progettazione
degli interventi è di competenza dell'Amministrazione Comunale, ovvero può
essere affidata agli Enti istituzionalmente competenti o proposta da soggetti
privati; i progetti relativi dovranno essere approvati dalla Giunta Comunale
nel rispetto delle disposizioni di cui all’Allegato 5 e delle
prescrizioni specifiche di cui ai punti successivi.
a) Realizzazione di nuove aree a verde nel sistema dei
servizi
Zona di pertinenza di alberi e
arbusti
Le piante, arboree e arbustive, in
base alle dimensioni (altezza) che raggiungono alla maturità, si dividono in 3
classi di grandezza:
Tabella A: Classi di grandezza delle piante arboree ed arbustive
CLASSE DI GRANDEZZA |
ALTEZZA DELLE PIANTE A
|
|
MATURITA' |
a) 1. grandezza |
> 16 metri |
b) 2. grandezza |
10-16 metri |
c) 3. grandezza |
< 10 metri |
Per ogni pianta messa a dimora dovrà
essere garantita una superficie libera protetta in terra, prato o tappezzanti,
definita zona di pertinenza delle piante, che sia adeguata allo sviluppo
dell'apparato aereo e di quello radicale della pianta. Tale zona è definita
dalla circonferenza a terra avente come centro il fusto della pianta secondo il
seguente schema:
Tabella B: Zone di pertinenza delle
piante arboree ed arbustive
CLASSE DI GRANDEZZA |
RAGGIO IN METRI |
Esemplari monumentali
o di pregio |
Proiezione a terra
della chioma |
1. grandezza (altezza
> 16 metri) |
4 |
2. grandezza (altezza
10-16 metri) |
3 |
3. grandezza (altezza
< 10 metri) |
2 |
In deroga a quanto precedentemente
riportato, solo nel caso in cui sia documentata l’impossibilità del rispetto
delle distanze di cui alla tabella B, nell’area corrispondente alla zona di
pertinenza della pianta è ammessa la posa in opera di pavimentazioni
superficiali permeabili o l'impermeabilizzazione (comunque sconsigliata) del
suolo all'aria e all'acqua, anche per costipamento, di una superficie superiore
al 50% della ZPA con salvaguardia comunque di quanto prescritto nella tabella
C.
Tabella C
Classe di grandezza |
Ampiezza dell'area di
terreno nudo |
Esemplari monumentali
o di pregio |
20 mq |
1. grandezza (altezza
> 16 metri) |
10 mq |
2. grandezza (altezza
10-16 metri) |
6 mq |
3. grandezza (altezza
< 10 metri) |
3 mq |
Nei casi in cui sul suolo pubblico
non sia reperibile lo spazio minimo sopra indicato si potrà prevedere
l'impianto di piante sulla proprietà privata confinante con la strada, da
attuarsi attraverso la stipulazione di una convenzione tra Amministrazione
Comunale e soggetti privati.
Il substrato di impianto dovrà
essere idoneo per profondità e struttura, alla pianta da mettere a dimora e
dovrà essere preferibilmente in piena terra.
Di seguito
si riporta uno schema esemplificativo di quanto sopra riportato.
Distanze da
edifici e marciapiedi
Ferme restando le disposizioni del
Codice Civile, per le aree fuori dai centri abitati, del Nuovo Codice della
Strada e del relativo regolamento di esecuzione e attuazione (DPR 495/92 e smi), il nuovo impianto di soggetti arborei ed arbustivi
dovrà rispettare le distanze minime da edifici e da marciapiedi riportate nella
tabella D.
Tabella D: distanze minime per il
nuovo impianto di soggetti arborei ed arbustivi 1
|
Specie di 1^ grandezza
|
Specie di 2^ grandezza
|
Specie di 3^ grandezza
|
Distanza minima dagli
edifici |
8,00 m dal fusto al
fronte dei fabbricati |
6,00 m |
4,00 m |
Distanza minima dal
marciapiede |
2,00 m dal fusto al
margine esterno |
1,00 m |
1,00 m |
1: Le prescrizioni di cui al presente
articolo non si applicano in caso di sostituzioni di fallanze verificatesi
all'interno di alberate e gruppi arborei ed arbustivi preesistenti.
Realizzazione di viali alberati
Per la realizzazione di viali alberati si dovrà
inoltre rispettare la seguente articolazione: a) per marciapiedi di larghezza
inferiore a 3 m: specie di terza grandezza b) per marciapiedi di larghezza
compresa tra 3,1 e 4,0 m: specie di seconda grandezza c) per marciapiedi di
larghezza superiore a 4,0 m: specie di prima grandezza
b) Verde pubblico Le aree così classificate sono
destinate a parchi naturali e urbani, giardini ed aree attrezzate per il gioco
dei ragazzi e dei bambini e al tempo libero degli adulti. Non meno del 70% (Ip) della superficie deve essere sistemata a verde, con
coperture erbacee, od arbustive, od arboree, delle quali è prescritta la
costante manutenzione. La restante superficie può essere interessata da
percorsi pedonali e aree pavimentate. In queste aree possono essere realizzate
costruzioni funzionali alla fruizione del verde pubblico, quali chioschi, punti
di ristoro, servizi igienici, noleggio biciclette, attrezzature tecnologiche di
servizio (rete wifi, servizi informatici ecc.), nonché
le piste ciclo-pedonali. Gli eventuali parcheggi scoperti possono essere
previsti soltanto in posizione perimetrale, essendo preclusa la previsione di
percorsi di penetrazione per mezzi motorizzati. Si applicano inoltre i seguenti
indici urbanistico-ecologici: A = 40 alberi/ha; Ar =
80 arbusti/ha
c) Verde attrezzato sportivo Le aree così classificate sono
destinate agli impianti sportivi coperti e scoperti. La superficie a verde deve
occupare almeno il 30% (Ip) di quella complessiva. Si
applicano inoltre i seguenti indici urbanistico-ecologici: A = 20 alberi/ha; Ar = 40 arbusti/ha
d) Parcheggi pubblici Le aree a parcheggio pubblico
classificate dal piano con dimensioni maggiori o uguali a 200 mq dovranno
essere realizzate con pavimentazioni che garantiscano la massima permeabilità
dei suoli; in ogni caso nei parcheggi dovrà essere mantenuta una percentuale di
aree permeabili non inferiore al 35%. La superficie da destinare a verde deve
essere pari almeno al 30% dell'area complessiva occupata dal parcheggio ad
esclusione delle piazze del centro storico cittadino o per particolari progetti
architettonici che prevedano soluzioni alternative per l'ombreggiamento. La
dimensione degli alberi di nuovo impianto dovrà essere preferibilmente non
inferiore a cm 20-25 di circonferenza con altezza di metri 5,5-6 per le specie
di prima grandezza, di metri 4-4,50 per quelle di seconda grandezza e di metri
3-3,50 per quelle di terza grandezza. La chioma dovrà presentarsi omogenea ed
armonica, esente da capitozzature e ferite. In caso di mancato attecchimento il
proprietario è tenuto ad effettuare la sostituzione nella prima stagione
vegetativa idonea al piantamento.
Specie da escludere e da
privilegiare e tipologie di impianto nelle aree destinate a parcheggio
Nella scelta progettuale occorre
privilegiare alberi con le seguenti caratteristiche:
-resistenza del legno;
-chioma folta e ombrosa;
-fogliame caduco, fattore particolarmente positivo nei nostri climi a inverno
rigido;
-buona reattività alla potatura;
-assenza di frutti voluminosi o pesanti o maleodoranti;
-assenza di frutti eduli2 che attirino stagionalmente gli uccelli, con
conseguenti fastidiose deiezioni;
-scarsa attitudine alle infestazioni da afidi, agenti
di ricadute vischiose e imbrattanti (melate);
-assenza di
spine.
La scelta delle soluzioni
progettuali dovrà essere finalizzata alla riduzione dell'impatto ambientale e
all'ottimizzazione del rapporto tra funzionalità e inserimento paesaggistico. A
tal fine, oltre all'impianto delle alberate, dovrà essere prevista la copertura
della massima superficie di terreno possibile con arbusti. Dovrà inoltre essere
valutato attentamente l'orientamento dei posti auto in relazione ai punti
cardinali e quindi la migliore disposizione degli alberi in funzione dell'ombreggiamento.
e) Verde di
mitigazione delle infrastrutture Al fine dell'abbattimento dell'inquinamento acustico e
per incrementare i corridoi ecologici minori nei tratti compresi nel tessuto
urbano e nel territorio extraurbano, nell’Allegato 5 “Progetto Rete Ecologica
Locale” sono indicate le strade che dovranno essere oggetto di piantagione
arborea e interessate da progetti di riqualificazione nel rispetto delle
disposizioni del Codice Civile e, per le aree fuori dai centri abitati, del
Nuovo Codice della Strada e del relativo regolamento di esecuzione e attuazione
(DPR 495/92 e smi). Le tipologie di ambientazione
previste, che dovranno essere specificate, dettagliate e/o integrate in sede di
progettazione esecutiva delle infrastrutture, ricomprendono: -il mantenimento delle alberature esistenti,
comprensivo degli eventuali interventi di
manutenzione
e di sostituzione delle stesse alberature; -la messa a dimora di nuovi filari di alberi; la distanza tra un
tronco e l'altro dovrà essere compatibile con le classi di grandezza delle
piante;
-la sistemazione delle aree residuali che si
formano a ridosso del ciglio stradale; tali aree dovranno indicativamente
essere sistemate a prato ed attrezzate con arbusti secondo il parametro di
densità arbustiva Ar = 4 arbusti ogni 100 mq di
superficie permeabile.
f) Piste ciclabili Ai sensi dell’art.42 del PTCP2, la rete ecologica
locale recepisce i tracciati delle “Dorsali provinciali” ciclabili, esistenti e
in progetto (la pista ciclabile, già realizzata, della Quercia tra Piossasco e
Bruino; la pista ciclabile Sangonetto da realizzare
recuperando il tracciato della vecchia strada comunale Piossasco-Sangano; il percorso
lungo la strada Bruino-Rivalta e la pista sulla sponda del Torrente Sangone) e al fine della loro interconnessione prevede la
realizzazione di nuovi percorsi all’interno del territorio comunale. Nell’Allegato
5 “Progetto Rete Ecologica Locale” è indicata la rete delle piste
ciclabili, esistenti e di nuova realizzazione, che connettono il territorio
urbano ed extraurbano. I percorsi ciclabili e le relative attrezzature
complementari sono costituiti sulla base di progetti unitari redatti
dall’Amministrazione Comunale o da soggetti da essa incaricati e/o dagli atti
di intesa sottoscritti con l’Amministrazione Comunale. I Piani Attuativi devono
prevedere la realizzazione di percorsi (o tratti di percorsi) ciclabili
pubblici e/o di uso pubblico sulla base dei tracciati individuati e stabiliti
dalla Amministrazione Comunale. Le piste ciclabili in zone agricole o naturali
dovranno essere affiancate preferibilmente con siepi arboree e/o arbustive di
specie autoctone; negli altri casi da filari o arbusti, come indicato nell’Allegato
5 “Disposizioni per la gestione del verde”.
g) Piazze La realizzazione di nuove piazze o
la ristrutturazione di quelle esistenti sono soggette a un progetto unitario a
cura dell’Amministrazione Comunale che dovrà privilegiare, per la
pavimentazione, l’utilizzazione di materiali lapidei, ed evitare
l’utilizzazione di materiali e di tecniche comportanti la totale
impermeabilizzazione dei suoli. Si dovrà inoltre prevedere la messa a dimora di
2 alberi ogni 100mq con circonferenza di 20/25 cm.
14 ter.2.4 -Sistema del verde
privato pertinenziale Le disposizioni di carattere generale, di cui all’art.15.3 [Utilizzazione
della superficie fondiaria], sono integrate dalle seguenti ulteriori
limitazioni. Il piano classifica aree a verde privato quelle situate
all'interno o all'esterno del centro urbano e aventi caratteristiche di parco o
giardino privato da tutelare e incrementare; si tratta di aree di verde privato
finalizzate al più generale processo di rigenerazione ecologica. Il 70% delle superfici
destinate alla formazione di spazi verdi, deve prevedere verde in piena terra;
sono ammessi viali di accesso e camminamenti per cui è reso obbligatorio
l’utilizzo di superfici drenanti che permettano il grado di inerbimento
parziale più elevato possibile. La presente norma si applica in tutti i casi di
nuova costruzione di interi fabbricati con riferimento al lotto o all'area di
pertinenza. La progettazione ecologico-funzionale del verde viene a far parte
integrante dell'intervento di trasformazione e si attua per intervento diretto,
applicando i seguenti indici urbanistico-ecologici: A = 2 alberi/100mq; Ar = 4 arbusti/100mq. Parte integrante di ogni progetto
edilizio sarà il progetto dettagliato della sistemazione degli spazi aperti, e,
quindi, anche delle zone alberate, a prato, a giardino, compresa la eventuale
delimitazione delle zone a coltivo, e la dettagliata definizione, anche per
quanto riguarda i materiali impiegati, delle zone pavimentate. All'interno
dell'ambiente urbano al fine di favorire la reintroduzione di siepi autoctone
in relazione a specifici condizionamenti progettuali si stabilisce la
equivalenza di 1 albero di alto fusto a 10 ml di siepi autoctone (3 arbusti per
metro lineare). Nel caso che, per la particolare conformazione del lotto e
delle costruzioni, non sia possibile assolvere integralmente a tale obbligo, la
messa in opera deve avvenire in aree esterne a quella dell'intervento. Per ogni
albero abbattuto è prevista generalmente la sostituzione con 3 piante di alto
fusto. La messa in opera delle alberature nelle zone consolidate, qualora
risulti impossibile provvederle all'interno dell'area di intervento, può
avvenire in aree esterne -su parere dei competenti uffici comunali
-privilegiando il rinverdimento di spazi pubblici con piante autoctone. Sono
ammesse costruzioni per autorimesse o box privati interrati con relative rampe
d’accesso e locali tecnici nel sottosuolo, fino a un massimo del 30% dell'area
a verde, a condizione che siano ricoperte da uno strato di terreno idoneo al
mantenimento del verde che si prevede di impiantare mediante l’utilizzo delle
tecnologie al momento più aggiornate in tema di realizzazione del verde su
soletta. Tale strato di terreno non potrà comunque essere inferiore a 40 cm. La
localizzazione delle aree a verde dovrà avvenire in continuità con il verde
esistente circostante pubblico e privato e le nuove alberature dovranno essere
disposte in modo da creare spazi alberati unitari e comunque opportunamente
collegati fra di loro, in rapporto specialmente ai fabbricati e alle relative
visuali. In tutti i progetti presentati le alberature d'alto fusto esistenti
devono essere rigorosamente rilevate, indicate nelle planimetrie e documentate
fotograficamente. I progetti edilizi, anche per le parti in sottosuolo, devono
essere studiati in modo da rispettare tali alberature pregiate, avendo cura di
non danneggiarne gli apparati radicali. Le specie pregiate vanno conservate.
Nelle zone industriali e per le attività produttive il verde dovrà essere
realizzato a fasce alberate di isolamento e filtro di adeguata profondità. In
prossimità degli spazi di mobilità, il verde dovrà assolvere alla riduzione
dell'impatto acustico. In occasione di interventi edilizi occorre prevedere
dispositivi di raccolta adeguatamente dimensionati per le acque meteoriche. La
norma ha carattere di indirizzo, ma diventa obbligatoria quando -a seguito di
intervento edilizio -si aumenta la quantità di suolo impermeabile: in questo
caso va sempre previsto un sistema di raccolta e di riutilizzazione delle acque
meteoriche e/o una loro dispersione negli spazi a verde attraverso un idoneo
progetto di smaltimento. Tale progetto dovrà garantire la dispersione per
processi lenti delle acque meteoriche raccolte ed un loro impiego per usi non
pregiati (irrigazione aree verdi, servizi igienici ecc.) oltre ad ogni
necessario adeguamento delle reti idriche scolanti. Fino all'approvazione di
apposito regolamento, i progetti di impianti di illuminazione esterna dovranno
contenere gli accorgimenti tecnici necessari a massimizzare il contenimento dei
consumi energetici e l'abbattimento dell'inquinamento luminoso. Per il verde
privato pertinenziale si applicano le disposizioni di cui all’allegato 5
“Black list”.
14 ter.3 -Disposizioni operative per
i comparti di perequazione urbanistica ed ambientale Le aree comprese nei comparti
perequativi di cui all’art.14bis sono considerati ambiti di prioritaria
importanza per il sistema ambientale e lo sviluppo della REL. Le aree di
trasformazione riceventi i diritti edificatori sono soggette alle disposizioni
di cui all’art.14.3 [Aree C-C*], di cui all’art.14.5 [Aree artigianali ZA] e di
cui alle Schede Normative contenute nell’Allegato 4. Inoltre i progetti
relativi dovranno attenersi alle disposizioni generali per la REL con
particolare riferimento alle regole di suddivisione del suolo e alle quantità
urbanistico-edilizie, alle regole ambientali ed ecologiche (Ip,
A, Ar), le regole di impianto urbanistico (Sp, Ve, Vp, alberature della
viabilità, percorsi ciclo-pedonali e accessi) e le regole di impianto
ambientale ed ecologico (fasce di mitigazione dall’inquinamento acustico e
atmosferico). Le aree cedenti i diritti edificatori e destinate a completare il
sistema dei servizi pubblici sono soggette alle disposizioni generali per la
REL e i progetti relativi di competenza dell’Amministrazione Comunale dovranno
essere redatti nel rispetto delle prescrizioni specifiche di cui ai punti
successivi.
14 ter.3.1
-AREA F1 – SANGONE (PARCO FLUVIALE DEL TORRENTE SANGONE) Il parco fluviale del torrente Sangone costituisce fascia perifluviale della Rete
Ecologica Provinciale ed è quindi soggetto ai disposti del PTC2 previsti per
questo elemento della Rete Ecologica Provinciale. In tali aree si dovranno
prevedere interventi di incremento della biodiversità mediante l’introduzione
di specie arboree e arbustive autoctone.
In
particolare la scelta delle specie arboree e arbustive autoctone dovrà ricadere
tra quelle inserite nell’elenco dell’Allegato 5 -“Specie del Querco-Carpineto e altre specie correlate”, scelte tra
quelle maggiormente idonee alle caratteristiche stazionali. A seguito del
contesto territoriale di riferimento, rappresentato da un’area perifluviale
appartenente alla Rete Ecologica, è vietata la messa a dimora di specie esotiche. L’area del parco fluviale è destinata alla rinaturazione da effettuarsi mediante la riforestazione
della superficie a utilizzo agricolo. All’interno dell’area boscata di nuova
costituzione potranno essere previste alcune radure dotate degli ordinari arredi
di sosta (es. panchine, tavoli, bacheche…). All’interno dell’area è possibile
prevedere la realizzazione di un sentiero pedonale da realizzarsi in fondo
naturale. Anche le specie da impiegare per la creazione delle aree boscate sono
quelle inserite nell’elenco dell’Allegato 5 -“Specie del Querco-Carpineto
e altre specie correlate”. Il Querco-Carpineto
rappresenta infatti la formazione boscata potenziale per questa area. Le
specie, autoctone, dovranno essere originarie della pianura padana, ove possibile,
occidentale. Parte delle piante potrà essere fornita dal vicino vivaio comunale
di Piossasco. In particolare il popolamento dovrà essere costituito da almeno
15 specie diverse, tra pioniere e definitive, sia arboree che arbustive
(indicativamente almeno il 50% del popolamento dovrà essere arbustivo), scelte
tra le specie maggiormente idonee alle condizioni stazionali, da stabilire in
base a rilievi vegetazionali dell’area e in sua prossimità e a seguito di
eventuali rilievi pedologici. Compatibilmente con il contesto vegetazionale di
riferimento, particolare cura dovrà essere posta anche nell’inserimento di
alcune specie a maggiore rarità al fine di costituire un nucleo per la
diffusione di tali specie nei territori circostanti. A seguito del contesto territoriale
di riferimento, rappresentato da un’area perifluviale appartenente alla Rete
Ecologica, è quindi vietato l’utilizzo di specie esotiche.
La scelta di creare un habitat boschivo caratterizzato dalle specie autoctone
idonee alle condizioni stazionali inoltre garantisce un maggior successo degli
interventi. Di seguito si forniscono ulteriori indicazioni tecniche per
l’esecuzione del rimboschimento: -prevedere l’impiego di piantine forestali con un sesto d’impianto
minore/uguale a 3,5 m x 3,5 m; -le specie
dovranno essere disposte miste in maniera irregolare così come le specie
arboree
rispetto a
quelle arbustive;
-le piante dovranno essere provviste di uno shelter di protezione e di una cannuccia al fine di
renderle visibili durante le cure colturali. Nel caso di impianto di specie di
maggiori dimensioni dovrà essere previsto un tutore di sostegno;
-prevedere l’irrigazione di soccorso (indicativamente 3
bagnamenti) nei mesi di luglio e agosto successivi all’impianto;
-nel caso in cui vengano utilizzate piante di piccole
dimensioni prevedere lo sfalcio o la trinciatura delle infestanti (da
effettuarsi con passaggio incrociato della trattrice tra le file e
decespugliatore spalleggiato e/o attrezzi manuali al piede di ogni singola
pianta) nei primi 3/5 anni successivi all’impianto in modo da garantire
l’affermazione delle piantine. In alternativa si può prevedere anche la semina
di un prato tra le piantine, da falciare per i primi 3/5 anni che però
determina un aumento dei costi.
Ulteriori accorgimenti suggeriti
consistono nel: -prevedere un sesto d’impianto
curvilineo che contribuisce a ridurre la percezione di un impianto ordinato
rendendo il popolamento più simile a un bosco naturale;
-prevedere una pacciamatura localizzata con materiale
biodegradabile (ad esempio di juta) a quadrotti. Tale
opzione rappresenta un costo aggiuntivo che però contribuisce a mantenere sotto
controllo le infestanti.
Il progetto
del rimboschimento deve essere redatto da un professionista con competenze
agronomiche, forestali e naturalistiche.
14 ter.3.2 -AREA F3 -SANGONETTO
All’interno
di tale area è prevista la realizzazione di:
-una pista ciclabile a completamento di quanto già
previsto nell’ambito di Corona Verde2 a una
distanza sufficiente (almeno circa 5
m) alla creazione di una fascia di vegetazione perifluviale al fine di
rispettare i disposti di cui all’art. 46 del PTC2 “Aree di pertinenza dei corpi
idrici”. Nel caso in cui non vi siano passaggi alternativi a distanza
sufficiente dal corso d’acqua e la realizzazione della pista sia fondamentale
al fine di garantire continuità ai percorsi ciclo-pedonali esistenti e
previsti, la pista in tale situazione dovrà impattare il meno possibile in
termini di interruzione della continuità della fascia perifluviale;
-una siepe arboreo/arbustiva lungo il
canale Sangonetto. La siepe arboreo/arbustiva dovrà
essere
realizzata
tra il canale Sangonetto e la pista ciclabile di
nuova realizzazione. Compatibilmente con quanto precedentemente riportato la
larghezza ottimale per la siepe dovrebbe essere 10-15 m, quella minima 5 m. La
siepe dovrà rispettare le “norme tecniche per la realizzazione dell’area
boscata nelle aree allo stato attuale ad utilizzo agricolo” con la sola
differenza che le specie da utilizzare dovranno essere almeno 10. Sulle sponde
del Sangonetto è opportuno utilizzare anche specie
più igrofile quali ontano nero (Alnus
glutinosa), salice bianco (Salix alba),
ciliegio a grappoli (Prunuspadus), frangola (Frangulaalnus), ecc.
14 ter.3.3 -PARCO DEL CASTELLO DI
BRUINO Ciascuna
operazione di manutenzione, conservazione e restauro, deve tenere conto degli
elementi caratterizzanti il parco in cui si opera. In questa direzione, ogni
sostituzione di alberi, arbusti, ecc., deve orientarsi verso specie che
consentano la conservazione dell'identità del giardino stesso in una volontà di
mantenimento e ricerca delle specie originarie. Si richiama il divieto della
messa a dimora, all’interno del parco, delle specie di cui alla black list nell’Allegato 5 “Disposizioni per la gestione
del verde”. Il progetto di restauro, compatibilmente con l’utilizzo delle
specie originarie del parco stesso, dovrà il più possibile privilegiare
l’utilizzo di specie autoctone e effettuare scelte orientate ad aumentare la
biodiversità vegetale del parco.
14 ter.3.4 -AREE S2 E S4 DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE
AREE INDUSTRIALI Per le aree
di compensazione S2 ed S4, in quanto di compensazione ecologica e in quanto
rivolte verso un ambito agricolo si propone la medesima destinazione prevista
per le aree F1 e F3.
14 ter.4 -Mitigazioni e
compensazioni Per quanto
non specificatamente indicato come misure di mitigazione nelle presenti norme,
gli impatti negativi, conseguenti alla realizzazione di eventuali insediamenti,
opere, manufatti e infrastrutture, dovranno essere mitigati e compensati. Gli
interventi di compensazione ambientale sono volti alla ricostruzione della rete
ecologica con priorità per l’acquisizione e il rimboschimento delle aree del
Parco del Sangone in quanto parte della rete
ecologica provinciale, come previsto dalle presenti norme.
14 ter.5 -Sanzioni Ai fini della tutela del sistema ecologico-ambientale che costituisce bene di interesse paesaggistico, l’autore di un danno in materia di tutela dei beni paesaggistici ha due misure alternative: la condanna alla rimessione in pristino a proprie spese dello stato dei luoghi o della mancata realizzazione di un progetto inerente il sistema ambientale. Nel primo caso dovrà pagare una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato ed il profitto conseguito mediante la trasgressione, demandando all’autorità amministrativa preposta alla salvaguardia del vincolo la scelta, ritenuta più opportuna, tra l’una o l’altra misura sanzionatoria. Nel secondo caso sarà sanzionato con una multa pari al pagamento della spesa da sostenersi per la realizzazione del progetto incrementata del 20%.