ART. 15 SPECIFICAZIONI PER GLI INTERVENTI EDILIZI
1.
15.1 -Quota
di imposta del piano terra delle costruzioni Nella parte del territorio
comunale con falda acquifera superficiale individuata con la sigla IDR nelle
Tavole 2, 3 EST, 3 OVEST, e di cui all’art. 20 delle presenti Norme, è
consentito l’innalzamento della quota del piano terreno delle costruzioni sopra
il piano stradale fino a cm 130, al fine di consentire, laddove possibile, la
realizzazione di strutture interrate che abbiano la quota d’imposta delle
fondazioni posta ad almeno 1 metro dal livello di massima escursione della
falda idrica suprficiale. Il piano stradale si
intende riferito alla mezzeria della carreggiata e, nel caso di strade con
andamento in pendenza, la quota del piano strada è determinata dalla media
delle quote ai confini del lotto. Per i lotti compresi tra strade poste su
livelli diversi, la quota del piano strada è determinata dalla media delle
quote delle strade. Nelle altre parti del territorio comunale, per evitare
tracimazioni d’acqua nelle costruzioni, è consentito posizionare la quota del
piano terreno delle costruzioni a cm 40 sopra il piano stradale. In questi casi
l’altezza delle costruzioni verrà calcolata a partire dalla quota del piano
terreno. La quota del piano terreno delle costruzioni dovrà raccordarsi alla
quota del terreno delle proprietà limitrofe con una livelletta avente pendenza
massima del 20% ed altezza di 50 cm, misurata ai confini del lotto, rispetto
alla quota del terreno delle proprietà limitrofe; nel caso di locali interrati
a confine la livelletta dovrà essere verificata considerando un riporto di
terreno di almeno 30 cm sul solaio di copertura. I commi precedenti non si
applicano al Centro Storico e agli edifici individuati ai sensi dell’art. 24
della L.U.R..
2.
15.2-Distanze
Le distanze minime degli edifici dai confini sono riportate nella tabella
riepilogativa delle presenti
Norme.
Tutti gli edifici dovranno comunque rispettare la distanza minima di mt. 5 dal
limite della zona
edificabile.
Nelle zone residenziali B e C è ammessa la fabbricazione su confine od a
cavalcioni od a una
distanza inferiore a mt. 5.00, purchè:
1) sia stipulato atto notarile di vincolo unilaterale;
2) per costruzioni isolate il corpo di fabbrica risultante dall’abbinamento di
due o più costruzioni
non superi i 32.00 mt. La distanza D, tra le fronti di due fabbricati o
fra fronti opposte, nel caso di fabbricazione su cortili, non dovrà
essere inferiore a mt 10.00; è ammessa una distanza minima non inferiore a mt.
8.00 qualora le due pareti degli edifici confrontanti, non abbiano aperture,
ovvero abbiano solo aperture di locali accessori, non destinati ad abitazione
permanente (quali bagni, wc, disimpegni, ripostigli, vani scala ed
autorimesse). Nelle aree residenziali d’espansione è altresì prescritta, tra
pareti finestrate di edifici antistanti, la distanza minima pari all’altezza
del fabbricato più alto. Nel caso di costruzioni collegate da porticati deve
essere mantenuta una distanza di mt. 10 tra pareti finestrate o mt. 8 tra
pareti non finestrate se non c’è un collegamento al piano interrato. Valgono
comunque i disposti dell’art. 9 del D.M. n. 1444/68.
E’ ammessa l’edificazione in
aderenza ad un fabbricato a confine, ai sensi dell’art. 877 del Codice
Civile. |
|||
Nelle zone industriali valgono i distacchi dai confini prescritti nel
relativo articolo. |
|||
Devono essere rispettate, inoltre, nell’edificazione, le seguenti minime
distanze: |
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a) |
dal ciglio dei canali
esistenti |
mt. 10.00 |
|
b) |
dalla sede di ferrovie
|
mt. 20.00 |
|
c) |
dal ciglio di
manufatti, stradali o ferroviari (cavalcavia, sottopassaggi, ecc.) |
mt. 15.00 |
|
d) da muri di sostegno
|
mt. |
3.00 |
15.3
-Utilizzazione della superficie fondiaria Per tutti gli interventi di
ricostruzione, ampliamento, sopraelevazione e nuova costruzione, sulla
superficie fondiaria di pertinenza, dovranno essere riservate: a) in tutte le
aree, superfici destinate alla formazione di parcheggi in misura non inferiore
ad un
metro quadro per ogni dieci metri
cubi di costruzione (art. 2 della L. 122/89), con la precisazione che per il
calcolo dei volumi dei capannoni e degli edifici ad un solo piano f.t.
destinati ad attività produttive, e per i fini di cui al presente paragrafo, si
assumerà un’altezza convenzionale di mt. 6.00 ove l’altezza effettiva superi
tale limite;
b) nelle aree destinate ad insediamenti
residenziali, superfici destinate alla formazione di spazi verdi, con
piantumazioni, nella misura minima di mq. 20.00 ogni 100 mc. di volume
edificato f.t., con un minimo fisso di mq. 150 e dimensione trasversale minima
di mt. 5.00;
c) nelle aree destinate ad insediamenti
produttivi (al di fuori del confine del “Piano di Riordino dell’Area
Industriale” vigente), superfici destinate alla formazione di spazi verdi, con
piantumazione di alto fusto, nella misura minima di mq. 10 ogni 50 mq. di
superficie coperta, con un minimo fisso pari al 15% della superficie fondiaria
e con dimensione trasversale minima di mt. 5.00. Ogni 100 mq di tale verde è
richiesto l’impianto di tre alberi di alto fusto;
d) Le aree di cui al punto a) dovranno risultare
collegate in modo diretto e facilmente percorribile alla rete viabile di
accesso. Tali aree dovranno consentire la manovra e la sosta temporanea dei
veicoli di ogni genere diretti all’edificio di pertinenza; esse dovranno essere
ricavate in aggiunta alle aree od ai locali destinati al ricovero permanente o
notturno degli autoveicoli (autorimesse singole chiuse o simili) e,
possibilmente, previste sul fronte strada nella misura di almeno un posto auto
per ogni unità abitativa.
La posizione e le dimensioni delle
aree verdi, dovranno essere precisate nel progetto allegato alla
richiesta di permesso di costruire.
Nel caso che le aree da alberare siano raggruppate e rese consortili, non
debbano distare più di mt.
200 da ciascuno dei fabbricati a cui competono, ed essere ad essi collegate con
passaggi pedonali
esenti da attraversamenti di sedi veicolari pubbliche importanti.
1.
15.4
-Compatibilità idrogeologica e con gli impianti a Rischio di Incidente
Rilevante Gli interventi di nuova costruzione sono subordinati alla verifica
delle condizioni di rischio idrogeologico riportate nelle tavv.
3OVEST e 3EST e disciplinate dall’art. 20 bis. All’interno delle Aree di
Esclusione e di Osservazione inerenti la valutazione del rischio di incidente
industriale rilevante, si applicano le prescrizioni di cui all’art. 20 ter
delle presenti Norme.
.15.5 -Qualità urbanistica ed
edilizia Nella progettazione dei nuovi insediamenti residenziali e negli
interventi di ristrutturazione urbanistica devono essere applicate le linee
guida della Regione Piemonte: Indirizzi per la qualità paesaggistica degli
insediamenti – Buone pratiche per la progettazione edilizia (D.G.R. 22/03/2010,
n.30) e Buone pratiche per la pianificazione locale (D.G.R. 22/03/2010, n.30).
Per l’efficienza energetica deve essere applicata la L.R. n. 13 del 28/05/2007.
1.
15.6
-Contenimento della percentuale di superficie impermeabilizzata delle aree
scoperte pavimentate Nei piazzali e nei parcheggi sia privati che
pubblici è reso obbligatorio l’utilizzo di pavimentazioni drenanti da formare
con marmette autobloccanti forate che permettono il grado di inerbimento
parziale più elevato possibile, almeno nelle aree di stazionamento dei veicoli,
e di fossi d’infiltrazione, laddove possibile. Devono essere previste
piantagioni in piena terra e con sesto regolarizzato di mt. 7,50-10,00 di
specie arboree di 2° grandezza atte a formare a regime la copertura arborea
degli spazi di stazionamento e dei corselli. La dimensione del sesto di
impianto delle alberature è ottenibile riservando almeno 1,50 mt. per la messa
in buca delle piante, il loro tutoraggio e la formazione di cerchiatura di
protezione del fusto. E’ opportuno sussidiare la piantagione con specifico
impianto di irrigazione puntuale automatica gestita da sonde di rilevazione
dell’umidità. Per i parcheggi si suggerisce l’impiego di specie arboree a
rapido accrescimento di 1° e/o 2° grandezza: Celtis
australis, Acer platanoides,
Acer pseudoplatanus in modo da ottenere al più
presto una adeguata mitigazione degli spazi, a media o elevata
impermeabilizzazione.
2.
15.7
-Invarianza idraulica In attuazione del principio della invarianza idraulica,
agli edifici di nuova costruzione, così come per la viabilità in progetto,
viene fatto obbligo di realizzare dispositivi di raccolta acque con successivo percolamento naturale nel terreno delle acque così raccolte
e non convogliate, attraverso il troppo pieno, ai pozzi disperdenti.
3.
15.8
-Contenimento dell’inquinamento luminoso Per il contenimento dell’inquinamento
luminoso degli impianti di illuminazione pubblica è obbligatorio l’utilizzo
delle lampade led e del sistema di telegestione (già
applicato al 70% degli impianti di illuminazione pubblica esistenti) che
consente anche la riduzione dell’intensità luminosa nelle ore notturne.
4.
15.9
-Soluzioni progettuali per le aree verdi
a) Parco fluviale del torrente Sangone
Vedasi artt. 14.8 (F1 – Sangone) e 14 ter.3.1.
b) Corridoio ecologico del
torrente Sangonetto Vedasi artt. 14.8 (F3 – Sangonetto) e 14 ter.3.2.
c) Parco storico del castello Vedasi art. 14
ter.3.3.
d) Fasce
tampone e filtro Devono trovare opportuno impiego lungo i profili di
separazione tra paesaggi non compatibili, ad es.: tra l’area attrezzata del
campo sportivo in ampliamento e la campagna circostante, tra il profilo
dell’area industriale (fronte orientale) e la campagna rivaltese.
In questi casi possono anche svolgere una utile funzione di barriera ecologica
per il contenimento di rumore e polveri ecc. attraverso la creazione di nuclei
vegetazionali di particolare interesse botanico, impiegando alberature
(autoctone) delle tre grandezze, opportunamente composte per l’effetto
naturalistico e strutturando l’orizzonte basso con siepi e cespugli a effetto
continuo (vedasi art. 14 ter).
d) Fasce
vegetali a fianco di infrastrutture lineari: Viali In ambito urbano i viali
svolgono, oltre al risultato ornamentale, una essenziale funzione connettiva a
vantaggio della rete ecologica. Se previsti a cornice della viabilità producono
l’effetto di mettere in secondo piano le costruzioni laterali mitigandone
l’impatto percettivo; se previsti a fianco di piste ciclabili (es.: il percorso
di via Sangone, via Volvera) oltre alla
funzione diretta di ombreggiamento
della trama della percorribilità slow, svolgono il compito
precipuo della lettura dei panorami
eterogenei che compongono la cittadina con il ripristino
degli elementi caratteristici del
paesaggio ottocentesco.
Possono essere formati a duplice o
unico filare, quali neoecosistemi lineari aventi
specifica
funzione di aumentare la
connettività e la circuitazione degli ecosistemi a macchia (es. zona
agricola centrale) e/o a corridoio
(fascia del parco fluviale, spina verde dei servizi centrali). E’
opportuno l’impiego di alberature
(di specie autoctone) di 1° e 2° grandezza con piantagione di
esemplari vegetali a pronto effetto
al fine di realizzare al più presto quinte verdi consistenti,
piantagione effettuata in piena
terra su aiuola estesa arredata con siepi e/o tappezzanti (vedasi
art. 14 ter.2.3).
e) Percorsi
non drenanti con alberature a filare in buca
Riguarda il verde di arredo stradale
da realizzare in pavimentazioni continue non drenanti con
piantagione di specie ornamentali in
fioritura di 3° grandezza. Le piante saranno del tipo “a
pronto effetto” da sistemare in
buche dell’ampiezza minima di m. 1,50x1,50 con l’addizione di
terra agraria opportunamente
concimata sul piano basale, tutorate e ove necessario
protette con
sussidi metallici. Anche in questo
caso è opportuna la realizzazione di impianto di irrigazione di
soccorso.