ART. 16 INTERVENTI EDILIZI MINORI
Rientrano
nell’ambito degli interventi edilizi minori quelle opere e costruzioni che
risultano di pertinenza e al servizio di edifici preesistenti o costruendi e che vengono destinati a deposito e ricovero di
materiali, attrezzi, automezzi, ecc. e sono ammessi in tutte le aree di
P.R.G.C. (escluso il centro storico) e nei lotti già edificati ricadenti in
area a destinazione agricola.
Tali
costruzioni non potranno occupare una superficie coperta superiore al 10% del
lotto di proprietà, al netto delle costruzioni principali e al lordo di altri
manufatti dello stesso tipo e destinazione e in ogni caso, non potranno essere
superiori a mq. 35.00.
In
tutto il territorio comunale, le costruzioni fuori terra non potranno avere
altezza superiore a mt. 2.50, misurata dal piano strada o dal piano di
campagna, se più basso del piano strada, all’intradosso del solaio di copertura
o all’imposta del tetto; in tal caso le cubature e le superfici verranno
conteggiate a tutti gli effetti.
In
tutto il territorio comunale, l’altezza massima delle costruzioni parzialmente
interrate non potrà superare i mt. 1.50, misurati dal piano strada al punto più
alto della costruzione stessa; questo tipo di costruzione non verrà conteggiato
agli effetti della cubatura e delle distanze.
Esse
potranno essere ammesse a confine purché sussista atto consensuale scritto da
parte del confinante o confinanti.
Tali
opere e costruzioni debbono essere eseguite con materiali e tecniche confacenti
al decoro dell’ambiente circostante e non devono presentare caratteristiche di
precarietà e provvisorietà.
Resta
ammessa inoltre, la realizzazione di locali completamente interrati con
l’estradosso della copertura complanare al livello marciapiedi (o al pavimento
del piano terreno), con superficie lorda massima tale da consentire il rispetto
delle quantità minime di area a verde, come prescritto al precedente art. 15.4.
Se
l’estradosso delle suddette costruzioni viene ricoperto, per uno spessore
minimo di metri 0.40, con terreno vegetale sistemato a verde non si fa luogo a
particolari limitazioni purchè siano evitati danni a
infiltrazioni nei fondi finitimi. La quota della sistemazione definitiva del
terreno non dovrà superare quella naturale del terreno preesistente
all’intervento, o quella della sistemazione approvata in progetto del
fabbricato principale.
Le
opere e le costruzioni di cui al presente articolo che non vengano computate ai
fini del calcolo delle volumetrie, non possono tassativamente essere destinate
all’abitazione, ad attività ad essa assimilabili o comunque, ad attività tali
da escludere il rapporto di pertinenza con il fabbricato principale.
Rientrano
nella fattispecie del presente articolo, anche le tettoie aperte, le quali
dovranno rispettare in maniera analoga e similare il rapporto di copertura e/o
di ingombro del verde privato. Per quanto concerne la distanza prevista per
tali manufatti sussiste analoga possibilità di costruzione su confine a patto
che venga sottoscritto atto consensuale da parte del confinante o confinanti.
Per
le costruzioni parzialmente interrate, allorquando non intervenga accordo con il
confinante, come richiesto nei commi precedenti, dovrà essere osservata la
distanza minima dal confine non inferiore all’altezza del manufatto stesso.
Per quanto
concerne, invece, le costruzioni e le tettoie di altezza compresa tra mt. 1.50
e 2.50, allorquando non intervenga accordo con il confinante, si dovrà
osservare la distanza minima di mt. 5.00 dal confine. Per le succitate
costruzioni e tettoie si dovrà osservare la distanza minima di
m. 5.00 dal fabbricato pertinenziale.