ART.
17 STRADE, FASCE DI RISPETTO, DISTANZE
DEI FABBRICATI DAL CIGLIO STRADALE.
La
classificazione, il dimensionamento, le fasce di rispetto delle strade di nuova
formazione
o
esistenti nelle varie zone del territorio sono definite da: DM 1/4/1968 n°
1404; DM 2/4/1968 n° 1444; D.Lgs 30/4/1992 n° 285 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada); DPR 16/12/1992 n° 495 e
s.m.i.; DM Infr. Trasp. 5/11/2001.
Le
planimetrie del presente Piano illustranti l’assetto della viabilità nel
territorio Comunale,
riportano:
-i tracciati delle principali strade esistenti o previste all’esterno del
centro abitato e all’esterno delle zone di insediamento individuate dal piano
(aree di categoria “E”); per ciascuna di esse precisano la larghezza della sede
stradale e la determinazione delle fasce di rispetto. Tali tracciati sono
definiti al fine della determinazione dell’ambito interessato dalle fasce di
rispetto, mentre le sedi stradali potranno subire variazioni, conseguenti alla
progettazione delle strade stesse, secondo le norme funzionali e geometriche di
cui al DM Infr. Trasp.
5/11/2001. Dette variazioni dovranno essere contenute all’interno delle fasce
di rispetto, individuate dalle planimetrie del Piano. Dopo l’esecuzione della
sede stradale la profondità delle fasce di rispetto dovrà essere misurata dal
ciglio effettivo di detta sede.
-i
tracciati delle principali strade esistenti o previste all’interno del centro
abitato e all’interno delle zone di insediamento individuate dal Piano e
situate quindi all’interno delle aree di categoria “A-B-C-D (ZI-ZIC-ZICC-ZRU-SS)”
(come individuate conseguentemente alle definizioni di cui all’art. 2 del D.M.
2/4/1968 n. 1444) e per ciascuna di esse precisano la larghezza della sede
stradale per i fini di cui all’art. 9, secondo capoverso, del decreto suddetto.
Nel caso di strade esistenti per le quali le planimetrie di cui sopra non
riportino la misura della sede stradale, si intende che, ai fini
dell’arretramento, si farà riferimento all’art. 9 del D.M. 2/4/1968 n.1444, a
partire dal confine stradale di cui all’art. 3 del D.Lgs
30/04/1992 n° 285 e s.m.i..
Il
tracciato viario può subire variazioni in sede di progettazione esecutiva senza
che queste modifiche comportino variante al P.R.G.C.,purchè
tali variazioni avvengano all’interno della distanza che i fabbricati devono
tenere dal ciglio stradale, come stabilita nel prosieguo del presente articolo.
In caso di variazione del tracciato, le distanze dai fabbricati dovranno essere
misurate dal ciglio effettivo della sede stradale.
In applicazione e
specificazione delle norme di cui al comma 1 e ad integrazione di quanto
indicato nelle planimetrie del presente piano e nell’allegato 4, si aggiunge
quanto segue:
Sezioni
stradali Tutte le strade pubbliche e private, che hanno lo scopo di dare
conveniente accesso all’area di pertinenza dei singoli edifici, dovranno essere
progettate tenendo conto della loro funzione, dell’intensità del traffico
locale, del volume e della destinazione degli edifici da servire. La sezione e
le caratteristiche delle sedi stradali, ove non precisato dalle cartografie di
Piano saranno così determinate (allegato 4 delle presenti N.d.A.): -mt. da 2.00
a 4.00 per strade pedonali e ciclopedonali, protette e separate dal traffico
veicolare,
pavimentate ed
illuminate;
-mt.
da 7.00 a 9.00 (compresi eventuali marciapiedi e parcheggi) per strade
veicolari private non aperte a pubblico transito, al servizio di insediamenti
fino a 20 unità abitative; per insediamenti fino a 6 unità abitative è ammessa
una larghezza di mt. 4;
-mt.
da 9.00 a 12 compresi marciapiedi di mt.1.50, parcheggi e sedi alberature, per
strade veicolari in aree “B-C-C*” al servizio di insediamenti fino a 20 unità
abitative o di attività produttive o terziarie fino a 20 addetti, pavimentate
ed illuminate, con piazzole di manovra;
-mt. da 12.00 a 15.00,
compresi marciapiedi di mt.1.50, parcheggi e sedi alberature, per
strade veicolari in aree “B-C-C*” al servizio di insediamenti di
maggiori dimensioni, pavimentate ed illuminate con piazzole di manovra; raggi
di curvatura minimi di ml. 7.00;
-mt. da 15.00 a 23.00, compresi i marciapiedi di mt.1.50,
come definite all’art. 33 e all’allegato 4 delle presenti norme, per strade
veicolari in aree–ZI-ZIC-ZICC-ZRU-SS e -ZA-destinate al transito
delle merci, pavimentate ed illuminate; raggio di curvatura minimo di ml.
10.00.
Fasce di rispetto stradale
-Strade
non classificate Tutte le strade esistenti o previste dal presente Piano
all’esterno del centro abitato e all’esterno delle aree di insediamento (aree
di categoria “E”) e non comprese nella classificazione di cui all’art. 2 del D.Lgs 30/4/1992 n° 285, vengono equiparate alle strade di
categoria “F” del citato articolo, ai fini della determinazione della
profondità delle fasce di rispetto stradale come definita dal DPR 16/12/1992 n°
495 e s.m.i., nella misura di mt 20.00. Fanno
eccezione al comma precedente le “strade vicinali” come definito dall’art. 3,
primo comma, n° 52 del D.Lgs 30/04/1992 n° 285 per le
quali la profondità della fascia di rispetto sarà di mt 10.00 ai sensi
dell’art. 26, secondo comma del DPR 16/12/1992 n° 495 e s.m.i..
-Strade
comprese in aree di categoria D (industriali – artigianali) Le prescrizioni
di cui all’art. 9, secondo capoverso, del D.M. 2/4/1968 n. 1444, concernenti la
profondità delle fasce di rispetto stradale, vengono estese alle aree di
categoria “D” come definite all’art. 2 dello stesso D.M..
-Strade
pedonali e piste ciclabili Per tutte le strade destinate esclusivamente al
transito pedonale o ciclabile, la profondità della fascia di rispetto viene
fissata in mt. 5.00.
Distanze
dei fabbricati dal ciglio stradale In tutte le zone di insediamento
previste dal Piano, ad eccezione di quelle di tipo A e salvo casi particolari
oggetto di norme specifiche, le distanze dei fabbricati dal ciglio della strada
devono essere le seguenti:
-metri 5.00 per strade di larghezza
inferiore o uguale a mt. 7.00;
-metri 7.50 per strade di larghezza compresa tra mt. 7.00 e mt. 15.00;
-metri 10.00 per strade di larghezza superiore a mt. 15.00.
Nelle aree di espansione (C-C*) la distanza degli edifici dal ciglio delle
strade principali non
deve essere inferiore di mt. 10.00; in particolari situazioni orografiche e di
impianto urbanistico,
questa può essere ridotta a mt 6,00, a norma dell’art. 27 della L.U.R..
-Strade
a fondo cieco Per tutte le strade a fondo cieco, a servizio dei singoli
edifici o insediamenti, gli arretramenti saranno conseguenti all’applicazione
delle norme di confrontanza di cui all’art. 9 del
D.M. 1444/68. Le strade a fondo cieco dovranno terminare con una piazzola di
ampiezza tale che, al suo interno, possa essere inscritto, al netto dei
marciapiedi, un cerchio con diametro non inferiore a mt. 15.00, senza
possibilità di collegamento con altre sedi veicolari.
-Strade al servizio di P.P. o P.E.C. Per tutte le strade al servizio di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o Piani Esecutivi Convenzionati con previsioni planivolumetriche, saranno ammessi arretramenti anche inferiori a quelli precedentemente specificati purchè la distanza tra edifici confrontanti non sia inferiore a mt. 18.00. L’Amministrazione Comunale si riserva, tuttavia, di richiedere il mantenimento di arretramenti conformi al comma 2 dell’art. 9 del D.M. 2/4/1968 n.1444 in funzione delle esigenze della circolazione e della struttura della rete viabile indicata dal P.R.G.C. e dal Piano Urbano del Traffico.