ART. 18 UTILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE
DELLE FASCE DI RISPETTO STRADALE
Sulle
aree destinate alla formazione delle sedi stradali in quanto suscettibili di
occupazione per la formazione e l’ampliamento eventuale delle sedi viarie, è
fatto assoluto divieto di edificare qualsiasi manufatto.
Le fasce di rispetto potranno essere utilizzate dai proprietari, sempre a titolo precario per i seguenti scopi:
-formazione di
parcheggi in superficie non conteggiabili tuttavia ai fini della Legge 765/77 e
conteggiati invece, in sede
di P.P. o P.d.L., ai fini dell’art. 3 comma d) del D.
M. 2/4/1968 n. 1444;
-formazione di verde privato
o consortile, non conteggiabile tuttavia ai fini di quanto prescritto
per tale destinazione in altro punto delle presenti norme;
-impianto di nuove coltivazioni agricole o continuazione di quelle esistenti;
-superficie attrezzata per il gioco e la sosta al coperto;
-chioschi
e piccole attrezzature prefabbricate di servizio alla circolazione, come
distributori di
carburante e simili;
-cabine di distribuzione di reti di servizi tecnologici e simili;
-ampliamenti di
volumi di edifici residenziali e non, esistenti nelle fasce di rispetto, per
sistemazioni
igieniche, a condizione che detti ampliamenti vengano effettuati sul lato
opposto a quello della strada e siano ammissibili in base alle norme che
definiscono i caratteri dell’area considerata per quanto attiene le
destinazioni d’uso proprie ed ammesse, la densità e tutte le altre prescrizioni
e vincoli del presente Piano.
Le sistemazioni e
le costruzioni di cui sopra, potranno essere realizzate compatibilmente con le
esigenze di sicurezza e visibilità per la circolazione; comunque le costruzioni
in elevazione, non potranno essere realizzate in corrispondenza di incroci e
biforcazioni od a distanza inferiore a ml.
5.00 dal ciglio stradale. Le recinzioni
sono ammesse sulle fasce di rispetto a titolo precario.