ART. 19 ALTRE FASCE E ZONE DI RISPETTO, SPONDE DEL TORRENTE, CANALI

Per tutte le altre fasce e zone di rispetto, anche non indicate dal presente Piano, ma previste da prescrizioni di Legge, varranno i limiti derivanti dal combinato disposto dell’art. 27 della L.U.R. e delle prescrizioni di cui all’art. 14 delle presenti norme, corrispondenti ai tipi di aree ricadenti nei vincoli di cui al presente titolo.

Pozzi idropotabili

Per le fasce di rispetto attorno alle opere di presa dell’acquedotto (pozzi), si richiamano le norme dell’art. 94 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e della DGR 15R/06 (come riportato anche nella relazione geologica). In particolare tali fasce avranno un’estensione di raggio non inferiore a mt. 200 rispetto al punto di captazione, se calcolate con il criterio geometrico. Il pozzo ubicato in Via Rivoli ha fascia di rispetto ridotta a mt. 150 (D.G.R. n.136 19458/92). Il pozzo ubicato al Villaggio Alba Serena è dotato di aree di salvaguardia calcolate con il criterio cronologico (DDR n. 517 del 02/12/2013).

Corsi d’acqua

Ai sensi dell’art. 29 della LR n. 56/77, fatte salve eventuali indicazioni cartografiche più restrittive emerse dagli studi geologico-idraulici riportate in Tav. G.7, per il torrente Sangone è stabilita una fascia di rispetto di mt. 25 in quanto la sponda interessante il Comune di Bruino è interamente arginata (comma 1, lettera c, art. 29 L.U.R.), per il R. Sangonetto è applicata una fascia di rispetto di 100 m, da intendersi di assoluta inedificabilità, ad eccezione: -del tratto corrispondente agli insediamenti residenziali esistenti in regione “La Quercia”, per il quale si è stabilita una fascia di mt. 5.00 (in adeguamento a quanto predisposto nel suo P.R.G. dal Comune di Piossasco); -del tratto corrispondente agli insediamenti industriali esistenti nell’area ZIC, per il quale la fascia varia da 20 a 70 mt.

In riferimento ai fossi e bealere presenti sul territorio comunale, fatte salve eventuali indicazioni cartografiche più restrittive emerse dagli studi geologico-idraulici riportate in Tav. G.7, anche se intubate, valgono le seguenti fasce di rispetto da intendersi di assoluta inedificabilità, individuate in riferimento al RD 523/1904 e al PAI:

 Bealera inferiore di Piossasco, Bealera della Gamberana, Bealera Rittana e relative

diramazioni 10 m;
 Canale del Mulino (o dei Cavalieri) 10 m;
 Bealera dei Laghi 10 m;
 Bealera Duranza 10 m;
 per tutte le restanti ramificazioni irrigue secondarie 5 m.

Per le sponde di torrenti e canali, nelle relative fasce di rispetto, varranno i vincoli d’uso imposti dall’art. 29 della L.U.R.. In particolare le attrezzature sportive collegate ai corsi d’acqua di cui al terzo comma del citato art. 29 della L.U.R., saranno consentite solo nelle parti delle fasce di rispetto in oggetto ricadenti in aree di categoria F e nel quadro delle rispettive caratteristiche d’uso e dei relativi programmi e strumenti attuativi.

In accordo con l’art. 96, lett. f del RD 523/1904 lungo le bealere inferiore di Piossasco, della Gamberana, Rittana, dei Laghi, del Mulino (o dei Cavalieri), della Duranza e le relative diramazioni secondarie, devono essere garantite fasce di rispetto di mt. 4 per parte, libere da costruzioni, muri, recinzioni, alberature, finalizzate al passaggio dei mezzi di manutenzione del canale. Nelle fasce di rispetto di 10 m, è vietato qualsiasi tipo di edificazione e di fabbricato o manufatto (salvo le opere attinenti alla regimazione dei corsi d’acqua, alla regolazione del deflusso, alle derivazioni); i movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e stabilmente il profilo del terreno; il deposito a cielo aperto, ancorché provvisorio, di materiale di qualsiasi genere, ad esclusione di quello temporaneo necessario per l’esecuzione di lavori di manutenzione e sistemazione idraulica. Fatta salva la fascia di 4 m, precedentemente indicata, all’interno delle fasce di rispetto potranno essere realizzate recinzioni provvisorie (prive di parte cieca), costituite semplicemente da paletti infissi nel terreno e facilmente amovibili in caso di necessità.

Il Torrente Sangone risulta interessato dalle fasce PAI, per le quali sono fatte salve in ogni caso le disposizioni contenute nelle Norme di Attuazione del PAI, qualora più specifiche e/o restrittive delle presenti, con particolare riferimento a quanto dettagliato agli artt. 29, 30 e 39.

Analogamente, nelle aree in dissesto, delimitate nella Tavola G.2, sono fatte salve in ogni caso le disposizioni contenute nelle suddette Norme di Attuazione del PAI, qualora più specifiche e/o restrittive delle presenti, con particolare riferimento all’art. 9.

Lungo il T. Sangone andranno inoltre rispettate le norme di tutela ambientale di cui al D.Lgs. 42/04 e ss.mm.ii., per una fascia di 150 m.

A seguito dell’Indagine Geologica (tav. G.7 “Carta di sintesi”), allegata alla presente Variante di P.R.G.C., sono state riportate nelle Tavole 3 Est e 3 Ovest, le parti di territorio ricadenti nelle “Classi di idoneità all’utilizzazione urbanistica” IIIa, IIIb2 e IIIb3. In tutti gli interventi sul territorio comunale, ricadenti nelle classi I, IIa, IIb, IIIa, IIIb2 e IIIb3, devono essere osservate le prescrizioni riportate nella legenda della suddetta Tavola G.7 “Carta di sintesi” e nell’art. 20bis.

Tutti gli interventi dovranno rispettare quanto prescritto negli elaborati geologici ed in particolare all’interno dell’elaborato G.b, parte integrante della presente normativa di P.R.G.C..

Cimitero

La fascia di rispetto del cimitero esistente ha la profondità di mt. 50 (in base ai Provvedimenti Autorizzativi della Regione Piemonte, Assessorato Sanità, determinazione prot. n. 1601 del 15/12/92).

Le eventuali riduzioni delle suddette fasce potranno essere adottate soltanto a seguito di specifiche autorizzazioni concesse dalle Autorità competenti in materia.

Su tutti gli edifici esistenti sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, risanamento e ristrutturazione edilizia.