ART. 19 ALTRE FASCE E ZONE DI
RISPETTO, SPONDE DEL TORRENTE, CANALI
Per tutte le altre fasce e zone di rispetto, anche non
indicate dal presente Piano, ma previste da prescrizioni di Legge, varranno i
limiti derivanti dal combinato disposto dell’art. 27 della L.U.R. e delle
prescrizioni di cui all’art. 14 delle presenti norme, corrispondenti ai tipi di
aree ricadenti nei vincoli di cui al presente titolo.
Pozzi idropotabili
Per
le fasce di rispetto attorno alle opere di presa dell’acquedotto (pozzi), si
richiamano le norme dell’art. 94 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e della DGR 15R/06 (come riportato anche nella
relazione geologica). In particolare tali fasce avranno un’estensione di raggio
non inferiore a mt. 200 rispetto al punto di captazione, se calcolate con il
criterio geometrico. Il pozzo ubicato in Via Rivoli ha fascia di rispetto
ridotta a mt. 150 (D.G.R. n.136 19458/92). Il pozzo ubicato al Villaggio Alba
Serena è dotato di aree di salvaguardia calcolate con il criterio cronologico
(DDR n. 517 del 02/12/2013).
Corsi d’acqua
Ai
sensi dell’art. 29 della LR n. 56/77, fatte salve eventuali indicazioni
cartografiche più restrittive emerse dagli studi geologico-idraulici riportate
in Tav. G.7, per il torrente Sangone è stabilita una
fascia di rispetto di mt. 25 in quanto la sponda interessante il Comune di
Bruino è interamente arginata (comma 1, lettera c, art. 29 L.U.R.), per il R. Sangonetto è applicata una fascia di rispetto di 100 m, da
intendersi di assoluta inedificabilità, ad eccezione: -del tratto
corrispondente agli insediamenti residenziali esistenti in regione “La
Quercia”, per il quale si è stabilita una fascia di mt. 5.00 (in adeguamento a
quanto predisposto nel suo P.R.G. dal Comune di Piossasco); -del tratto
corrispondente agli insediamenti industriali esistenti nell’area ZIC, per il
quale la fascia varia da 20 a 70 mt.
In riferimento ai
fossi e bealere presenti sul territorio comunale,
fatte salve eventuali indicazioni cartografiche più restrittive emerse dagli
studi geologico-idraulici riportate in Tav. G.7, anche se intubate, valgono le
seguenti fasce di rispetto da intendersi di assoluta inedificabilità,
individuate in riferimento al RD 523/1904 e al PAI:
Bealera inferiore di Piossasco, Bealera
della Gamberana, Bealera Rittana e relative
diramazioni
10 m;
Canale del Mulino (o dei Cavalieri) 10
m;
Bealera dei
Laghi 10 m;
Bealera
Duranza 10 m;
per tutte le restanti ramificazioni
irrigue secondarie 5 m.
Per
le sponde di torrenti e canali, nelle relative fasce di rispetto, varranno i
vincoli d’uso imposti dall’art. 29 della L.U.R.. In particolare le attrezzature
sportive collegate ai corsi d’acqua di cui al terzo comma del citato art. 29
della L.U.R., saranno consentite solo nelle parti delle fasce di rispetto in
oggetto ricadenti in aree di categoria F e nel quadro delle rispettive
caratteristiche d’uso e dei relativi programmi e strumenti attuativi.
In
accordo con l’art. 96, lett. f del RD 523/1904 lungo
le bealere inferiore di Piossasco, della Gamberana,
Rittana, dei Laghi, del Mulino (o dei Cavalieri), della Duranza e le relative
diramazioni secondarie, devono essere garantite fasce di rispetto di mt. 4 per
parte, libere da costruzioni, muri, recinzioni, alberature, finalizzate al
passaggio dei mezzi di manutenzione del canale. Nelle fasce di rispetto di 10
m, è vietato qualsiasi tipo di edificazione e di fabbricato o manufatto (salvo
le opere attinenti alla regimazione dei corsi d’acqua, alla regolazione del
deflusso, alle derivazioni); i movimenti di terra che alterino in modo
sostanziale e stabilmente il profilo del terreno; il deposito a cielo aperto,
ancorché provvisorio, di materiale di qualsiasi genere, ad esclusione di quello
temporaneo necessario per l’esecuzione di lavori di manutenzione e sistemazione
idraulica. Fatta salva la fascia di 4 m, precedentemente indicata, all’interno
delle fasce di rispetto potranno essere realizzate recinzioni provvisorie
(prive di parte cieca), costituite semplicemente da paletti infissi nel terreno
e facilmente amovibili in caso di necessità.
Il Torrente Sangone risulta interessato dalle fasce PAI, per le quali
sono fatte salve in ogni caso le disposizioni contenute nelle Norme di
Attuazione del PAI, qualora più specifiche e/o restrittive delle presenti, con
particolare riferimento a quanto dettagliato agli artt. 29, 30 e 39.
Analogamente, nelle
aree in dissesto, delimitate nella Tavola G.2, sono fatte salve in ogni caso le
disposizioni contenute nelle suddette Norme di Attuazione del PAI, qualora più
specifiche e/o restrittive delle presenti, con particolare riferimento all’art.
9.
Lungo
il T. Sangone andranno inoltre rispettate le norme di
tutela ambientale di cui al D.Lgs. 42/04 e ss.mm.ii., per una fascia di 150 m.
A seguito
dell’Indagine Geologica (tav. G.7 “Carta di sintesi”), allegata alla presente
Variante di P.R.G.C., sono state riportate nelle Tavole 3 Est e 3 Ovest, le
parti di territorio ricadenti nelle “Classi di idoneità all’utilizzazione
urbanistica” IIIa, IIIb2 e IIIb3. In tutti gli
interventi sul territorio comunale, ricadenti nelle classi I, IIa, IIb, IIIa,
IIIb2 e IIIb3, devono essere osservate le prescrizioni riportate nella legenda
della suddetta Tavola G.7 “Carta di sintesi” e nell’art. 20bis.
Tutti
gli interventi dovranno rispettare quanto prescritto negli elaborati geologici
ed in particolare all’interno dell’elaborato G.b,
parte integrante della presente normativa di P.R.G.C..
Cimitero
La
fascia di rispetto del cimitero esistente ha la profondità di mt. 50 (in base
ai Provvedimenti Autorizzativi della Regione Piemonte, Assessorato Sanità,
determinazione prot. n. 1601 del 15/12/92).
Le
eventuali riduzioni delle suddette fasce potranno essere adottate soltanto a
seguito di specifiche autorizzazioni concesse dalle Autorità competenti in
materia.
Su tutti gli edifici esistenti sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, risanamento e ristrutturazione edilizia.