ART. 20 AREE “IDR”
Con
riferimento all’Indagine Geologica (tav. G.5 “Carta della soggiacenza
della falda superficiale”), allegata alla presente Variante del P.R.G.C., nelle
Tavole 3 EST e 3 OVEST, con la sigla IDR sono state evidenziate le aree con
valori della soggiacenza della falda superficiale che
spaziano da 0 a -3mt e da -3 a -5mt e quindi costituiscono una limitazione per
eventuali opere in sotterraneo (cantine, garage, locali di deposito, ecc.).
Non
sono ammesse infrastrutture interrate sotto falda.
Tutti
gli interventi dovranno rispettare quanto prescritto negli elaborati geologici
ed in particolare all’interno dell’elaborato G.b e
tav. G.7, che fanno parte integrante della presente normativa di P.R.G.C..
In particolare, la
realizzazione delle strutture interrate è ammessa soltanto ove venga localmente
verificata l’esistenza di un franco minimo di 1 metro, tra la quota d’imposta
delle fondazioni e il livello di massima escursione della falda idrica
superficiale.
Non sono comunque
ammessi movimenti di terra di consistenza tale da alterare negativamente la
morfologia dell’area.
Negli
interventi di nuova edificazione è obbligatoria la presentazione di una
specifica indagine geotecnica e geologica, che indichi i vari gradi di
possibilità edificatoria e le varie opere necessarie per garantire le
realizzazioni previste.
I
permessi di costruire sono subordinati alla presentazione di queste indagini ed
all’impegno scritto e riportato su progetto di osservare le indicazioni in esse
contenute.