ART. 21 TIPI DI INTERVENTO
21.1 -Manutenzione ordinaria: M.O.
Definizione "Le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle
finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in
efficienza gli impianti tecnici esistenti, purchè non
comportino la realizzazione di nuovi locali nè
modifiche alle strutture od all'organismo edilizio" (L.U.R., art.13). La
manutenzione ordinaria è sostanzialmente rivolta a mantenere in efficienza gli
edifici. Consiste, quindi, in interventi di riparazione, rinnovamento e
parziale sostituzione delle finiture degli edifici (intonaci, pavimenti,
infissi, manto di copertura, ecc...) senza alterarne i caratteri originari, nè aggiungere nuovi elementi. Sono altresì ammessi la
sostituzione e l'adeguamento degli impianti tecnici esistenti, purchè ciò non comporti modificazioni delle strutture o
dell'organismo edilizio, ovvero la realizzazione di nuovi locali. Qualora gli
stessi interventi vengano eseguiti alterando i caratteri originari degli
elementi esterni o delle parti comuni degli edifici modificando, cioè,
tecniche, materiali e colori, essi sono da considerarsi interventi di
manutenzione straordinaria. Qualora i caratteri delle finiture siano già
parzialmente alterati, l'intervento di manutenzione ordinaria consente di
ripristinare i caratteri originari mediante parziali sostituzioni delle sole
parti alterate. Per quanto riguarda i manufatti, la manutenzione ordinaria è
essenzialmente rivolta a mantenerli in efficienza, mediante interventi di
riparazione, di rinnovamento e di sostituzione delle finiture.
Elenco delle opere ammesse riferite
ai principali elementi costitutivi degli edifici:
a) FINITURE ESTERNE
Riparazione,
rinnovamento e sostituzione parziale delle finiture degli edifici purchè ne siano
conservati i caratteri originari.
Tra queste: pulitura delle facciate; riparazione e sostituzione parziale di
infissi e ringhiere; ripristino
parziale della tinteggiatura, di intonaci e di rivestimenti; riparazione e
sostituzione di grondaie,
pluviali e comignoli; riparazione, coibentazione e sostituzione parziale del
manto di copertura.
b) ELEMENTI
STRUTTURALI
Riparazione
e sostituzione parziale dell'orditura secondaria del tetto, con mantenimento dei
caratteri
originari.
c) FINITURE INTERNE
Riparazione
e sostituzione delle finiture, purchè nelle parti
comuni a più unità immobiliari (scale,
androni, portici, logge, ecc...) siano mantenuti i caratteri originari.
d) IMPIANTI E APPARECCHI IGIENICO-SANITARI
Riparazione,
sostituzione e parziale adeguamento di impianti ed apparecchi igienico- sanitari.
e) IMPIANTI TECNOLOGICI E RELATIVE STRUTTURE E VOLUMI
TECNICI Riparazione,
sostituzione e parziale adeguamento degli impianti e delle relative reti, nonchè installazione di impianti telefonici e televisivi, purchè tali interventi non comportino alterazioni dei
locali, aperture nelle facciate, modificazione o realizzazione di volumi
tecnici.
21.2
-Manutenzione straordinaria: M.S. Definizione "Le opere e le modifiche
necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonchè per realizzare o integrare i servizi
igienico-sanitari e gli impianti tecnici, sempre che non alterino i volumi e le
superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle
destinazioni d'uso" (L.U.R., art.13). Le operazioni di manutenzione
straordinaria per rinnovare e sostituire parti strutturali degli edifici devono
essere eseguite con materiali aventi le stesse caratteristiche di quelli esistenti,
senza modificare le quote, la posizione, la forma delle strutture stesse e
delle scale. La manutenzione straordinaria è volta a mantenere in efficienza
gli edifici, realizzando interventi che non comportano modificazioni della
tipologia, dei caratteri costruttivi e dell'assetto distributivo originari del
fabbricato e delle unità immobiliari, nè mutamento
delle destinazioni d'uso. Sono ammessi interventi sistemativi relativi alle
finiture esterne, con possibilità di sostituzione delle stesse con elementi
congruenti con i caratteri originari. Gli interventi di manutenzione ordinaria
realizzati modificando i caratteri originari degli edifici sono considerati di
manutenzione straordinaria. Sono altresì ammessi rinnovi e sostituzioni di
parti limitate delle strutture anche portanti e l'installazione ed integrazione
degli impianti igienico-sanitari e tecnici, senza alterazioni di volumi e
superfici. Per la realizzazione dei servizi igienico-sanitari e dei relativi
disimpegni, sono consentite limitate modificazioni distributive, purchè strettamente connesse all'installazione dei servizi,
qualora mancanti o insufficienti. Inoltre, sono comprese nella manutenzione
straordinaria le opere che comportano modeste modificazioni interne alla
singola unità immobiliare, quali la realizzazione o l'eliminazione di aperture
e di parti limitate alle tramezzature, purchè non ne
venga modificato l'assetto distributivo, nè che essa
sia frazionata o aggregata ad altre unità immobiliari. Per quanto riguarda i
manufatti, la manutenzione straordinaria comprende sia il rinnovamento e la
sostituzione parziale degli elementi strutturali sia la nuova formazione delle
finiture esterne. Gli interventi di manutenzione straordinaria sono subordinati
al rispetto delle prescrizioni inerenti ai caratteri delle finiture esterne,
materiali e colori nel Centro Storico. La Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.)
per interventi di manutenzione straordinaria sugli immobili soggetti ai vincoli
previsti dal D. Lgs. n. 42/2004 “Codice dei beni
culturali e del paesaggio” è subordinata al parere favorevole delle competenti
Soprintendenze e organi regionali. Gli interventi di manutenzione straordinaria
su edifici individuati come aventi valore storico-artistico dal P.di R e non soggetti ai vincoli dal D. Lgs.
n. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, sono subordinati al
parere della Sezione provinciale di Torino della Commissione per la tutela dei
Beni Culturali ed Ambientali (di cui all'art. 91bis L.U.R.), che dovrà essere
allegato alla Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.). Sono altresì soggetti a
Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.) gli interventi di manutenzione
straordinaria relativi a manufatti (recinzioni, pavimentazioni esterne,
fontane, edicole, monumenti, insegne, ecc...) che siano individuati come aventi
valore ambientale.
Elenco delle opere ammesse riferite
ai principali elementi costitutivi degli edifici:
a) FINITURE ESTERNE
Rifacimento
e nuova formazione di intonaci e rivestimenti; tinteggiatura; sostituzione di
infissi e
ringhiere; coibentazione e rifacimento totale del manto di copertura.
b) ELEMENTI STRUTTURALI
Consolidamento,
rinnovamento e sostituzione di parti limitate di elementi strutturali
degradati. E'
ammesso il rifacimento di parti limitate di muri perimetrali portanti, qualora
siano degradate,
purchè ne siano mantenuti il posizionamento e i
caratteri originari.
c) MURATURE PERIMETRALI, TAMPONAMENTI E APERTURE ESTERNE
Rifacimento
di parti limitate di tamponamenti esterni, qualora siano degradate, purchè ne siano
mantenuti il posizionamento e i caratteri originari. Non è ammessa
l'alterazione dei prospetti né
l'eliminazione e la realizzazione di aperture.
d) TRAMEZZI E APERTURE INTERNE
Realizzazione
o eliminazione di aperture interne e di parti limitate della tramezzatura, purchè non
venga modificato l'assetto distributivo dell'unità immobiliare nè venga frazionata o aggregata ad altre
unità immobiliari.
Sono ammesse limitate modificazioni distributive purchè
strettamente connesse alla realizzazione
dei servizi igienico-sanitari, qualora mancanti o insufficienti, nonchè dei relativi disimpegni.
e) FINITURE INTERNE
Riparazione
e sostituzione delle finiture delle parti comuni purchè
siano mantenuti i caratteri
originari.
f) IMPIANTI ED APPARECCHI IGIENICO-SANITARI
Installazione
ed integrazione degli impianti e dei servizi igienico-sanitari.
g) IMPIANTI TECNOLOGICI E RELATIVE STRUTTURE E VOLUMI TECNICI
Installazione
degli impianti tecnologici e delle relative reti. I volumi tecnici devono
essere realizzati
all'interno dell'edificio e non devono comportare alterazioni all'impianto
strutturale e distributivo
dello stesso.
21.3 -Restauro e risanamento
conservativo Definizione "Gli interventi rivolti a conservare l'organismo
edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di
opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali
dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili.
Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo
degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi
accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione
degli elementi estranei all'organismo edilizio" (L.U.R., art.13).
Particolare attenzione deve essere rivolta all'eliminazione di elementi
aggiuntivi deturpanti rispetto ai caratteri dell'edificio ed alla rimozione
delle superfetazioni storicamente non significative (latrine esterne ai
fabbricati su ballatoio o su cortile).
21.3.1
-Restauro conservativo statico ed architettonico: RES Nell'ambito della precedente
definizione il restauro conservativo è finalizzato alla conservazione, al
recupero o alla valorizzazione dei caratteri degli edifici di interesse
storico-artistico o ambientale. L’intervento è rivolto essenzialmente alla
conservazione dei caratteri tipologici, strutturali, formali ed ornamentali
dell'opera, all'eliminazione delle aggiunte e superfetazioni che ne snaturano
il significato artistico e di testimonianza storica, alla sostituzione degli
elementi
strutturali degradati (interni ed
esterni) con elementi aventi gli stessi requisiti strutturali di quelli
precedenti, senza alcuna modifica nè volumetrica nè del tipo di copertura (a meno delle
superfetazioni da eliminare).
Di norma gli interventi devono essere eseguiti con l'impiego di materiali
originari e di tecniche
specifiche di conservazione e di ricostruzione, secondo i principi della
scienza e dell'arte del
restauro; devono inoltre prevedere il recupero degli spazi pubblici e privati
di pertinenza con
adeguate sistemazioni del suolo, dell'arredo urbano, del verde.
Gli interventi di restauro possono essere finalizzati anche a modificazioni
della destinazione d'uso
in atto, purchè la nuova destinazione sia
compatibile, oltre che con la normativa igienico-edilizia,
anche con i caratteri tipologici, formali e strutturali dell'organismo
edilizio.
Sono inoltre soggetti a restauro sia gli elementi architettonici-edilizi sia i
manufatti isolati di valore
storico, ambientale, documentario (quali fronti e apparati ornamentali di
facciata, muri di
recinzione, portali, porte, portoni, androni carrai, balconi, loggiati,
abbaini, camini, affreschi, ecc...),
anche quando il tipo d'intervento ammissibile sull'intero edificio sia diverso
dal restauro.
Tali elementi vengono indicati nella tavola 4A, e normati nelle tabelle e nella
tavola 4C in modo
particolare con l’inserimento dell’intervento (Res) posto tra parentesi quando
il tipo di intervento
sull’intero edificio sia diverso dal restauro.
Quando invece negli edifici assoggettati ad intervento di restauro è possibile
consentire una modesta
variazione della quota di copertura (per adeguamento delle altezze dei vani ai
minimi di legge) o il
tamponamento di vani coperti, tali interventi particolari vengono normati nelle
tabelle e nella tavola
4C con l’inserimento rispettivamente delle indicazioni (RisA)
e (RisB) poste tra parentesi.
Per quanto riguarda la redazione dei progetti di restauro relativi ad edifici
di valore storico-artistico
si richiamano le prescrizioni dell'art.52 del R.D. 23/10/1925 n°2537.
Elenco delle opere ammesse riferite
ai principali elementi costitutivi degli edifici:
a) FINITURE ESTERNE
Restauro e
ripristino di tutte le finiture. Qualora ciò non sia possibile, sono ammessi il
rifacimento e
la sostituzione delle stesse con l'impiego di materiali e tecniche originarie o
ad esse affini, volti alla
valorizzazione dei caratteri dell'edificio. Non è comunque ammesso
l'impoverimento dell'apparato
decorativo.
b) ELEMENTI STRUTTURALI
Ripristino e
consolidamento statico degli elementi strutturali; qualora ciò non sia
possibile a causa
delle condizioni di degrado, è ammessa la sostituzione degli stessi
limitatamente alle parti
degradate, con l'impiego di materiali e tecniche congruenti con i caratteri
dell'edificio.
E' ammesso il rifacimento di parti limitate di muri perimetrali portanti,
qualora siano degradati,
purchè siano mantenuti il posizionamento e i
caratteri originari.
Non sono ammesse alterazioni volumetriche, planimetriche, di sagoma e dei
prospetti, nè
alterazioni delle pendenze delle scale, delle quote degli orizzontamenti e
delle quote d'imposta e di
colmo delle coperture.
E' ammessa la formazione di collegamenti verticali nel rispetto della tipologia
originaria.
Ricostruzione di parti di elementi strutturali crollate, in osservanza dei
suddetti criteri.
Ripristino e valorizzazione dei collegamenti originari verticali e orizzontali
e di parti comuni
dell'edificio (scale, androni, logge, porticati, ecc.).
c) MURATURE PERIMETRALI, TAMPONAMENTI E APERTURE ESTERNE Restauro, ripristino e valorizzazione degli elementi
originari. E' ammesso il rifacimento di parti limitate di tamponamenti esterni
qualora siano degradate o crollate, purchè ne siano
mantenuti il posizionamento e i caratteri originari. Non è ammessa l'alterazione
dei prospetti; tuttavia è consentito il ripristino di aperture originarie o
l'eliminazione di aperture aggiunte.
d) TRAMEZZI E APERTURE INTERNE Restauro e ripristino degli ambienti
interni, con particolare attenzione per quelli caratterizzati dalla presenza di
elementi architettonici e decorativi di pregio quali: volte, soffitti,
pavimenti, affreschi. Tuttavia, per mutate esigenze strutturali e d'uso, sono
ammesse la realizzazione e la demolizione di tramezzi, nonchè
l'apertura o la chiusura di porte nei muri portanti, anche per l'eventuale
aggregazione e suddivisione di unità immobiliari nel rispetto dei caratteri
compositivi degli ambienti, senza alterare elementi architettonici di pregio, nè modificare l'impianto distributivo dell'edificio con
particolare riguardo per le parti comuni.
e) FINITURE INTERNE Restauro e ripristino di tutte le finiture. Qualora
ciò non sia possibile, sono ammessi il rinnovamento e la sostituzione delle
stesse con l'impiego di tecniche e materiali originari (o ad essi affini)
tendenti alla valorizzazione dei caratteri dell'edificio, con particolare
riguardo alle parti comuni. Non è comunque consentito l'impoverimento
dell'apparato decorativo.
f) IMPIANTI ED APPARECCHI IGIENICO-SANITARI Realizzazione ed integrazione degli impianti e dei
servizi igienico-sanitari, nel rispetto delle limitazioni di cui ai precedenti
punti b) e d).
g) IMPIANTI TECNOLOGICI E RELATIVE STRUTTURE E VOLUMI
TECNICI Installazione
degli impianti tecnologici e delle relative reti, nel rispetto dei caratteri
distributivi, compositivi ed architettonici degli edifici. I volumi tecnici
relativi devono essere realizzati all'interno dell'edificio, nel rispetto delle
prescrizioni suddette e con particolare riguardo per i percorsi orizzontali e
verticali e per le parti comuni.
21.3.2
-Risanamento conservativo: R.C. Il risanamento conservativo è finalizzato
principalmente al recupero igienico e funzionale di edifici per i quali si
rendano necessari il consolidamento e l'integrazione degli elementi strutturali
e la modificazione dell'assetto planimetrico, anche con l'impiego di materiali
e tecniche diverse da quelle originarie, purchè
congruenti con i caratteri degli edifici. Gli interventi di risanamento
conservativo possono essere finalizzati anche alla modificazione della
destinazione d'uso in atto degli edifici purchè la
nuova destinazione sia compatibile, oltre che con la normativa
igienico-edilizia, anche con i caratteri tipologici, formali e strutturali
dell'organismo edilizio. Sono soggette a risanamento conservativo anche i
fronti di valore ambientale indipendentemente dall'intervento sugli edifici.
Quando il risanamento conservativo riguarda edifici vincolati dal D. Lgs. n. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”
o definiti di interesse storico-artistico o ambientale dal Piano di Recupero,
l'intervento è finalizzato al recupero dei caratteri tipologici, architettonici
e ornamentali mediante il ripristino e la sostituzione delle finiture e di
parti degli elementi strutturali, con l'impiego di materiali e tecniche
congruenti; dovranno essere previste delle aree di pertinenza, adeguate
sistemazioni del suolo, dell'arredo urbano, del verde; per quanto riguarda la
redazione dei progetti si richiamano le prescrizioni dell'art. 52 del R.D. 23/10/1925
n°2537.
La Denuncia di Inizio Attività
(D.I.A.) o il rilascio del permesso di costruire per interventi di restauro
conservativo negli immobili soggetti ai vincoli previsti dal D.Lgs n. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del
paesaggio” o compresi negli elenchi di cui all'art. 9 L.U.R. e successive
modifiche ed integrazioni, sono subordinati al parere favorevole delle
competenti Soprintendenze o degli organi regionali. La Denuncia di Inizio
Attività (D.I.A) o il rilascio del permesso di costruire per interventi di
restauro e risanamento conservativo su edifici non vincolati ai sensi del comma
precedente ma individuati come aventi valore storico-artistico, sono
subordinati al parere vincolante della Sezione provinciale di Torino della
Commissione per la tutela dei Beni Culturali e Ambientali (di cui
all'art.91.bis L.U.R.). Quando gli interventi comportano anche il mutamento
della destinazione d'uso, la domanda deve indicare espressamente sia la
destinazione in atto che quella prevista.
Elenco delle opere ammesse riferite
ai principali elementi costitutivi degli edifici:
a) FINITURE ESTERNE Ripristino, sostituzione e integrazione delle
finiture, da eseguirsi con l'impiego di materiali e tecniche congruenti rivolte
alla valorizzazione dei caratteri dell'edificio e alla salvaguardia di elementi
di pregio. Non è comunque ammesso l'impoverimento dell'apparato decorativo.
b) ELEMENTI STRUTTURALI Ripristino e consolidamento statico degli elementi
strutturali. Qualora ciò non sia possibile a causa delle condizioni di degrado,
sono ammesse la sostituzione e la ricostruzione degli stessi, limitatamente
alle parti degradate o crollate. E' ammessa la formazione di nuovi vani solo se
compatibili con il mantenimento dei caratteri tipologici. E' ammesso il
rifacimento di parti limitate di muri perimetrali portanti, qualora siano
degradate o crollate, purchè sia mantenuto il
posizionamento originale. Devono essere impiegati materiali e tecniche
congruenti con i caratteri dell'edificio, senza alterazioni della tipologia e
salvaguardando gli elementi di pregio. Per documentate necessità statiche o per
mutate esigenze d'uso sono ammesse modeste integrazioni degli elementi
strutturali, purchè siano impiegati materiali e
tecniche compatibili con i caratteri dell'edificio. E' esclusa, comunque, la
realizzazione di nuovi orizzontamenti, qualora comporti aumento della
superficie utile. Non sono ammesse alterazioni volumetriche, planimetriche, e
di sagoma, ad eccezione di quelle relative all'istallazione degli impianti
tecnologici di cui al punto g), nè alterazioni delle
pendenze delle scale, delle quote degli orizzontamenti e delle quote d'imposta
e di colmo delle coperture.
c) MURATURE PERIMETRALI, TAMPONAMENTI E APERTURE ESTERNE Ripristino e valorizzazione dei prospetti nella loro
unitarietà. Parziali modifiche sono consentite nel rispetto dei caratteri
originari. E' ammesso il rifacimento di parti limitate di tamponamenti esterni,
qualora siano degradate o crollate, purchè ne sia
mantenuto il posizionamento.
d) TRAMEZZI E APERTURE INTERNE Ripristino e valorizzazione degli
ambienti interni, con particolare attenzione per quelli caratterizzati dalla
presenza di elementi architettonici e decorativi di pregio quali: volte,
soffitti, pavimenti, affreschi. Sono ammesse, per mutare esigenze strutturali e
d'uso, modificazioni dell'assetto planimetrico che non interessino gli elementi
strutturali, ad eccezione della realizzazione ed eliminazione di aperture nei
muri portanti. Sono ammesse le aggregazioni e le suddivisioni di unità immobiliari
purchè non alterino l'impianto distributivo
dell'edificio con particolare riguardo per le parti comuni.
e) FINITURE INTERNE Ripristino di tutte le finiture. Qualora ciò non sia
possibile, è ammesso il rinnovamento e la sostituzione delle stesse con
l'impiego di materiali e tecniche congruenti con i caratteri dell'edificio e
tendenti alla valorizzazione degli elementi di pregio, con particolare riguardo
alle parti comuni. Non è comunque consentito l'impoverimento dell'apparato
decorativo.
f) IMPIANTI ED APPARECCHI IGIENICO-SANITARI Realizzazione ed integrazione degli impianti e dei
servizi igienico-sanitari, nel rispetto delle limitazioni di cui ai precedenti
punti b) e d).
g) IMPIANTI TECNOLOGICI E RELATIVE STRUTTURE E VOLUMI
TECNICI Installazione
degli impianti tecnologici e delle relative reti, nel rispetto dei caratteri
distributivi, compositivi ed architettonici degli edifici. I volumi tecnici
relativi devono essere realizzati all'interno dell'edificio e non devono
comportare alterazioni dell'impianto strutturale e distributivo dello stesso.
21.4 -Ristrutturazione edilizia
Definizione "Gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi
mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo
edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi
comprendono il ripristino e la sostituzione di alcuni elementi costitutivi
dell'edificio, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi
ed impianti" (L.U.R., art.13). La ristrutturazione è rivolta al riutilizzo
di edifici esistenti attraverso interventi di trasformazione edilizia e d'uso,
mantenendone tuttavia i caratteri dimensionali e salvaguardandone gli elementi
di pregio. Se gli interventi di ristrutturazione comportano anche il mutamento
della destinazione d'uso, la domanda deve indicare espressamente sia la
destinazione in atto sia quella prevista e il permesso di costruire è riferito
ad entrambi gli interventi. Gli interventi di ristrutturazione edilizia devono
conservare le caratteristiche ambientali del tessuto (nelle facciate, nelle
aperture, negli elementi decorativi, negli andamenti dei tessuti, nei
materiali) e sono subordinati al rispetto delle prescrizioni inerenti ai
caratteri delle finiture esterne, materiali e colori nel Centro Storico. In
particolare gli elementi edilizi di valore storico, ambientale, documentario
presenti negli edifici o aree di pertinenza ed individuati dal Piano di
Recupero, sono soggetti a restauro conservativo pur nell'ambito dell'intervento
di ristrutturazione dell'edificio. Tali elementi vengono indicati nella tavola
4A, e normati nelle tabelle e nella tavola 4C, in modo particolare con
l’inserimento dell’intervento (Res) posto tra parentesi. Attenzione progettuale
deve essere rivolta all'eliminazione di elementi aggiunti deturpanti rispetto
ai caratteri dell'edificio ed alla rimozione delle superfetazioni storicamente
non significative (latrine esterne ai fabbricati su ballatoio o in cortile). La
Denuncia di Inizio Attività (D.I.A) o il rilascio del permesso di costruire per
interventi di ristrutturazione edilizia su edifici individuati come aventi
valore storico-artistico sono subordinati al parere vincolante della Sezione
provinciale di Torino della Commissione per la tutela dei Beni Culturali e
Ambientali (di cui all'art.91.bis L.U.R.). Nell'ambito della ristrutturazione
edilizia in rapporto alle trasformazioni operabili sui fabbricati sono distinti
due tipi di interventi ammissibili: -ristrutturazione edilizia di tipo A
-ristrutturazione edilizia di tipo B.
21.4.1
-Ristrutturazione edilizia di tipo A: RISA Riguarda gli interventi che, pur in presenza di modificazioni, integrazioni
e sostituzioni di elementi anche strutturali, non configurino aumenti di
superfici e volumi. E' consentito il recupero residenziale o per gli altri usi
ammessi dei locali chiusi esistenti anche
di tipologia rurale quali stalle e
ricoveri sempre nel rispetto della normativa igienico-edilizia.
Allo scopo di adeguare le altezze interne ai minimi previsti dalle normative
vigenti e quando i solai
non abbiano elementi di pregio architettonico, è consentita la traslazione,
sempreché non sia variato il
numero dei piani dell'edificio e purchè non risultino
modificate le caratteristiche delle facciate
esterne; in conseguenza di tali interventi è consentita una modesta
sopraelevazione della quota di
gronda per un massimo di 40 cm. purchè non vengano
superate le quote di gronda degli edifici
adiacenti.
E' comunque consentito il mantenimento delle preesistenti altezze dei vani
abitabili, purchè non
inferiori a mt. 2,40.
Negli edifici residenziali è consentito il cambio di destinazione d'uso dei
piani terra che possono
essere destinati alle attività residenziali o non residenziali ammesse; per
nuove destinazioni
terziarie o commerciali inferiori ad 100 mq. di superficie totale non sussiste
l’obbligo di
reperimento delle aree a parcheggio (da monetizzarsi).
Elenco delle opere ammesse riferite
ai principali elementi costitutivi degli edifici
a) FINITURE ESTERNE
Rifacimento
e nuova formazione delle finiture, con conservazione e valorizzazione di
elementi di
pregio.
b) ELEMENTI STRUTTURALI
Consolidamento,
sostituzione ed integrazione degli elementi strutturali con tecniche
appropriate. E'
ammesso il rifacimento di parti di muri perimetrali portanti qualora siano in
cattive condizioni
statiche, purchè ne sia mantenuto il posizionamento.
E' consentita la modifica della sagoma dei tetti
nel rispetto delle caratteristiche ambientali del tessuto, previa verifica del
deflusso delle acque
piovane verso i confinanti. Non è ammessa la realizzazione di nuovi
orizzontamenti qualora
comporti aumento della superficie utile; è consentita la realizzazione di
soppalchi. Deve essere
assicurata la valorizzazione dell'impianto strutturale originario, se di
pregio.
c) MURATURE PERIMETRALI, TAMPONAMENTI E APERTURE ESTERNE
Conservazione
e valorizzazione dei prospetti.
Sono ammessi il rifacimento di tamponamenti esterni e le modificazioni delle
aperture nel rispetto
dei caratteri compositivi dei prospetti.
d) TRAMEZZI E APERTURE INTERNE
Sono
ammesse, per mutate esigenze funzionali d'uso, modificazioni dell'assetto
planimetrico,
nonchè l'aggregazione e la suddivisione di unità
immobiliari.
e) FINITURE INTERNE
Rifacimento
e nuova formazione delle finiture con conservazione e valorizzazione di
elementi di
pregio.
f) IMPIANTI ED APPARECCHI IGIENICO-SANITARI
Realizzazione
ed integrazione degli impianti e dei servizi igienico-sanitari.
g) IMPIANTI TECNOLOGICI E RELATIVE STRUTTURE E VOLUMI TECNICI
Installazione
degli impianti tecnologici e delle relative reti. I volumi tecnici relativi
devono essere
realizzati preferibilmente all'interno dell'edificio; qualora sia necessario
realizzarli all'esterno non
devono comunque comportare aumento della superficie utile di calpestio.
21.4.2
-Ristrutturazione edilizia di tipo B: RISB Riguarda i fabbricati originariamente di impianto tipologico rurale con
pertinenze edilizie costituite da spazi coperti a carattere permanente (quali
fienili, porticati, loggiati, ricoveri) di cui
è ammesso il recupero anche con la
chiusura di detti spazi mantenendone gli elementi costruttivi e
strutturali.
Oltre agli interventi previsti nella ristrutturazione edilizia di tipo A, sono
consentiti, con il recupero
dei fabbricati di cui al comma precedente, incrementi di superficie utile
nell'ambito volumetrico
definito dalla sagoma e dall'altezza degli stessi ma nel rispetto della
normativa igienico-edilizia,
anche con parziali demolizioni-ricostruzioni dei fabbricati.
Gli edifici non residenziali possono continuare a svolgere la propria funzione
quando sia verificata
la compatibilità della loro destinazione d'uso attuale con il tessuto del
vecchio centro.
Gli interventi di ristrutturazione edilizia di tipo B, quando comportino la
formazione di nuove unità
immobiliari, devono inserirsi in un progetto unitario dell'intera cellula microurbana (o parte
significativa e sufficiente della stessa) di cui fanno parte, prevedendo la
sistemazione delle aree
esterne, il reperimento degli standard per parcheggi privati, la rappresentazione
di tutte le cellule
edilizie con le destinazioni d'uso in atto e in progetto, la demolizione di
bassi fabbricati quando
prevista.
Elenco delle opere ammesse riferite
ai principali elementi costitutivi degli edifici
a) FINITURE ESTERNE
Opere ammesse:
Rifacimento e nuova formazione delle finiture, con conservazione e
valorizzazione degli elementi
di pregio.
b) ELEMENTI STRUTTURALI
Consolidamento,
sostituzione ed integrazione degli elementi strutturali con tecniche
appropriate. E'
ammesso il rifacimento di parti dei muri perimetrali portanti.
Sono ammesse modificazioni delle quote degli orizzontamenti e delle scale. E'
consentita la
realizzazione di nuovi elementi strutturali necessari per la trasformazione
degli organismi edilizi o
di loro parti, anche qualora ciò comporti la realizzazione di nuove superfici
utili nell'utilizzo
dell'ingombro volumetrico del fabbricato.
c) MURATURE PERIMETRALI, TAMPONAMENTI E APERTURE ESTERNE
Valorizzazione
dei caratteri compositivi dei prospetti. Sono consentite la realizzazione o
l'eliminazione di aperture, nonchè modificazioni ed
integrazioni dei tamponamenti esterni con la
chiusura degli spazi coperti a carattere permanente quali fienili, porticati,
loggiati, ricoveri.
d) TRAMEZZI E APERTURE INTERNE
Sono ammesse,
per mutate esigenze distributive o d'uso, modificazioni dell'assetto
planimetrico,
nonchè l'aggregazione o la suddivisione di unità
immobiliari.
e) FINITURE INTERNE
Rifacimento
e nuova formazione delle finiture, con conservazione e valorizzazione degli
elementi
di pregio.
f) IMPIANTI ED APPARECCHI IGIENICO-SANITARI
Realizzazione
ed integrazione degli impianti e dei servizi igienico-sanitari.
g) IMPIANTI TECNOLOGICI E RELATIVE STRUTTURE E VOLUMI TECNICI
Installazione
degli impianti tecnologici e delle relative reti; i volumi tecnici possono
essere
realizzati, se necessario, anche all'esterno degli edifici, purchè
non configurino un incremento della
superficie utile di calpestio.
21.5
-Demolizione di bassi fabbricati e di tettoie non coerenti con il tessuto
Riguarda i bassi fabbricati e le tettoie non coerenti con il tessuto esistente
del Centro Storico, privi di valore storico-ambientale e dei quali si rende
opportuna la demolizione.
Le aree risultanti dalla demolizione
saranno sistemate a verde privato o parcheggio.
E' prescritto l'uso di materiali tradizionali nel ripristino e nella
sistemazione dell'area risultante dalle
demolizioni per quanto riguarda pavimentazioni, marciapiedi, canali di scolo
dell'acqua, recinzioni,
affacci di edifici contermini, ecc...
Il progetto di demolizione dovrà evidenziare, in appositi elaborati
tecnico-grafici almeno in scala
1:200, la sistemazione dell'area liberata, le adiacenze e gli affacci.
21.6 -Completamento ambientale
Riguarda interventi su aree individuate sulle tavole di Piano di Recupero
finalizzati al ripristino o completamento dei caratteri di continuità ed
omogeneità ambientali o al miglioramento abitativo di cellule microurbane ed edilizie. Gli interventi di completamento
ambientale sono sottoposti alle prescrizioni specifiche fissate nelle tabelle e
nelle tavole del Piano di Recupero e, ove ammessi, si possono realizzare non su
lotti o su aree libere ma su edifici (o loro porzioni) e manufatti esistenti, o
su aree liberate con interventi di demolizione di edifici preesistenti. Il
rilascio del permesso di costruire relativo ad aree ed immobili sottoposti ad
intervento C1, C2, C3, è subordinato al parere vincolante della Sezione
provinciale di Torino della Commissione per la tutela dei Beni Culturali e Ambientali
(di cui all'art. 91.bis L.U.R.).
Il completamento ambientale può
assumere 4 forme:
C1: |
edificazione di nuove opere su aree rese libere con interventi di
demolizione di manufatti ed |
|
edifici preesistenti; |
C2: |
ricostruzione di edifici o parti di essi pericolanti o crollate; |
C3: |
ampliamento per adeguamenti funzionali o normativi di edifici esistenti
ad uso pubblico o di |
|
interesse comune; |
C4: |
realizzazione di posti auto in tettoie o bassi fabbricati solo per
adeguamenti agli standard. |
Detti interventi devono inoltre
tener conto delle prescrizioni particolari di seguito specificate per le
diverse forme di completamento.
21.6.1 -C1
Il completamento ambientale di tipo C1 deve riguardare la superficie dell'area
risultante da precedenti demolizioni nel rispetto delle prescrizioni. Non
dovranno essere superati i valori di cubatura e di altezza massima delle
cellule edilizie preesistenti, la cui volumetria deve essere conteggiata con la
virtuale applicazione dell’intervento di RisB
(applicato alla preesistenza). Qualora sul confine del lotto preesistano
edifici o manufatti è consentito costruire in aderenza o in comunione: -senza
che ciò comporti obbligo di accordo con il vicino quando sugli edifici o
manufatti a
confine non
preesistano delle servitù (di veduta, di passaggio, ecc...) ovvero non si
ecceda la sagoma dei muri preesistenti; -con l'obbligo di accordo con il vicino
nel caso di preesistenti servitù, ovvero qualora la nuova
edificazione
ecceda la sagoma dei muri preesistenti. Il progetto deve estendersi all'intera
cellula microurbana interessata dall'intervento
(salvo diversa articolazione indicata nelle tabelle) e il permesso di costruire
è subordinato alla stipula di una convenzione che disciplini: a)
l'assoggettamento ad uso pubblico delle aree indicate sulla tavola per il
soddisfacimento degli
standard; b)
l'attuazione delle opere di urbanizzazione; c) modalità e tempi di
realizzazione degli interventi.
Nelle aree di completamento
ambientale C1B, C1C e C1D sono ammesse infrastrutture interrate, anche in
presenza di una ridotta soggiacenza della falda
idrica superficiale, in deroga all’art. 20 – AREE “IDR”, alle seguenti
condizioni: -gli interventi dovranno essere corredati da uno specifico studio
idrogeologico –idraulico, in cui dovranno essere valutati sia l’effettivo
volume di acqua da emungere, in funzione delle
dimensioni dell’opera e della durata dei cantieri, sia il dimensionamento del
sistema di drenaggio, le quantità e le tipologie dei materiali da impiegare, le
tecniche e le tempistiche di posa degli stessi; -gli interventi dovranno essere
corredati da uno specifico progetto relativo all’impermeabilizzazione
definitiva della struttura in sotterraneo, in cui dovranno essere riportate
tipologie e quantità dei materiali impiegati, tecniche e tempistiche di posa
degli stessi. Come dato generale, il progettista e l’impresa esecutrice
dovranno tenere conto delle indicazioni riportate nello studio
geologico-idrogeologico connesso alla realizzazione di interrati.
21.6.2 -C2 Il completamento
ambientale di tipo C2 è definito dalle tabelle relative alle cellule microurbane ed edilizie. L’obiettivo dell’intervento, per
edifici in condizione di forte degrado, è la restituzione di essi o loro parti,
con particolare riferimento agli elementi di valore ambientale. In presenza di
edifici (o loro parti) pericolanti o parzialmente crollati, è consentito
intraprendere o completare la demolizione e quindi ricostruire la quantità di
volumetria crollata o preesistente, con i recuperi della volumetria calcolata
con la virtuale applicazione dell’intervento di RisB.
Tali recuperi dovranno essere realizzati con le modalità prescritte nelle
tabelle (ad esempio con l’arretramento delle murature dai pilastri dei
fienili). Nella ricostruzione si segue il criterio del "dov'era,
com'era", cioè ripetendo l'esatto perimetro planimetrico, l'identico
spiccato verticale e tutti gli altri aspetti morfologici e stilistici esterni
(aperture, balconi, coperture, ecc...); sono tuttavia ammesse limitate variazioni
alla distribuzione interna dei locali, alla loro altezza netta, se motivate da
esigenze igienico-sanitarie. Qualora in altri edifici non assoggettati
all'intervento C2 si verificassero casi di crollo relativo a parti estese del
manufatto (o di imminente pericolo di crollo), così da non poter essere
recuperati con il tipo d'intervento prescritto nella scheda, si potrà ammettere
(a seguito delle demolizioni) l'intervento C2 senza modifiche della quota di
copertura ed alle seguenti condizioni: l'intervento deve essere preceduto da
comunicazione scritta al Comune in cui si preannunci un pericolo di crollo
oppure si dia atto di un crollo già avvenuto. In quest’ultimo caso è compito
del Comune comunicare il crollo alle autorità di P.S. per accertare se nel
crollo medesimo sia riscontrabile il dolo; in caso affermativo il Comune è
tenuto a farne denuncia alla Magistratura ed a dichiarare le aree di risulta
"aree non edificabili", senza che ciò comporti modifiche al P.R.G.C.,
fino a quando le aree non saranno definitivamente acquisite al demanio del
Comune che potrà disporne come meglio crederà. In presenza di crollo senza
dolo, ovvero di edifici (o loro parti) o di manufatti riconosciuti pericolanti
dal Comune, è consentito completare o intraprendere la demolizione e quindi ricostruire
la quantità di volumetria crollata purchè venga
prodotto Certificato Storico Catastale o documento equipollente che dimostri la
quantità della volumetria preesistente. Nella cellula microurbana
9/4 sono ammesse infrastrutture interrate, anche in presenza di una ridotta soggiacenza della falda idrica superficiale, in deroga
all’art. 20 – AREE “IDR”, alle seguenti condizioni: -gli interventi dovranno
essere corredati da uno specifico studio idrogeologico –idraulico, in cui
dovranno essere valutati sia l’effettivo volume di acqua da emungere,
in funzione delle dimensioni dell’opera e della durata dei cantieri, sia il
dimensionamento del sistema di drenaggio, le quantità e le tipologie dei
materiali da impiegare, le tecniche e le tempistiche di posa degli stessi; -gli
interventi dovranno essere corredati da uno specifico progetto relativo
all’impermeabilizzazione definitiva della struttura in sotterraneo, in cui
dovranno essere riportate tipologie e quantità dei materiali impiegati,
tecniche e tempistiche di posa degli stessi. Come dato generale, il progettista
e l’impresa esecutrice dovranno tenere conto delle indicazioni riportate nello
studio geologico-idrogeologico connesso alla realizzazione di interrati.
1.
21.6.3 -C3
L'intervento C3 riguarda esclusivamente gli edifici per servizi pubblici o di
uso pubblico o di interesse comune (Comune, scuole, edifici religiosi,
culturali, assistenziali e sociali). L'ampliamento potrà essere realizzato solo
con modifiche planimetriche (nel rispetto delle norme edilizie) e non con
sopraelevazioni dei fabbricati. L'ampliamento è consentito "una
tantum" nella misura del 10% della cubatura, con un minimo di 75 mc. ed un
massimo di 200 mc. per esigenze di carattere igienico-sanitario o funzionale,
anche ai fini dell'adeguamento alle normative vigenti per l'attività (VV.FF.,
A.S.L., superamento delle barriere architettoniche, leggi di settore etc.). In
presenza di completamento ambientale di tipo C3, l'ampliamento di edifici
esistenti o di manufatti, richiede un sostanziale rispetto dei caratteri
architettonici e decorativi dell'edificio, cui l'intervento si riferisce, nel
senso che le porzioni aggiunte devono rispondere al criterio di
complementarietà ed evitare le dissonanze (le eccezioni devono essere
adeguatamente motivate).
2.
21.6.4 -C4
Realizzazione di posti auto in tettoie o bassi fabbricati solo per adeguamento
agli standard richiesti dalle leggi vigenti con vincoli di destinazione a
pertinenze residenziali della cellula microurbana o
di asservimento alle altre destinazioni d'uso ammesse. Il basso fabbricato
dovrà avere altezza massima di 2,30 mt. al filo gronda, profondità massima di
5,50 mt., tetto a falde con manto di copertura in coppi e sporti e passafuori
in legno (a seconda dei casi la falda potrà essere semplice o doppia). Per le
altre caratteristiche (gronde, portoni, etc.) valgono le prescrizioni dell’art.
23 delle Norme Tecniche di Attuazione.
3.
21.7 -Ambito
delle modificazioni ammissibili ai singoli tipi di intervento Ai sensi
dell’art. 17 comma 8 lettera f) della L.U.R., solo per motivate esigenze di
idoneo recupero edilizio ed ambientale, con il sostanziale perseguimento degli
obiettivi progettuali previsti nelle tabelle, è possibile modificare il tipo di
intervento previsto dal Piano di Recupero ma solo nell’ambito dei seguenti
interventi : -Manutenzione Ordinaria -Manutenzione Straordinaria -Restauro
Conservativo -Risanamento Conservativo -Ristrutturazione edilizia di tipo A
-Ristrutturazione edilizia di tipo B Non possono essere modificati gli
interventi sugli edifici che sono individuati come aventi valore
storico-artistico. Gli interventi di qualsiasi tipo che possono interessare la
tutela di beni immobili prevista dal
D. Lgs n. 42/2004 “Codice dei beni ambientali culturali e del
paesaggio”, sono assoggettati alle relative disposizioni che prevedono il
parere favorevole del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, tramite la
Soprintendenza regionale periferica. Le modificazioni dei tipi di intervento
previsti dal Piano che siano imposte dalla competente Soprintendenza, sono
ammissibili ai sensi dell’art. 17 comma 8 lettera f) della L.U.R., con la
procedura indicata, senza che ciò costituisca variante al Piano stesso.