Art. 28 TIPI DI INTERVENTO
URBANISTICO ED EDILIZIO
Ai fini della
disciplina dei tipi di intervento ed in base a quanto previsto al comma 3
dell’art. 13 della L.U.R., si precisa che il Piano si attua attraverso
interventi urbanistici riferiti alle varie aree di intervento, così come
articolate nelle tavole di piano.
28.1 -Aree Industriali
28.1.1 -Aree già urbanizzate Nelle aree già urbanizzate,
rappresentanti il 95% dell’area industriale, i principali tipi di intervento
riguardano le operazioni di:
1.
28.1.1.1
-Manutenzione ordinaria e straordinaria “Mo, Ms”: attuabile con permesso di costruire.
.28.1.1.2
-Restauro e risanamento conservativo “Rc”: attuabile
con strumento diretto.
1.
28.1.1.3
-Ristrutturazione edilizia “Re”: attuabile con permesso di costruire.
2.
28.1.1.4
-Ristrutturazione urbanistica “Rsu”: la
ristrutturazione urbanistica, in quanto rivolta alla trasformazione del tessuto
urbanistico-edilizio, si applica a quelle parti caratterizzate da elevato stato
di obsolescenza fisica e/o funzionale, distinte nelle planimetrie di Piano con
la sigla ZRU. Per l’attuazione di tale intervento è richiesta la
predisposizione di strumento urbanistico esecutivo.
3.
28.1.1.5 -Demolizione e ricostruzione “Dr”,
con la conservazione della superficie acquisita (ad esclusione delle superfici
condonate) se superiore a quella realizzabile con le presenti norme: attuabile
con permesso di costruire.
4.
28.1.1.6
-Ampliamento “Am”, è consentito fino al
raggiungimento degli standard urbanistici. Per i lotti con capacità
edificatoria esaurita è concesso, una-tantum, un ampliamento del 5% dell’area
coperta esistente, con un massimo di 100,00 mq, anche se eccedente il rapporto
di copertura stabilito.
5.
28.1.1.7 -Nuovo
impianto “Ni”, riferito a lotti singoli di completamento di aree già
urbanizzate: attuabile con permesso di costruire.
6.
28.1.2 -Aree non
urbanizzate Nelle aree non urbanizzate destinate all’edificazione, individuate
nelle tavole di progetto con le sigle ZI1, ZI2 e ZI3, sono ammessi i seguenti
interventi edilizi:
7.
28.1.2.1 -Nuovo
impianto “Ni”: interventi rivolti alla utilizzazione di aree inedificate nel
rispetto degli indici urbanistici di cui all’art. 29 delle presenti norme. Gli
interventi sono subordinati alla formazione di strumento urbanistico esecutivo
esteso alle zone individuate nelle planimetrie. E’ possibile suddividere
l’intervento di ogni zona in due porzioni funzionali, di cui la prima deve
riguardare almeno il 50% della superficie territoriale e deve comunque
garantire la realizzazione di quelle opere di urbanizzazione primaria
necessarie a collegare funzionalmente l’intervento con le infrastrutture della
zona industriale, come definito nella scheda di zona. L’intervento sui singoli
lotti individuati dallo strumento urbanistico esecutivo (S.U.E.) saranno
soggetti a permesso di costruire.
8.
28.1.3 -Carico e
scarico merci Gli interventi di cui agli artt. 28.1.1.6/7 e 28.1.2.1, sono
subordinati alla dimostrazione della possibilità di carico e scarico merci
all’interno del lotto, singolarmente o per lotti attigui, secondo gli schemi di
minima, allegati.
9.
28.2 -Aree
Artigianali In tali aree è ammesso il seguente tipo di intervento:
28.2.1 -Nuovo impianto “Ni”: la realizzazione è stata
prevista mediante la formazione di 3 zone denominate ZA1, ZA2 e ZA3. Tali zone
sono soggette a strumento urbanistico esecutivo esteso alle zone individuate
nelle planimetrie. E’ possibile suddividere l’intervento di ogni zona in due
porzioni funzionali, di cui la prima deve riguardare almeno il 50% dell’area
calcolata sulla superficie territoriale e deve comunque garantire la
realizzazione di quelle opere di urbanizzazione primaria necessarie a collegare
funzionalmente l’intervento con le infrastrutture della zona industriale, come
definito nella scheda di zona. Gli interventi sui singoli lotti individuati
dallo strumento urbanistico esecutivo (S.U.E.) saranno soggetti a permesso di
costruire.