ART. 29 PARAMETRI URBANISTICI
1.
29.1
-Rapporto di copertura “Rc”: viene determinato come
rapporto tra la superficie coperta (Sc) e la superficie fondiaria del lotto ed
è fissato in Sc/Sf = ½
29.2
-Altezza massima degli edifici “H”: l’altezza massima degli edifici, misurata
dalla quota di riferimento 0,00, posta sul marciapiede antistante il
fabbricato, alto per convenzione 20,00 cm sopra la quota strada,
all’intradosso del solaio di copertura o all’intradosso inferiore delle travi
di copertura è fissata in mt. 10.00. E’ consentita un’altezza massima di mt.
20 per i magazzini automatizzati che hanno le seguenti caratteristiche:
asservimento esclusivo all’azienda produttiva insediata nella zona
industriale di Bruino, mediante apposito atto notarile; dovranno essere
utilizzati esclusivamente per lo stoccaggio di materie prime, semilavorati e
prodotto finiti correlati alla produzione dell’azienda come sopra definita; a
maggior precisazione di quanto summenzionato non potranno ospitare attività
produttive; nel caso di cessazione dell’attività produttiva dell’azienda nel
territorio del comune di Bruino, ovvero di modifica delle esigenze di
immagazzinamento, il magazzino dovrà essere smontato nella sua totalità;
dovranno essere progettati in maniera da ridurre l’impatto visivo, anche con
l’impiego di materiali e/o colori del manufatto. |
||
29.3 -Distanze dai
confini “Dc”: |
||
mt. |
5,00 |
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29.4 -Distanze da
strade “Ds”: |
|
|
-Strade di larghezza
inferiore a 7,0 mt. |
mt. |
5,00 |
-Strade di larghezza compresa tra 7,0 mt. e 15,0 mt. |
mt. |
7,50 |
-Strade di larghezza superiore a 15,0 mt. |
mt. |
10,00 |
-Per le
strade a servizio dei piani esecutivi convenzionati saranno ammessi
arretramenti anche inferiori a quelli precedentemente specificati purché la
distanza tra i fabbricati confrontanti non sia inferiore a mt. 25,00.
-Per le strade a fondo cieco al
servizio di singoli edifici o a gruppi di edifici saranno ammessi arretramenti
anche inferiori a quelli precedentemente specificati purché la distanza tra i
fabbricati confrontanti non sia inferiore a mt. 18,00. Si definiscono strade a
fondo cieco quelle terminanti con piazzola di ampiezza tale che al suo interno,
al netto dei marciapiedi, sia inscrivibile un cerchio di diametro minimo di
15,00 mt. e che non abbiano altra possibilità di sbocco con la viabilità
prevista dal piano.
29.5 -Confrontanza
tra edifici “Ce”: per i nuovi edifici a destinazione produttiva da realizzarsi
nelle zone di intervento si prevede una confrontanza
minima pari all’altezza massima del fabbricato più alto ( Ce = 1 x H ), con una
distanza minima di mt. 10,00. Dal calcolo della confrontanza
come sopra definito sono esclusi i fabbricati inseriti nella zona ZICC e quei
manufatti che, per esigenze di funzionamento, necessitano di altezze notevoli,
come ad esempio le ciminiere, i silos, le antenne, le torri di caduta, i
carroponte, i magazzini automatizzati e quanto altro assimilabile agli esempi
forniti.
1.
29.6 -Aree a
verde interno “Av”: le aree libere all’interno
dell’unità di intervento (lotto singolo) a destinazione produttiva ed
artigianale dovranno essere sistemate a verde e piantumate con alberi di alto
fusto per una quota pari al 15% della superficie fondiaria, con un albero di
alto fusto ogni 100 mq. di area verde.
2.
29.7
-Parcheggi interni “Pi”: all’interno di ogni unità di
intervento con destinazione produttiva devono essere reperite aree con
destinazione a parcheggi in ragione di 1 mq per ogni 10 mc di costruzione. Per
il calcolo del volume dei capannoni e degli edifici ad un solo piano fuori
terra destinati ad attività produttive, e per i fini di cui al presente
paragrafo, si assumerà un’altezza convenzionale di mt. 6,00, ove l’altezza
effettiva superi tale limite.
I parametri di cui sopra sono validi sia per la zona
industriale che per la zona artigianale.