ART. 31 MODALITA’ DI ATTUAZIONE
Gli
interventi relativi alle zone con edificazione consolidata (ZIC e ZICC) possono
essere realizzati con permesso di costruire nel rispetto dei parametri
urbanistici di cui all’art. 29 delle presenti norme. In tale zona è previsto
l’ampliamento una-tantum del 5% dell’area coperta esistente, con un massimo di
100,00 mq, anche in deroga ai parametri di cui sopra. Gli interventi nelle zone
ZI1, ZI2, ZI3, ZA1, ZA2, ZA3, ZRU ed SS sono subordinati all’approvazione di
piani di ristrutturazione o piani esecutivi convenzionati, secondo quanto indicato
nelle tabelle allegate. E’ consentito, al fine di soddisfare con la massima
flessibilità le esigenze dei futuri utilizzatori, procedere ad accorpamenti o
frazionamenti rispetto a quelle che sono le previsioni del Piano, purché il
Piano Esecutivo Convenzionato di Libera Iniziativa P.E.C.L.I. interessi almeno
il 50% dell’area calcolata sulla superficie coperta realizzabile e purché lo
strumento urbanistico esecutivo rispetti tutto quanto previsto dalle presenti
norme. In particolare l’eventuale frazionamento dovrà assicurare la
realizzazione della viabilità pubblica, garantendo sempre l’accesso ai lotti
retrostanti. Sono ammesse abitazioni solo per il proprietario dell’opificio o
per il custode, o per addetto alla sorveglianza, o per un dipendente
(RI), a patto siano integrate all’interno della superficie dell’edificio
principale e siano di superficie coperta uguale o inferiore a 120 mq. (la
superficie coperta è da intendersi all’interno dei parametri di edificabilità).