Art.
32 AREE DI RISPETTO
32.1 -Fascia di rispetto dei pozzi di captazione Si richiamano, in quanto applicabili, le norme di cui all’art. 94 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e all’art. 6 del D.P.G.R. n. 15/R del 11 dicembre 2006:
-Zona di tutela assoluta: adibita
esclusivamente ad opere di presa ed a costruzioni di servizio,
l’estensione
della zona è di 10 mt. di raggio;
-Zona di rispetto (di norma è distinta in zona di rispetto ristretta e zona di rispetto allargata): in assenza degli studi e dei criteri di cui all’Allegato A del D.P.G.R. summenzionato ha un’estensione di 200 mt. di raggio rispetto al punto di captazione.
Nella
zona di rispetto sono vietati l’insediamento dei seguenti centri di pericolo e
lo svolgimento delle seguenti attività:
a) la dispersione di fanghi e acque
reflue, anche se depurati;
b) l’accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari;
c) lo spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari,
salvo che l’impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle
indicazioni contenute nei Piani di utilizzazione dei fertilizzanti e dei
fitosanitari di cui all’allegato B del D.P.G.R. summenzionato;
d) l’impiego per scopi non agricoli di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione;
e) gli scarichi di acque reflue anche se depurati, nonché la dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali o strade;
f) le aree cimiteriali;
g) l’apertura di cave;
h) l’apertura di pozzi o la realizzazione di altre perforazioni del suolo, ad eccezione di quelli finalizzati all’estrazione delle acque di cui all’articolo 1, comma 1, del D.P.G.R. succitato, di quelli finalizzati alla variazione di tale estrazione, nonché di piezometrici ovvero di pozzi o altri strumenti di monitoraggio necessari per il controllo e la tutela delle risorse idriche;
i) la gestione di rifiuti;
j) lo stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
k) i centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
l) i pozzi perdenti e le fosse Ihmoff o equivalenti sistemi di trattamento di acque reflue;
m) il pascolo e la stabulazione di bestiame che ecceda i centosettanta chilogrammi per ettaro di azoto presente negli affluenti, al netto delle perdite;
n) l’insediamento di attività industriali ed artigianali;
o) il cambiamento
di destinazione d’uso degli insediamenti di cui al punto n) esistenti, salvo che
il medesimo sia volto alla riduzione del livello di rischio.
Nella zona di rispetto
ristretta sono comunque vietati:
a) la stabulazione di bestiame;
b) lo stoccaggio di effluenti zootecnici, concimi
chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari;
c) la realizzazione di fognature, pozzi neri a tenuta,
impianti e strutture di depurazione di acque reflue;
d) la realizzazione di fabbricati a qualsiasi uso
destinati, ad eccezione delle infrastrutture del servizio idrico integrato
strettamente funzionali alla captazione idrica;
e) la realizzazione di opere viarie e ferroviarie,
fatta eccezione per le piste ciclabili e la viabilità agricola e, ove non
diversamente localizzabile, comunale;
f) la realizzazione di infrastrutture di servizio che
possono interferire con il corpo idrico captato.
All’interno della zona di rispetto allargata
sono consentite le seguenti realizzazioni:
1.fognature, impianti e strutture di depurazione di
acque reflue diversi da quelli di cui al comma 1 lettera l), a condizione che
siano adottate soluzioni tecniche in grado di evitare la diffusione nel suolo o
nel sottosuolo di liquami derivanti da eventuali perdite della rete fognaria;
2.nuove opere viarie o ferroviarie, a condizione che
siano adottate soluzioni tecniche in grado di raccogliere ed allontanare le
acque di dilavamento;
3.
nuovi insediamenti di edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione.
Per gli aspetti di dettaglio si rimanda alle norme richiamate sopra.
32.2
-Altre fasce di rispetto Per tutte le fasce di rispetto, oltre a quella dei
pozzi di captazione (art. 32.1), anche se non indicate nel presente piano, ma
previste da prescrizioni di legge, varranno i limiti derivanti
dall’applicazione dell’art. 13 della L.U.R.. Per gli edifici esistenti
all’interno delle predette fasce sono consentiti esclusivamente interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria e ristrutturazione edilizia.