ART. 35 DEROGHE
Gli
edifici ed impianti di modesta entità connessi alle reti di distribuzione di servizi
tecnologici, di carattere pubblico o di pubblico interesse, possono essere
realizzati, anche in contrasto alle prescrizioni di cui alle presenti norme ed
agli altri elaborati del presente Piano, in tutte le parti del territorio, con
esclusione delle aree di categoria “A” e nel rispetto dei vincoli di cui agli
artt. 17-18 delle presenti norme.
Nelle
aree di categoria “A” ed in tutti gli altri casi, gli edifici di pubblico
interesse (C.M. 28/10/1967 n. 3210 par.12) potranno essere realizzati in contrasto
alle prescrizioni di cui alle presenti norme ed agli elaborati del presente
Piano, esclusivamente mediante DEROGA nelle forme e secondo le procedure
previste dall’art. 16 della Legge 765/67 ovvero, per le opere di edilizia
ospedaliera, nelle forme di cui all’art. 3 della Legge 1/6/1971 n. 291, previa
verifica di compatibilità con le esigenze di tutela e salvaguardia ambientale
ed eventuale conseguente formazione di strumento urbanistico esecutivo (art. 32
L.U.R.) per l’organica utilizzazione delle aree interessate e delle aree
circostanti che ad esse debbono essere collegate, per ragioni funzionali,
ambientali e di semplice regolarità planimetrica, fatto salvo sempre il diritto
del Comune di dettare ulteriori prescrizioni ai sensi dell’art. 22 della Legge
1150/42 e dell’art. 8 della Legge 765/67.
Sono
fatte salve le prescrizioni dei Piani Esecutivi già approvati alla data di
adozione della presente Variante al P.R.G.C..