ART. 38 VERANDE FISSE E STAGIONALI
Le
verande “fisse” (che modificano la sagoma edilizia dell’edificio e che non
presentano caratteristiche di precarietà o totale mobilità) sono conteggiate ai
fini della cubatura.
Le
verande “stagionali” (che devono avere caratteristiche di totale mobilità) non
sono conteggiate ai fini della cubatura e sono soggette ad autorizzazione
edilizia, rinnovabile per le installazioni successive alla prima. Sono ammesse
ai fini del risparmio energetico dell’edificio e possono essere installate per
un periodo compreso tra il 21 settembre e il 21 marzo dell’anno successivo. La
superficie delle verande stagionali non deve essere superiore a 9 mq.
Le
verande stagionali possono essere utilizzate a chiusura di vani scala esterni;
in questo caso la superficie della veranda sarà determinata in base alle
dimensioni di minimo ingombro della scala esistente.