ART. 4 CAPACITA’ INSEDIATIVA RESIDENZIALE
Il
Piano, a norma dell’art. 21 della L.U.R., prevede una dotazione complessiva di
infrastrutture e servizi, la quale (in base a standard di entità non inferiore
a quella di cui al citato art. di Legge) definisce la capacità insediativa
residenziale di ciascuna zona (art. 20 L.U.R).
Al
fine di fissare “i criteri per le trasformazioni ammissibili rispetto alle
dotazioni di opere di urbanizzazione primarie e secondarie, effettivamente
fruibili” di cui al punto 9 dell’art. 12 della L.U.R., il Piano definisce poi
la “capacità insediativa effettiva” di ciascuna zona, in ciascun momento di
attuazione, in relazione alla dotazione di infrastrutture e servizi
effettivamente fruibili, da quella zona, in quel momento.
Come dotazione di
servizi effettivamente fruibile si intende quella risultante dalla somma:
-delle
aree in uso od in proprietà degli Enti preposti all’attuazione e/o gestione di
detti servizi, e le cui opere siano già state eseguite in misura adeguata alle
esigenze, al momento in cui viene operata la valutazione;
-delle
aree di cui sia già stata predisposta l’acquisizione o sulle quali sia già
stata programmata l’esecuzione delle opere, nella misura adeguata di cui sopra,
da parte degli Enti suddetti, mediante specifici programmi, o mediante
strumenti urbanistici esecutivi approvati, di cui all’art. 32 della
L.U.R.
Data la dotazione complessiva di infrastrutture e servizi esistenti ad un certo
momento nel territorio comunale, la capacità insediativa effettiva di una
determinata zona, è data dagli insediamenti ammissibili (tenuto conto di quelli
già esistenti), in base alle infrastrutture e servizi di cui possono fruire,
nel rispetto degli standard e delle connessioni funzionali indicati dal Piano.