ART. 4 CAPACITA’ INSEDIATIVA RESIDENZIALE

Il Piano, a norma dell’art. 21 della L.U.R., prevede una dotazione complessiva di infrastrutture e servizi, la quale (in base a standard di entità non inferiore a quella di cui al citato art. di Legge) definisce la capacità insediativa residenziale di ciascuna zona (art. 20 L.U.R).

Al fine di fissare “i criteri per le trasformazioni ammissibili rispetto alle dotazioni di opere di urbanizzazione primarie e secondarie, effettivamente fruibili” di cui al punto 9 dell’art. 12 della L.U.R., il Piano definisce poi la “capacità insediativa effettiva” di ciascuna zona, in ciascun momento di attuazione, in relazione alla dotazione di infrastrutture e servizi effettivamente fruibili, da quella zona, in quel momento.

Come dotazione di servizi effettivamente fruibile si intende quella risultante dalla somma:

-delle aree in uso od in proprietà degli Enti preposti all’attuazione e/o gestione di detti servizi, e le cui opere siano già state eseguite in misura adeguata alle esigenze, al momento in cui viene operata la valutazione;

-delle aree di cui sia già stata predisposta l’acquisizione o sulle quali sia già stata programmata l’esecuzione delle opere, nella misura adeguata di cui sopra, da parte degli Enti suddetti, mediante specifici programmi, o mediante strumenti urbanistici esecutivi approvati, di cui all’art. 32 della

L.U.R. Data la dotazione complessiva di infrastrutture e servizi esistenti ad un certo momento nel territorio comunale, la capacità insediativa effettiva di una determinata zona, è data dagli insediamenti ammissibili (tenuto conto di quelli già esistenti), in base alle infrastrutture e servizi di cui possono fruire, nel rispetto degli standard e delle connessioni funzionali indicati dal Piano.