ART. 5 DETERMINAZIONE E VERIFICA
DELL’EFFETTIVA CAPACITA’ INSEDIATIVA
L’effettiva
capacità insediativa di ciascuna zona dipende da:
1. L’esistenza ed agibilità delle opere di
urbanizzazione primaria di cui al punto 1 dell’art. 51 della L.U.R., nei modi e
nella misura necessari per un’adeguata attrezzatura tecnologica e per l’accessibilità
degli insediamenti, nonché per la loro miglior connessione con il contesto
urbano e con il sistema dei servizi. Sono da considerarsi equivalenti, sia la
previsione di attuazione di tali opere da parte del Comune, sia l’impegno da
parte dei privati interessati di procedere all’esecuzione delle medesime
contemporaneamente alla realizzazione degli insediamenti proposti. Tale impegno
vale soltanto in presenza di strumenti urbanistici esecutivi e nei limiti da
questi indicati; in carenza di indicazioni, l’impegno suddetto si intende
applicabile soltanto alle opere di completamento o di allacciamento alle reti
dell’urbanizzazione primaria, strettamente pertinenti all’area di proprietà del
proponente.
2. L’esistenza e la fruibilità delle opere
di urbanizzazione secondaria, di cui all’art. 51 della L.U.R. nei modi e
con gli standard fissati e specificati al successivo art. 6. Ai fini di una
valutazione omogenea e sintetica dell’effettiva disponibilità di servizi, essa
è misurata in base alla superficie di terreno effettivamente utilizzata o
disponibile, per ogni servizio e per ogni zona (sempre tenendo conto delle
connessioni funzionali indicate dal Piano). Tale superficie, divisa per lo
standard fissato dal Piano per ciascuna categoria di servizi, definisce gli
insediamenti (esistenti ed eventualmente addizionali), servibili da ciascun
servizio in ciascuna zona.
Ai fini di una valutazione sintetica del grado di insediabilità di una zona, può essere definita l’effettiva capacità insediativa “complessiva”, derivante, per quanto riguarda l’urbanizzazione secondaria, da:
-per gli insediamenti residenziali, in termini
di abitanti servibili, dalla dotazione complessiva delle aree per i servizi
effettivamente in uso, di cui al punto 1 dell’art. 21 della L.U.R., divisa per
lo standard complessivo di Piano definito per ogni zona in misura comunque non
inferiore a 25 mq/abitante;
-per
gli insediamenti produttivi, in termini di superficie complessiva occupabile,
dalla dotazione complessiva di aree di cui al 1° comma punto 2 dell’art. 21
della L.U.R.;
-per gli insediamenti direzionali e commerciali al
dettaglio, in termini di superficie complessiva occupabile, dalla dotazione
complessiva di aree di cui ai commi 1° (punto 3) e 2° dell’art. 21 della
L.U.R..
Tenendo
altresì conto delle opere di urbanizzazione primaria (ed in particolare del
servizio più carente), l’effettiva capacità insediativa “complessiva”, può
essere definita dal valore minore delle suddette determinazioni.