ART. 8 GLI STRUMENTI URBANISTICI ESECUTIVI

Sono strumenti urbanistici esecutivi quelli indicati dall’art. 32 terzo comma della L.U.R., con i contenuti, gli elaborati, le procedure di formazione ed approvazione stabilite dagli artt. 38, 39, 40, 41, 41bis, 42, 43, 44, 45, 46, 47 della medesima Legge, e quelli indicati dagli artt. 28 e 30 della Legge 457/78 oltre ai programmi integrati di cui alla L.R. 18/96.

Il presente Piano -mediante indicazioni normative e cartografiche -definisce gli ambiti nei quali gli interventi saranno subordinati alla preventiva formazione ed approvazione di uno degli strumenti urbanistici esecutivi di cui sopra.

La predisposizione di uno dei suddetti strumenti urbanistici esecutivi, potrà essere resa comunque obbligatoria nei casi seguenti: a) qualora indipendentemente dal frazionamento fondiario e dal numero dei proprietari, sia prevista la realizzazione contemporanea o successiva di una pluralità di edifici e conseguentemente si renda necessaria la predisposizione su scala adeguata delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria per l’insediamento; b) qualora la strada di accesso esistente alle aree su cui si intende edificare, non possegga i requisiti, specificati in altra parte delle presenti norme, richiesti per dare conveniente accesso alle aree di pertinenza dei singoli edifici. In tal caso il P.E.C. dovrà estendersi alle aree relative alla strada di accesso o ad altra strada la cui sistemazione consenta la formazione di un conveniente accesso; c) qualora l’allacciamento dell’area, su cui si intende edificare, alla rete dei pubblici servizi di urbanizzazione primaria di cui all’art. 51 L.U.R., interessi altre aree edificabili, nel qual caso lo S.U.E. dovrà estendersi anche a queste ultime;
d) qualora l’insediamento interessi più aree destinate a nuovi complessi insediativi di carattere
residenziale, produttivo o terziario.