ART. 8 GLI STRUMENTI URBANISTICI ESECUTIVI
Sono
strumenti urbanistici esecutivi quelli indicati dall’art. 32 terzo comma della
L.U.R., con i contenuti, gli elaborati, le procedure di formazione ed
approvazione stabilite dagli artt. 38, 39, 40, 41, 41bis, 42, 43, 44, 45, 46,
47 della medesima Legge, e quelli indicati dagli artt. 28 e 30 della Legge
457/78 oltre ai programmi integrati di cui alla L.R. 18/96.
Il presente
Piano -mediante indicazioni normative e cartografiche -definisce gli ambiti nei
quali gli interventi saranno subordinati alla preventiva formazione ed
approvazione di uno degli strumenti urbanistici esecutivi di cui sopra.
La
predisposizione di uno dei suddetti strumenti urbanistici esecutivi, potrà
essere resa comunque obbligatoria nei casi seguenti: a) qualora
indipendentemente dal frazionamento fondiario e dal numero dei proprietari, sia
prevista la realizzazione contemporanea o successiva di una pluralità di
edifici e conseguentemente si renda necessaria la predisposizione su scala
adeguata delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria per
l’insediamento; b) qualora la strada di accesso esistente alle aree su cui si
intende edificare, non possegga i requisiti, specificati in altra parte delle
presenti norme, richiesti per dare conveniente accesso alle aree di pertinenza
dei singoli edifici. In tal caso il P.E.C. dovrà estendersi alle aree relative
alla strada di accesso o ad altra strada la cui sistemazione consenta la
formazione di un conveniente accesso; c) qualora l’allacciamento dell’area, su
cui si intende edificare, alla rete dei pubblici servizi di urbanizzazione
primaria di cui all’art. 51 L.U.R., interessi altre aree edificabili, nel qual
caso lo S.U.E. dovrà estendersi anche a queste ultime;
d) qualora l’insediamento interessi più aree destinate a nuovi complessi
insediativi di carattere
residenziale, produttivo o terziario.